Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.09.2004 10.2004.154

30 settembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,320 parole·~7 min·1

Riassunto

danneggiato finestra per tentare un furto. circolazione in stato di ebrietà. consumo di cocaina

Testo integrale

Incarto n. 10.2004.154/CEG DA 1303/2004

Bellinzona 30 settembre 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 difeso da: DI 1  

prevenuto colpevole di 1. tentato furto,

                                        per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno del __________ __________, senza riuscire nell’intento perché fermato dagli agenti della Polizia comunale di Lugano;

                                 2.     danneggiamento,

                                        per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, al fine di commettere il tentato furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la finestra del __________ __________ __________ (danno non quantificato dalla parte civile);

                                 3.     circolazione in stato di ebrietà,

                                        per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, circolato al volante delle vettura __________ __________ targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 0.82 / massima 1.05 grammi per mille);

                                 4.     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________ nel periodo gennaio 2003/24 ottobre 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati                                  previsti dagli art. 139 cifra 1, 144 cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS; 19a LStup, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 58 CP, 31 cpv. 2 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa del 19 aprile 2004 no. DA 1303/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedurre il carcere preventivo sofferto.

2. Per ogni pretesa la parte civile __________ __________ __________, Lugano è rinviata al competente foro civile.

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.

4. Ordina la confisca di un cacciavite 10 mm con il manico rosso;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 27 aprile 2004 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 30 settembre 2004, al quale è comparso l’accusato personalmente, assistito dal difensore avv. dott. DI 1 DI 1, Lugano, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 20 luglio 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, la quale ha postulato l'assoluzione da tutti i reati per mancanza da parte dell'accusato di comprendere ciò che stava facendo (a seguito del "cocktail" sedativi-alcol assunto prima di andare a letto e della "bola" di cocaina poi assorbita), in via subordinata l'applicazione dell'art. 11 CP ed una pena limitata ad una multa commisurata alle attuali capacità finanziarie del patrocinato, il quale è incensurato e pentito di quanto commesso.

                                        Il difensore ha rilevato inoltre la presenza di altre attenuanti, quali il tempo trascorso dai fatti, il sincero pentimento e il fatto che l’accusato si sia sottoposto ad una terapia medica per combattere la dipendenza dagli stupefacenti.

                                        In virtù del principio in dubio pro reo, poi, vi sarebbero solo indizi, non sufficienti per una condanna, che quella sera l'accusato abbia condotto l'autovettura.

                                        Per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup, considerata la terapia in corso la difesa ha chiesto l’applicazione del cpv. 3 dell'art. 19a LStup (i documenti provando la terapia), in via subordinata, trattandosi di caso poco grave il cpv. 2 della medesima disposizione di legge.

                                        da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     tentato furto, per avere, a Lugano in data 24 ottobre 2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno del __________ __________ __________, senza riuscire nell’intento perché fermato dagli agenti della Polizia comunale di Lugano?

                              1.2.     danneggiamento, per avere, a Lugano in data 24 ottobre 2003, al fine di commettere il tentato furto descritto al punto 1., intenzionalmente danneggiato la finestra del __________ __________ __________?

                              1.3.     circolazione in stato di ebrietà, per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, circolato al volante delle vettura __________ __________ targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 0.82 / massima 1.05 grammi per mille)?

                              1.4.     contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e __________ nel periodo gennaio 2003/24 ottobre 2003, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina?

                                 2.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

                              2.1.     Può trovare applicazione l’art. 11 CP (scemata responsabilità)?

                              2.2.     Può trovare applicazione l'art. 19a cpv. 3 o 2 LStup in relazione alla contravvenzione alla LF sugli stupefacenti?

                                 3.     Può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     Deve essere confiscato il cacciavite 10 mm con manico rosso?

                                 6.     Quid sulle pretese della parte civile?

                                 7.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 11, 21 cpv. 1, 64 settimo periodo, 66, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 CP; 91 cpv. 1 LCS; 19a cpv. 2 LStup, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 58 CP, 31 cpv. 2 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                      affermativamente ai quesiti posti sub 1.1., 1.2., 1.3., 2, 2.1., 2.2., 3, 4, 5, come segue ai quesiti posti sub 1.4. e 6;

dichiara                           ACCU 1,

autore colpevole di:

-    tentato furto (art. 139 cifra 1 in relazione con l’art. 21 cpv. 1 CP), per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, tentato di sottrarre cose mobili altrui a danno del __________ __________ __________, senza riuscire nell’intento perché fermato dagli agenti della Polizia comunale di Lugano;

-    danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, al fine di commettere il tentato furto sopradescritto, intenzionalmente danneggiato la finestra del __________ __________ __________;

-    circolazione in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCS), per avere, a __________ in data 24 ottobre 2003, circolato al volante delle vettura __________ __________ targata __________ in stato di ebrietà (alcolemia minima 0.82 / massima 1.05 grammi per mille);

condanna                        ACCU 1

                                    1.  alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, dedotto il carcere preventivo sofferto;

                                    2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 250.-- per complessivi fr. 400.-- (quattrocento);

ordina                             l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

                                        la confisca del cacciavite 10 mm con manico rosso (art. 58 cpv. 1 CP);

prescinde                        dal perseguimento penale di ACCU 1 per l'accusa di contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, essendo provato che egli sia sottoposto e ancora si sottopone a un'assistenza sorvegliata dal medico (art. 19a cpv. 3 LStup);

dà atto                             che la parte lesa non si è validamente costituita parte civile;

avvertite                          le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Intimazione a:

       Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio giuridico della circolazione, Camorino,

                                        Ufficio reperti, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese                   a carico di ACCU 1

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       250.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      400.--         totale

10.2004.154 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.09.2004 10.2004.154 — Swissrulings