CIVI 1
Incarto n. 10.2003.674/ANC DA 3773/2003
Bellinzona 12 agosto 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice supplente della Pretura penale
Mattia Pontarolo
sedente con il segretario Curzio Andreoli per giudicare
ACCU 1 difeso da: DUF 1
prevenuto colpevole di
furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________.) e la cugina __________) minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard, una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore di ca. fr. 600.-;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 17 novembre 2003 n. DA 3773/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un perido di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di prova di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 55 CPS).
3. Al versamento alla parte civile CIVI 1 dell'importo di fr. 1'000.--, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.— e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
Ed inoltre la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
Vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 1./2 dicembre 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 12 agosto 2005 al quale l'accusato, regolarmente citato a mezzo raccomandata a lui intimata per il tramite del difensore in data 3 giugno 2005 (per l’elezione di domicilio legale cfr. doc. 14, verbale di interrogatorio 26 agosto 2003 dell’imputato, e doc.12, ordine di scarcerazione 26 agosto 2003), non è comparso, senza peraltro aver richiesto alcun rinvio o fornito una giustificazione ai sensi dell’art. 229 CPP; dal canto suo il Procuratore pubblico ha comunicato con lettera 6 giugno 2005 di rinunciare a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa, mentre la parte civile, citata quale testimone con ordinanza del 5 agosto 2005, ha comunicato via fax in data 9 agosto 2005 di non essere intenzionata a comparire al pubblico dibattimento, trasmettendo poi ulteriori osservazioni circa lo svolgimento dei fatti in data 11 agosto 2005;
preso atto che il difensore dell’accusato confermava in aula di non opporsi alla rinuncia dell’audizione testimoniale della signora __________;
proceduto nelle forme contumaciali, nel senso di giudicare in base alle risultanze degli atti (cfr. art. 277 cpv. 1 CPP), dacché l’accusato non faceva atto di comparsa, non ha giustificato la sua assenza, sebbene la citazione al pubblico dibattimento gli fosse stata notificata regolarmente;
data lettura del decreto d'accusa;
acquisiti gli atti formanti l’incarto DA 3773/2003, in particolare quelli dell’inc.2003.6483 del MP, nonché quelli assunti d’ufficio dal Tribunale distrettuale di Einsiedeln (Einstellungsverfügung 29.12.2003 nei confronti di __________, 3 pp. - cfr. doc. dib. 1; verbale di interrogatorio del signor __________ del 19.12.2003, 3 pp. - cfr. doc. dib. 2; perizia dell’istituto di medicina legale dell’Uni-ZH del 16.12.2003, 5 pp. - cfr. doc. dib. 3; Verfügung nei confronti di __________ 1.12.2003, 2 pp. - cfr. doc. dib. 4; interrogaotorio come persona informata dei fatti di __________ 1.12.2003, 6 pp. - cfr. doc. dib. 5; fax DFGP / Fremdenpolizei und Passbüro des Kantons Schwyz 3.10.2003 - cfr. doc. dib. 6; scritto National Border Police Service / DFGP 23.9.2003 - cfr. doc. dib. 7; rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 12 settembre 2003, 29 pp. - cfr. doc. dib. 8; verbale di interrogatorio 3.8.2003 di __________ __________, 6 pp. - cfr. doc. dib. 9; verbale di interrogatorio 3.8.2003 di __________ __________, 3 pp. - cfr. doc. dib. 10);
acquisite definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2003.674;
sentito il difensore dell’accusato, avv. DUF 1, il quale evidenzia in ingresso la difficoltà del mandato assegnatogli vista l’impossibilità di incontrare il proprio assistito. Considerato come lo stesso si è sempre dichiarato estraneo ai fatti, è stata sollevata opposizione cautelativa al decreto d’accusa. La teste __________ ha confermato che il furto è stato commesso da due ragazze e non dall’accusato. Questa dichiarazione permette già di per sé di assolvere ACCU 1 dall’accusa imputatagli in virtù del principio in dubio pro reo. In via subordinata, qualora fosse decretata la colpevolezza dell’imputato, chiede che sia riconosciuta unicamente una complicità nell’esecuzione del reato con la conseguente condanna alla pena dell’arresto di tre giorni, già espiata col carcere preventivo. In ogni caso, con la documentazione acquisita in data odierna, precisamente l’abbandono del procedimento penale nei confronti di __________, sorella dell’accusato, si impone il proscioglimento di ACCU 1 dal reato di furto per i fatti avvenuti a __________ il __________ ed il carico delle spese allo Stato.
Posti a giudizio, col consenso del difensore, i seguenti quesiti:
1. E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. Furto, art. 139 cifra 1 CPS,
per avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________.) e la cugina (__________) minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard, una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore di ca. fr. 600.-?
1.2. Complicità in furto, art. 25 combinato con l’art. 139 cifra 1 CPS?
2. In caso di risposta affermativa a uno dei precedenti quesiti, quale pena deve essergli comminata?
3. In caso di condanna ad una pena privativa della libertà deve essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena?
4. Deve essere decretata l’espulsione dal territorio svizzero?
4.1. Se sì, tale pena deve essere sospesa condizionalmente?
5. In caso di condanna, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?
6. Alla parte civile deve essere riconosciuto un importo a titolo di risarcimento o deve essere ordinato il rinvio al competente foro civile?
7. A chi il carico delle spese di giustizia?
Letti ed esaminati gli atti formanti l’incarto n. 10.2003.674;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli artt. 9 cpv. 2, 18, 25, 36, 41, 55, 63, 139 cifra 1 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo positivamente ai quesiti posti n. 1.1, 3, 4, 4.1, 5 e negativamente al quesito n. 1.2;
ordina l’audizione testimoniale della signora CIVI 1, predisposta con ordinanza 5 agosto 2005, è annullata;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
furto,
per avere, a __________ il __________, in correità con la sorella (__________) e la cugina (__________minorenni, a scopo di indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene dalla borsetta di CIVI 1 un portamonete contenente una postcard, una carta di credito __________, una carta di credito __________, una carta d’identità, denaro per complessivi fr. 400.- ed una catenina d’oro del valore di ca. fr. 600.-;
e condanna ACCU 1
1. Alla pena di 9 (nove) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
2. Alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
3. Al pagamento alla parte civile CIVI 1 __________, dell’importo di fr. 1'000.- a titolo di risarcimento.
4. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.-.
Ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli artt. 80 e 41 cifra 4 CPS.
Avverte il condannato in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall’emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio ritenuto che in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo dopo sei mesi, a condizione che l’accusato abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento. Per le tasse, le spese e per i risarcimenti il giudizio è immediatamente esecutivo (cfr. art. 277 cpv. 3 e 5 CPP).
Le parti sono state avvertite del loro diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna.
e, alla crescita in giudicato della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice supplente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1:
fr. 250.00 tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 400.00 totale