Incarto n. 10.2003.602 ROC/MAM DA 3343/2003
Bellinzona 20 febbraio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare
__________
prevenuta colpevole di 1. violazione di domicilio
per essersi, a __________, tra il 30 giugno 2003 ed il 9 luglio 2003,
facendo uso delle chiavi ancora in suo possesso a seguito di una precedente relazione sentimentale, introdotta indebitamente nel garage in uso a __________ ____________________;
2. furto d'uso
per avere, a __________, tra il __________ 2003 e l'11 luglio 2003,
sottratto il veicolo __________ __________ di __________ __________ per farne uso, segnatamente conducendolo nel parcheggio antistante __________;
veicolo recuperato danneggiato e restituito, dietro disposizione della parte lesa __________ __________ costituitasi parte civile, al Garage __________ di __________;
3. danneggiamento
per avere, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui sub. 2,
reso inservibili le chiavi del veicolo __________ di __________ __________ precedentemente sottratto nonché la chiave del garage nel quale era stazionato tale veicolo, gettandole nel lago;
fatti avvenuti nelle menzionate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 144 cpv. 1, 186 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;
perseguita con decreto d'accusa no. __________/__________ del __________ 2003 del Procuratore Pubblico, Giovan Maria Tattarletti che propone la condanna della prevenuta
1. Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al versamento alla parte civile dell'importo di fr. 2'626.65, a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 100.--.
ed inoltre 4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data
__________ 2003;
indetto il pedissequo dibattimento 20 febbraio 2004, al quale hanno partecipato la prevenuta assistita dal proprio difensore, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 14 gennaio 2004 ha rinunciato ad intervenirvi, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata;
sentito il difensore, il quale dichiara di ritirare l’opposizione ai dispositivi
no. 1. e 3. del predetto decreto d’accusa, salvo il dispositivo no. 2 relativo al
versamento dell’importo di Fr. 2'626,65 a titolo di risarcimento danni da parte
dell’accusata nei confronti della parte civile, riconoscendo però l’importo di Fr.
180,75 a titolo di risarcimento in favore della parte civile quo alla sostituzione
del cilindro della porta dell’autorimessa di quest’ultima;
sentita da ultimo l'accusata, la quale si riconferma in quanto esposto dal proprio
difensore;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile ed in
quale misura.
2. In caso di risposta negativa al quesito no. 1., se deve essere integralmente
ammessa la pretesa di parte civile.
3. Oppure in misura minore.
4. Se devono essere accollate alla condannata le tasse e le spese di giudizio e in
quale misura.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli artt. 144 cpv. 1, 186 CP, 94 cifra 1 cpv. 1 LCS, 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti 1. e 4.;
venendo contestualmente a cadere i quesiti 2. e 3.;
condanna __________, __________.1959, di __________ e __________ nata __________, nata a __________ il __________.1959, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, Via __________ __________, divorziata, commerciante;
1. Al versamento alla parte civile di Fr. 180,75 a titolo di risarcimento per i costi sopportati dalla parte civile __________ e relativi alla sostituzione del cilindro della porta della propria autorimessa.
2. Per il rimanente, la pretesa della parte civile di cui al dispositivo no. 2 del decreto d’accusa DA __________/__________è rinviata al competente foro civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 50.- e delle spese per complessivi Fr. 50.-, relative al presente giudizio.
I dispositivi per i quali non è stata presentata opposizione
ossia: “la condanna di __________ Alla pena di 5 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di Fr. 100.- e delle spese giudiziarie di
Fr. 100.-.
sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo no. 1., decorre dall’emanazione del
predetto decreto d’accusa del 13 ottobre 2003.
ed inoltre La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________, Sezione esecuzione pene e misure, __________, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________ Ministero Pubblico della Confederazione, __________
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele Maggi
Distinta spese a carico di
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 300.-- Totale