Incarto n. 10.2003.603/CEG DA 2512/2003
Bellinzona 20 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare
__________ __________ nata __________, di __________ e __________ nata __________, nata a __________ il __________.1957, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, Via __________, commerciante, divorziata,
prevenuta colpevole di vie di fatto,
per avere spintonato la minorenne __________ (1991) prendendola per il collo;
fatti avvenuti il 30 marzo 2003 a __________;
reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna dell'accusata:
1. alla multa di fr. 300.--.
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.
vista l'"opposizione" interposta in data 13/14 ottobre 2003 dall'accusata (doc. A);
considerato che nel frattempo il Ministero Pubblico ha trasmesso l'incarto con l'"opposizione" alla Pretura penale;
che in data 6 novembre 2003 è stata emessa l'ordinanza d'apertura; trascorsi i termini ivi indicati non è stata notificata alcuna prova;
che preventivamente alla fissazione del dibattimento va esaminata la fattispecie per quanto attiene la tempestività dell'opposizione (datata 5 ottobre 2003, spedita il 13 ottobre 2003) al decreto d'accusa;
che ciò è giustificato primariamente da motivi di economia processuale;
che il decreto d'accusa è stato regolarmente intimato il 21 luglio 2003 (doc. B) all'accusata; nello stesso, a pag. 2, è indicato che:
"L'accusata e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Generale formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione (art. 210 CPPT); gli atti saranno allora trasmessi per la celebrazione del pubblico dibattimento al Giudice competente (art. 211 CPPT).
In caso di mancata opposizione, il decreto d'accusa acquisterà forza di cosa giudicata senza ulteriori formalità.";
che pertanto è stato formalmente ossequiato il disposto di cui all'art. 208 cpv. 1 CPPT, in particolare lett. e, che impone tale avvertenza nel decreto d'accusa;
che giusta l'art. 19 CPPT, qualora non sia espressamente disposto il contrario, i termini fissati nel CPPT non possono essere prorogati;
che il 25 agosto 2003 il Ministero Pubblico ha attestato la crescita in giudicato del menzionato decreto (doc. B);
che in data 14 ottobre 2003 è pervenuta al Ministero Pubblico uno scritto (con annessa di ritorno la fattura per multa, tasse e spese giudiziarie del decreto) in cui la Signora __________ richiedeva la nomina di un difensore d'ufficio e di essere posta al beneficio del gratuito patrocinio (poi respinta con decisione 23 ottobre 2003 del Giudice dell'istruzione e dell'arresto);
che la Signora __________ nello stesso scritto ha indicato:
- di aver chiamato il Ministero Pubblico "prima delle vacanze per sapere il seguito del procedimento e per sporgere denuncia", ma di non aver "ricevuto alcuna risposta", senza specificare peraltro quando sarebbe partita per le vacanze; a fronte dalla di lei indicata grave condizione finanziaria si presume non molto prima del 22 agosto 2003, data in cui indica di essere rientrata, e quindi allorquando già le era stato intimato il decreto d'accusa, senza contare che mal si comprende quale altra denuncia avrebbe dovuto sporgere rispettivamente che appare poco credibile che il Ministero Pubblico, sollecitato "diverse volte" non abbia saputo indicarle lo stadio della procedura;
- di essere stata assente fino al 22 agosto 2003, allegando un biglietto delle Ferrovie tunisine datato 21 agosto 2003; ciò comprova, vista la data dell'"opposizione" (13 ottobre 2003) che, in ogni caso, dall'avvenuta conoscenza del decreto sono trascorsi ben più di 15 giorni;
- "di essere madre di tre figli e divorziata", ciò che non ha rilevanza alcuna nella concreta disamina;
- di non poter "accettare che mi è stata negata almeno una sentenza", mentre le è stato regolarmente intimato il decreto d'accusa ed ha lasciato trascorrere ogni termine per opporsi, non solo dall'avvenuta intimazione, ma anche dalla sua effettiva presa di conoscenza;
- di dover scegliere "tra pagare l'affitto e dare da mangiare ai miei figli e prendere un avvocato per difendermi da false accuse"; sull'istanza di nomina di un difensore d'ufficio e del gratuito patrocinio già si è pronunciato, come detto, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto;
