Incarto n. 10.2003.691 DA 3931/2003
Bellinzona 13 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
__________, difeso da: __________
prevenuto colpevole di incendio colposo,
per avere, a __________ (__________), __________ __________ 2003, nella sua veste di appaltatore tramite la ditta __________ -Impresa edile Sagl, __________ -__________, di cui è socio gerente, dopo aver costruito a filo del tetto, una corona in cemento armato d'insufficiente spessore (circa 15 centimetri) attorno alla canna fumaria, omettendo pertanto d'ossequiare le prescrizioni cantonali anti incendio che impongono un anello protettivo incombustibile di almeno 20 centimetri, lasciando inoltre in sede il cassero in legno precedentemente posato per gettare il calcestruzzo della menzionata corona, cagionando per imprevidenza colpevole un incendio al tetto dello stabile sito in via __________ __________ __________ di proprietà di __________ __________, dopo aver acceso il fuoco in un camino di un appartamento per verificarne il corretto funzionamento, provocando così un danno d'imprecisata ampiezza alla cosa altrui;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 222 cpv.1 CPS, richiamati gli art. 39 cifra 1 cpv. 2 e 41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d'accusa del __________ __________ 2003 n. DA __________/__________ del ___________ che propone la condanna:
1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI).
2. Per ogni pretesa la parte civile __________ __________, __________, è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 800.--.
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data ____________________ 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento __________ __________ 2004, al quale hanno partecipato l'accusato, signor __________ __________, il difensore, avv. __________ __________, la parte civile __________ __________, ed il Sostituto Procuratore pubblico Andrea Pagani;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato, all'esame della parte civile ed all'audizione dei testi;
sentito il Sostituto Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma integrale del decreto d'accusa. Egli ritiene che la perizia dell'ing. __________ sia più affidabile del perito __________. Se ne deve dedurre che l'imputato ha violato negligentemente delle precise norme di legge e di comportamento. Per quanto concerne la pena precisa di aver chiesto l'arresto, sospeso condizionalmente, tenuto conto del fatto le omissioni sono imputabili ad una persona del mestiere;
sentita la parte civile, la quale riconferma la propria pretesa di risarcimento civile;
sentito il difensore, il quale in via principale il proscioglimento del suo assistito con spese a carico dello Stato e riconoscimento di congrue ripetibili. In via sussidiaria chiede che pena venga commutata in una multa e che questa non venga iscritta a casellario giudiziale. Precisa di essere giunto a queste conclusioni, facendo riferimento alle risultanze della perizia __________, per lui più affidabile di quella dell'ing. __________. Rileva inoltre come in ogni caso le gravi colpe imputabili agli atri artigiani ed alla direzione lavori vadano ad interrompere il nesso di causalità tra l'incendio e le eventuali omissioni dell'imputato;
sentito in replica il Sostituto Procuratore pubblico, il quale afferma che il nesso causale è evidente e precisa che nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la perizia __________ più attendibile anch'essa conclude per una colpa dell'imputato;
sentita in replica la parte civile, la quale specifica che si è trattato di un collaudo e non di una prova del camino;
sentito in duplica la parola al difensore, il quale ribadisce la validità della perizia __________ e la grave responsabilità delle altre persone intervenute sul cantiere;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. E' il signor __________ __________ autore colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel DA n. __________/__________del ____________________ 2003?
2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?
3. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?
4. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5. Può essere accolta la richiesta di risarcimento avanzata dalla parte civile, e, se sì, in che misura?
6. A chi vanno caricate la tassa, le spese di giudizio ed assegnate ripetibili?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 39 cifra 1 cpv. 2, 41 cifra 1 e 222 cpv. 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
prendendo atto che in corso di istruttoria è emerso che vi sono delle concolpe da parte degli altri artigiani attivi nella posa dei camini e della direzione lavori (come emerge dalla perizia del signor __________ che appare di primo acchito più approfondita ed attendibile di quella del perito incaricato dalla magistratura) che dovranno essere opportunamente valutate in ambito civile, ma che, per quanto concerne la fattispecie penale (ove ognuno è chiamato a rispondere dei propri errori, indipendentemente da quelli degli altri) non sono sufficienti a scagionare l'imputato;
dichiara __________ __________
autore colpevole di incendio colposo, art. 222 cpv. 1 CPS,
per i fatti compiuti a __________ __________ __________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del ______________________________ 2003;
condanna
1. alla multa di fr. 500.--.
Riservate le disposizioni di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura (LLI);
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'220.--;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);
rinvia la parte civile al competente foro civile per le proprie pretese di risarcimento danni;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna
e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio della difesa contro gli incendi, Bellinzona,
Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di
fr. 500.00 multa
fr. 300.00 tassa di giustizia
fr. 850.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr. 1'720.00 totale