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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2004 10.2003.602

20 febbraio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·832 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.602 ROC/MAM DA 3343/2003

Bellinzona 20 febbraio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________  

prevenuta colpevole di    1.  violazione di domicilio

                                        per essersi, a __________, tra il 30 giugno 2003 ed il 9 luglio 2003,

                                        facendo uso delle chiavi ancora in suo possesso a seguito di una precedente relazione sentimentale, introdotta indebitamente nel garage in uso a __________ ____________________;

2.    furto d'uso

                                        per avere, a __________, tra il __________ 2003 e l'11 luglio 2003,

                                        sottratto il veicolo __________ __________ di __________ __________ per farne uso, segnatamente conducendolo nel parcheggio antistante __________;

                                        veicolo recuperato danneggiato e restituito, dietro disposizione della parte lesa __________ __________ costituitasi parte civile, al Garage __________ di __________;

3.    danneggiamento

                                        per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 2,

                                        reso inservibili le chiavi del veicolo __________ di __________ __________ precedentemente sottratto nonché la chiave del garage nel quale era stazionato tale veicolo, gettandole nel lago;

                                        fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reati previsti dagli artt. 144 cpv. 1, 186 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

perseguita                         con decreto d'accusa no. __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Giovan Maria Tattarletti che propone la condanna della prevenuta

                                 1.     Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 2'626.65, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

                                        fr. 100.--.

ed inoltre                  4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

                                        __________ 2003;

indetto                               il pedissequo dibattimento 20 febbraio 2004, al quale hanno partecipato la prevenuta assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 14 gennaio 2004 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;  

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;

sentito                              il difensore, il quale dichiara di ritirare l’opposizione ai dispositivi

                                       no. 1. e 3. del predetto decreto d’accusa, salvo il dispositivo no. 2 relativo al

                                       versamento dell’importo di Fr. 2'626,65 a titolo di risarcimento danni da parte

                                       dell’accusata nei confronti della parte civile, riconoscendo però l’importo di Fr.

                                       180,75 a titolo di risarcimento in favore della parte civile quo alla sostituzione

                                       del cilindro della porta dell’autorimessa di quest’ultima;

sentita                               da ultimo l'accusata, la quale si riconferma in quanto esposto dal proprio

                                        difensore;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile ed in 

        quale misura.

2.    In caso di risposta negativa al quesito no. 1., se deve essere integralmente

        ammessa la pretesa di parte civile.

3.    Oppure in misura minore.

4.    Se devono essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in

       quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati                          gli artt. 144 cpv. 1, 186 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti 1. e 4.;

                                        venendo contestualmente a cadere i quesiti 2. e 3.;

condanna                         __________, __________.1959, di __________ e __________ nata __________, nata a __________ il __________.1959, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, Via __________ __________, divorziata, commerciante;

1.     Al versamento alla parte civile di Fr. 180,75 a titolo di risarcimento per i costi sopportati dalla parte civile __________ e relativi alla sostituzione del cilindro della porta della propria autorimessa.

2.     Per il rimanente, la pretesa della parte civile di cui al dispositivo no. 2 del decreto d’accusa DA __________/__________è rinviata al competente foro civile.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 50.- e delle spese per complessivi Fr. 50.-, relative al presente giudizio.

I dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione

                          ossia:    “la condanna di __________ Alla pena di 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

                                       3.   Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.- e delle spese giudiziarie di

      Fr. 100.-.

sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo no. 1., decorre dall’emanazione del

predetto decreto d’accusa del 13 ottobre 2003.

ed inoltre                         La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

Intimazione a:

  Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________,  Sezione esecuzione pene e misure, __________,  Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________  Ministero Pubblico della Confederazione, __________

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

Distinta spese                    a carico di

                                        fr.                       150.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.--         spese giudiziarie                   

                                        fr.                      300.--         Totale

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