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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.03.2004 10.2003.626

11 marzo 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·211 parole·~1 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.626 DA 3568/2003

Bellinzona 11 marzo 2004  

Decreto In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sulla dichiarazione di ricorso 26 gennaio 2004 presentata dal difensore nel procedimento penale contro

contro                               la sentenza del 20 gennaio 2004 di questa Pretura;

ritenuto                              che il signor __________ __________ __________ è stato riconosciuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà, mentre è stato prosciolto dall'accusa di opposizione alla prova del sangue;

                                        che egli è stato condannato alla pena di 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, al pagamento della multa di fr. 1'200.-- oltre alle tasse e spese di giustizia di complessivi fr. 800.--;

                                        che la sentenza motivata è stata intimata alle parti il 9 febbraio 2004;

                                        che entro il termine legale di 20 giorni dall'intimazione della sentenza scritta (art. 289 cpv. 2 CPP) non è stata presentata la motivazione del ricorso, ragione per cui detto ricorso va considerato decaduto ai sensi dell'art. 289 cpv. 4 CPP;

decreta:                    1.     Il ricorso del difensore, avv. __________ __________, è decaduto e la sentenza è definitiva.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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