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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.09.2003 10.2003.99

2 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,705 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.99 DA 15/2003

Bellinzona 2 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, nata __________ __________, fu __________ e fu __________ nata __________, nata il __________ __________ __________ a I-__________, cittadina italiana, in __________, separata, __________, difesa da: avv. __________ __________, __________,

prevenuta colpevole di         1.    ripetuta falsità in documenti, per avere ripetutamente fatto uso, a scopo di ingannare la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, di contratti di locazione che sapeva essere stati alterati da una terza persona, al fine con ciò di procacciare a sé un indebito profitto sotto forma di prestazioni complementari AI per importi a cui non avrebbe avuto diritto,

                                               e meglio, per avere fatto uso dei seguenti contratti di locazione alterati:

                                               a)  inerente lo stabile "__________", __________ __________, asseritamente del 4 dicembre 1995, prodotto alla Cassa in data 8 settembre 1997, con alterazioni quo all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'048.10 invece di CHF 518.10) e al numero di locali (3 ½ invece di 2 ½);

                                               b)  inerente lo stabile "__________", __________ __________, asseritamente del 4 dicembre 1995, prodotto alla Cassa in data imprecisata, con alterazioni quo all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'048.10 invece di CHF 518.10) e al numero di locali (3 ½ invece di 2 ½), e che differisce dall'alterazione sub a per quanto attiene alla data del piano d'adeguamento delle pigioni;

                                               c)  inerente lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 25 maggio 1998, prodotto alla Cassa il 29 settembre 1998, con alterazioni quo all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'000.--invece di CHF 365.--), al numero di locali (2 ½ invece di 1 ½) e al numero civico (12 invece di 11 );

                                               d)  inerente lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 20 dicembre 1998, prodotto alla Cassa il 28 gennaio 1999, con alterazioni quo all'ammontare del canone di locazione (CHF 490.-- invece di CHF 365.--) e al numero di locali (2 invece di 1 ½);

                                               e)  inerente lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 2 giugno 1999, prodotto alla Cassa l'8 agosto 1999, con alterazioni quo all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'000.-- invece di CHF 365.--) e al numero di locali (3 ½ invece di 1 ½);

                                               f)   inerente lo stabile di via __________ __________, __________, asseritamente del 14 gennaio 2000, prodotto alla Cassa l'8 maggio 2000, con alterazioni quo all'ammontare del canone di locazione (CHF 1'250.-- invece di CHF 365.--) e al numero di locali (4 invece di 1 ½);

                                        2.    ripetuta truffa, per avere ripetutamente ingannato con astuzia la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG sottoponendole i documenti contraffatti menzionati al § 1, inducendo in tal guisa detta Cassa ad atti pregiudizievoli del patrimonio proprio sotto forma di erogazione di prestazioni AI per importi a cui non avrebbe avuto diritto, sottacendo in particolare alla Cassa il fatto che le pigioni, riportate nelle copie fotostatiche dei contratti di locazione da lei prodotte, non corrispondevano a quelle - inferiori - da lei realmente corrisposte, inducendo di riflesso in errore la Cassa nel quadro del calco del suo fabbisogno per la fissazione della rendita complementare AI, comportando in tal modo un danno alla Cassa pari all'indebita erogazione di prestazioni complementari AI occorso a suo favore, di complessivi CHF 25'035.--;

fatti avvenuti                       a __________ e a __________ nel periodo compreso fra il __________ 1997 ed il __________ 2001;

reati previsti                       dagli art. 251 cifra 1 e 146 cpv. 1 CPS;

perseguita                         con decreto d’accusa del __________ __________ 2003 DA n. __________/__________ del Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, __________, che propone la condanna:

1.       Alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al versamento alla parte civile Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, __________, dell'importo di fr. 25'035.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 gennaio 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 2 settembre 2003, al quale ha partecipato il difensore, avv. __________ __________, __________;

preso atto                          che il Procuratore pubblico Giuseppe Muschietti ha rinunciato a presenziare al dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

rilevato                              che pure la parte civile Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha rinunciato a presenziare al dibattimento, confermando le proprie pretese;

osservato                           che con sentenza 8 ottobre 2002 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha confermato la validità della decisione 2 novembre 2001 della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG con la quale è stato deciso l'obbligo di restituzione alla stessa dell'indebito versato all'accusata e che pertanto non sussiste più un suo interesse attuale a prendere parte al presente procedimento penale in qualità di parte civile;

