Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2004 10.2003.622

10 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·643 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.622 DA 3477/2003

Bellinzona 10 febbraio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________

prevenuto colpevole di         lesioni semplici,

                                        per avere, a __________ in data 17 luglio 2003, colpito al volto con un pugno __________ __________ provocandogli una contusione con epistaxis e con ematoma del labbro superiore attestate dal certificato medico 1 (recte: 17) luglio 2003 della dr. med. __________ __________, agli atti;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto                     dall'art. 123 cifra 1 CPS, richiamato l'art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________ del  che propone la condanna:

1.       Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione al decreto d'accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 10 febbraio 2004, al quale hanno partecipato l'imputato ed il suo difensore, avv. __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale postula il proscioglimento dell'accusato in virtù del principio in dubio pro reo. In effetti egli ritiene che la versione fornita dal suo cliente sia più credibile e che non vi siano prove a sostegno dell'accusa e dell'intenzionalità del gesto. La testimonianza agli atti non apporta elementi sufficienti per conferma il decreto d'accusa;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di non essere una persona violenta;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    E' il signor __________ autore colpevole di lesioni semplici per i fatti compiuti a __________ il 17 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 63, 123 cifra 1 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________

                                        autore colpevole di lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 17 luglio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna                        

                                        1.  alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

  Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e a:

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                       200.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      350.00       totale

10.2003.622 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2004 10.2003.622 — Swissrulings