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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.02.2005 10.2003.671

4 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,157 parole·~6 min·1

Riassunto

per aver condotto l'autovettura in stato di ubriachezze ed aver perso la padronanaza del veicolo

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.671/ANC DA 3873/2003

Bellinzona, 4 febbraio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice supplente della Pretura penale

Mattia Pontarolo

sedente con Curzio Andreoli in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1; difeso da: DI 1;  

prevenuto colpevole di

                                 1.     infrazione alle norme della circolazione,

                                        per avere condotto l’autovettura __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.64 – max. 2.05 grammi per mille);

fatti avvenuti                       ad __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

                                 2.     infrazione alle norme della circolazione,

per aver, circolando nello stato psico-fisico surriferito ed alla velocità da lui stesso ammessa in circa 120/130 km/h malgrado il vigente limite di 80 km/h, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente dapprima contro lo spartivia centrale, indi contro la barriera protettiva laterale. Alcuni detriti della sua vettura sparsi sul campo stradale, hanno poi sorpreso l’automobilista __________ sopraggiungente da tergo con la vettura __________ che nulla ha potuto onde evitarne l’investimento;

fatti avvenuti                       ad __________ il __________;

reato previsto                     dall’art. 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 1 e 2 ONC;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA 3873/2003 di data 24 novembre 2003 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

1.    Alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.    Alla multa di fr. 1'200.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.    Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-;

4.    La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione interposta tempestivamente in data 2 dicembre 2003 dal patrocinatore dell’accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento in data 4 febbraio 2005 alle ore 16.00, al quale hanno partecipato l’accusato, il suo difensore avv. DI 1 __________ mentre il Procuratore pubblico con lettera 27 dicembre 2004 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato dopo averlo avvertito del suo diritto di non rispondere (art. 118 cpv. 2 CPP);

acquisiti                            agli atti i documenti formanti l’incarto DA3873/2003, la dichiarazione della signora __________ trasmessa in data 11 dicembre 2003 dall’avv. DI 1 come pure il conteggio stipendio di ACCU 1 relativo al gennaio 2005 prodotto dalla difesa in data odierna;

sentita                               la testimone __________, nata il __________, da __________ in __________, __________, __________ , la quale avvertita della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonita a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

acquisite                           definitivamente agli atti e assunte tutte le prove risultanti dall’incarto della Pretura penale n. 10.2003.671;

sentito                              il difensore dell’accusato, avv. DI 1, , il quale rileva d’entrata come si tratti di un piccolo caso, senza per questo voler bagatellizzare il medesimo.

I reati imputati all’accusato non sono contestati ma le proposte di pena equivalgono ad una mazzata. Le stesse sono da considerare eccessive in considerazione dell’atteggiamento cooperante e corretto assunto dall’accusato ed alla luce della sua situazione personale.

Egli ha mostrato ancora oggi il suo rispetto per le istituzioni e la teste Stampanoni, alla quale è legato sentimentalmente, ha confermato che il compagno non è dedito all’assunzione di bevande alcoliche.

Da più di un anno ACCU 1è ritornato in possesso della licenza di condurre ed ha tenuto un comportamento adeguato alle esigenze della circolazione stradale.

Al momento del fatto, __________, l’accusato, secondo il Codice penale svizzero, rientrava sotto la categoria dei giovani adulti. Agli stessi la normativa citata concede dei bonus in caso di commissione di reati proprio per tenere conto della possibile immaturità che li caratterizza. Di tale circostanza non è stato tenuto conto da parte del magistrato inquirente.

Visto quanto precede si chiede una drastica riduzione della proposta di pena.

Sentito                              da ultimo l'accusato per la sua dichiarazione conclusiva (art. 252 CPP); il quale richiama integralmente quanto affermato dal suo difensore. Egli ha sbagliato, lo ha ammesso, ma si ritiene una persona corretta che ha tratto il dovuto insegnamento dall’esperienza vissuta quel __________ad __________.

Posti                                 a giudizio, con consenso del patrocinatore dell’accusato, i seguenti quesiti:

                                 1.     E’ ACCU 1 autore colpevole di:

                              1.1.     circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS?

                              1.2.     infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS?

                                        E meglio nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto d’accusa del 24 novembre 2003 no. DA 3873/2003 del AINQ 1,?

                                 2.     In caso di risposta affermativa ai quesiti di cui al pto. 1, quale pena deve essere comminata?

                                 3.     In caso di pena privativa della libertà, può ACCU 1 essere ammesso al beneficio della sospensione condizionale della pena? Se sì, per quale lasso di tempo?

                                 4.     L’eventuale pena dev’essere iscritta a casellario giudiziale?

                                 5.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Letti ed esaminati               gli atti formanti l’incarto penale n. 10.2003.671;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto, nel termine di cui all’art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 1 e segg., 91 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 1 e 2 ONC; art. 18, 63, 68 CPS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti n. 1.1, 1.2, 3, 4;

dichiara                       ACCU 1

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

Assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 1 e 3 CPS).

Le parti                              sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

          Ministero pubblico della Confederazione, Berna

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                         Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice supplente:                                                                  Il segretario:

Distinta spese                    a carico di ACCU 1:

                                        fr.                       500.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         30.00       testi                                                                   

                                        fr.                    1'230.00       totale

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