- "possiedo prove e testimonianze": tali prove non sono state notificate nemmeno entro il termine assegnato con ordinanza d'apertura e in ogni caso sono afferenti al merito e non al rispetto del termine;
che a dire il vero già mal si comprende se lo scritto sia da ritenere un'effettiva volontà di opposizione al decreto d'accusa; in ogni caso, anche per i motivi che seguono, lo stesso appare sine dubio inviato ben oltre il termine perentorio di quindici giorni fissato dalla legge (art. 208 cpv. 1 lett. e CPPT) e indicato nel decreto d'accusa;
che l'interrogatorio dell'accusata di fronte agli organi inquirenti è avvenuto l'8 maggio 2003;
che lo stesso giorno l'accusata ha sottoscritto la dichiarazione ex art. 207-207a CPPT in cui dichiarava di aver preso conoscenza che gli atti dell'inchiesta preliminare di polizia per vie di fatto e discriminazione razziale venivano trasmessi al Ministero Pubblico;
che in tale dichiarazione è espressamente indicato che "il Procuratore Pubblico, ricevuti gli atti dell'inchiesta di polizia, se riterrà di dover formulare un decreto di accusa nei miei confronti sulla scorta di tali atti e, in genere, delle risultanze delle informazioni preliminari, lo potrà fare senza ulteriori avvisi (art. 207a CPP)";
che l'accusata doveva quindi ragionevolmente attendersi a breve-medio termine una decisione dal Procuratore Pubblico in merito ai fatti per i quali era stata interrogata nel mese di maggio 2003 (cfr. DTF 116 Ia 90);
che all'accusata incombeva un cosiddetto "obbligo di ricezione" ("Empfangspflicht"), derivante dal principio della buona fede, in base al quale ella doveva adottare le misure necessarie affinché le comunicazioni ufficiali potessere esserle notificate, ad esempio indicando un rappresentante autorizzato a ricevere tali atti oppure informando l'autorità circa la sua assenza (DTF 107 V 187), rispettivamente segnalando a quest'ultima un indirizzo presso il quale recapitare la posta (DTF 117 V 131 cons. 4a);
che quindi una parte coinvolta in una procedura giudiziaria pendente deve, prima di assentarsi all'estero, designare un patrocinatore o un rappresentante e fornirgli tutti i ragguagli necessari che interessano eventuali sviluppi della procedura medesima (RDAT 1995-I n. 15; CCC 18 luglio 1990 in re __________ c. __________); non è scusabile chi si assenta per un lungo periodo senza preoccuparsi di essere opportunamente informato sui propri affari e viene così ad ignorare la decorrenza di un termine (RDAT 1992-I, n. 19t);
che l'accusata avrebbe dovuto prendere i provvedimenti opportuni, dovendo attendersi che nel periodo di sua assenza all'estero le venissero recapitati atti relativi al procedimento penale aperto contro di lui;
che a maggior ragione ciò vale, se, come in casu, l'accusata, attendeva la decisione, presumibilmente il decreto d'accusa, a conclusione di tale procedimento, e non un mero atto di tipo incidentale;
che nello scritto 13 ottobre 2003 nemmeno si può intravvedere un'istanza di restituzione dei termini ai sensi dell'art. 21 CPPT, primariamente poiché non v'è richiesta in tal senso, in subordine poiché non è stata prodotta prova alcuna dell'impedimento senza colpa nell'osservare il termine assegnato nel decreto d'accusa;
che pertanto il decreto d'accusa no. DA ______________________________ del __________ 2003 è regolarmente cresciuto in giudicato;
p.q.m.,
visti gli art. 19, 21, 208, 210 e 211 CPPT;
pronuncia 1. L'opposizione al decreto d'accusa no. DA __________/__________ del __________ 2003 emesso nei confronti di __________ nata __________, __________a, è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore Pubblico per quanto di sua competenza.
3. La tassa di giustizia di fr. 50.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico di __________ __________.
4. Contro il presente giudizio è data facoltà di ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale, __________. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 CPPT).
5. Intimazione:
__________, via __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________,
__________ __________, via __________, __________ (per sé e per la figlia __________),
e, alla crescita in giudicato,
Ministero Pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il giudice: Il segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 50.00 tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00 totale