rilevati                               l'assenza dell'accusata ed il suo impedimento duraturo a presenziare al dibattimento (art. 237 cpv. 3 CPP);

proceduto                          con l'accordo delle parti in base alle norme previste per la procedura contro gli assenti;

data lettura                        del decreto d'accusa;

respinta                             in quanto intempestiva, la richiesta, ripresentata dalla difesa, di sottoporre l'accusata ad una perizia psichiatrica volta ad accertare il suo stato di salute al momento dei fatti, rinviando alle motivazioni di cui all'ordinanza sulle prove del 25 agosto 2003 e sottolineando come essa concerna un'obbiezione che non era stata sollevata in precedenza;

preso atto                          che il difensore si è opposto formalmente a questa decisione, invocando la violazione degli art. 29 CostFed, 13 CPS e 228 CPP;

ritenuto                              che il difensore ha precisato che l'importo provento di reato non corrisponde a quello indicato nel DA e basato sul calcolo fatto dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG di cui allo scritto del 2 novembre 2001 (Doc. E incarto richiamato). In effetti le prestazioni complementari versate dal 1° aprile 2000 al 31 maggio 2001 nella misura di fr. 976.-- non sono state versate a seguito della produzione di contratti falsificati, ma erano prestazioni a cui l'accusata avrebbe avuto diritto se avesse adempito alle condizioni di domicilio previste dalla Legge federale.

                                        Ciò significa che dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2001 l'accusata ha percepito l'importo di fr. 13'664.--, indipendentemente dagli atti penali oggetto del presente procedimento. Il provento del reato va quindi ricalcolato come segue: Prestazione complementare già percepita (fr. 40'071.--) meno prestazione complementare di diritto dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 1999 (fr. 12'108.--) meno prestazione complementare di fr. 976.-- mensili per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 maggio 2001 per totali fr. 13'664.--.

                                        Il risultato è di fr. 14'299.--;

sentito                               il difensore, il quale innanzitutto non ha contestato la materialità dei fatti, ad eccezione di quanto indicato in precedenza. Egli ha sottolineato la situazione di grave disagio psichico e fisico in cui si trova attualmente la sua assistita. Nonostante, a causa del rifiuto dell'erezione di una perizia, non sia possibile averne la certezza assoluta, il difensore ha ritenuto che vi siano fondati motivi per considerare che la signora __________ abbia commesso i reati in questione sotto l'influenza di questi problemi. Secondo lui l'attenuante specifica della scemata responsabilità è data. Oltre a ciò egli ha osservato come il provento di reato sia da ridurre in base ai calcoli summenzionati a circa la metà di quanto stabilito dal PP. Tenuto conto del quadro di chiaro disagio finanziario e personale che è emerso dagli atti, egli ha auspicato l'applicazione del criterio di proporzionalità, facendo riferimento a concreti esempi del Tribunale penale. In conclusione, il difensore ha pertanto chiesto una massiccia riduzione della pena;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    E' la signora __________ __________, nata __________ __________, autrice colpevole di:

                                        1.1.  Ripetuta falsità in documenti?

                                        1.2.  Ripetuta truffa?

                                        2.    In caso affermativo, deve, e se sì in quale misura, essere ridotta la pena proposta?

                                        3.    L'imputata può beneficiare della sospensione condizionale della condanna?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    L'imputata deve essere condannata al versamento alla parte civile, Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, __________, dell'importo di fr. 25'035.--, a titolo di risarcimento danni?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 11, 41 cifra 3, 63, 64, 68, 251 cifra 1, 146 cpv. 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

__________

                                        autrice colpevole di:

1.         Falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CPS,

2.         Ripetuta truffa, art. 146 cpv. 1 CPS,

per i fatti compiuti a __________ e __________ nel periodo compreso fra il __________ 1997 ed il __________ 2001 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ __________ 2003;

condanna                         __________ __________, nata __________ __________,

                                        1.  alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- d'aumento in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d'accusa di complessivi fr. 200.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

dichiara                           decadute le pretese di risarcimento avanzate dalla parte civile, Cassa di cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per mancanza di interesse attuale, in quanto le stesse sono già state oggetto di una sentenza cresciuta in giudicato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

e a:                                   Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano

                                        Ministero pubblico della Confederazione, Berna.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________ __________, nata __________ __________,

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

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