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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2003 10.2003.60

18 marzo 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,117 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.60/CEG DAP 814/2002

Bellinzona 18 marzo 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________, __________.__________.1981, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, elettronico difeso da: Avv. __________ __________, __________ __________ __________,  

richiamati                          il decreto d’accusa __________ 2002 no. DAP __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna,

                                        per circolazione in stato di ebrietà, per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dal parere medico attestante uno stato di "debole" influsso alcolico, per i fatti avvenuti a __________ il 10.2.02, reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS, e

                                        per infrazione alle norme della circolazione per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla destra cozzando conseguentemente contro un palo dell'illuminazione ivi esistente,

                                        1. Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.--. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

                                        l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 aprile 2002;

                                        nonché la sentenza 3/7 giugno 2002 del Pretore del distretto di __________ (inc. __________.__________.__________), che dichiara l'accusato autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme di circolazione, condannandolo alla pena di sei giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre al pagamento della multa di fr. 1'000.-- e della tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--; condanna iscritta a casellario giudiziale e che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP;

vista                                  la sentenza 25 novembre 2002 (inc. __________.__________.__________) della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale di Appello di __________, nella quale è pronunciato l'annullamento del dispositivo di condanna per circolazione in stato di ebrietà della sentenza 3/7 giugno 2002 del Pretore del distretto di __________ nonché il rinvio degli atti ad un diverso giudice del merito ai sensi dell'art. 296 cpv. 2 CPP;

preso atto                          che la decisione 3/7 giugno 2002 del Pretore del distretto di __________ sull'infrazione alle norme della circolazione non è stata impugnata e quindi come tale è cresciuta in giudicato, atteso che di ciò dovrà esserne tenuto conto nella nuova commisurazione della pena (CCRP 25.11.02, cons.4 in fine);

trasmessi                          gli atti a questo giudice affinché riprenda il processo secondo l'art. 250 cpv. 4 CPP (CCRP 25.11.02, cons. 4);

assicurato                         all'accusato il diritto di essere sentito;

assunto                             agli atti il certificato d'analisi 18.02.03 del __________ SA di __________ sullo stato alcolemico dell'accusato alle ore 05.30 del 10.02.2002, che riporta, tra gli altri, questi dati:

                                        - alcolemia media dei valori ottenuti all'analisi: 0,64 g/kg

                                        - perizia chimica: da 0,59 a 0,69 g/kg

                                        - calcolo del tenore minimo: 0,74 g/kg; calcolo del tenore massimo: 1,29 g/kg;

contestata                         all'accusato la nuova imputazione di

                                        circolazione in stato di ebrietà,

                                        per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza alle ore 05.30 del 10.2.2002,

                                        fatti avvenuti a __________ nelle surriferite circostanze di tempo;

                                        reato previsto dall'art. 91 cpv.1 LCS;

                                        e meglio come alla sentenza 25.11.02 della CCRP, cons. 4;

dichiarato riaperto               il pubblico dibattimento in data 18 marzo 2003, al quale è comparso l'accusato, __________, __________, assistito dal difensore, avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore pubblico con lettera 13/17.02.2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;,

accertate                           le generalità dell'imputato, data lettura degli atti sopraindicati, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale chiede il proscioglimento dalla nuova accusa contestata di circolazione in stato d'ebrietà: il nuovo referto del __________ scagiona l'accusato poiché il tasso alcolemico alle 05.30 risulta essere inferiore a 0.8 g/mille né vi sono altre concludenze che portano alla presenza di ebrietà.

                                        In relazione all'infrazione alle norme della circolazione, pur essendo cresciuta in giudicato la condanna, il difensore fa valere come il decreto d'accusa indichi erroneamente che la guida sia avvenuto "nello stato psicofico surriferito". Comunque rinuncia formalmente a sottoporre nuovamente ogni disamina circa la commissione dell'infrazione al giudice. All'accusato pertanto deve essere comminata la sola multa;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     E' __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato d'ebrietà per avere condotto a __________ l'autovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato di ubriachezza alle ore 05.30 del 10.2.2002?

                              2.1.     In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in che misura essere ridotta la pena proposta?

                              2.2.     In caso di risposta negativa, quale deve essere la pena per l'infrazione alle norme di circolazione stradale così come a condanna con sentenza 3/7 giugno 2002 del Pretore del Distretto di __________?

                                 3.     Può __________ beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

                                 4.     L'eventuale condanna va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                 5.     A chi vanno caricate le tasse e le spese?

letti                                   ed esaminati gli atti,

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 90 cifra 1 LCS; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       negativamente ai quesiti posti sub 1, 2.1. e 4, affermativamente al quesito posto sub 2.2., decaduto il quesito posto sub 3,

proscioglie                       __________ dall'accusa di circolazione in stato di ebrietà;

dà atto                             che la sentenza 3/7 giugno 2002 del Pretore del distretto di __________ è regolarmente cresciuta in giudicato per quanto attiene la dichiarazione di colpevolezza per infrazione alle norme di circolazione;

condanna                         __________,

                                    1.   alla multa di fr. 350.-- (trecentocinquanta);

                                    2.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 100.--.

                                    §   La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

avvertite                           le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                       350.--         multa

                                        fr.                         50.--         tassa di giustizia

                                        fr.                         50.--         spese giudiziarie

                                        fr.                           -.--         testi                                                                   

                                        fr.                      450.--         totale

Intimazione a:

__________, Via __________, __________, avv. __________ __________, __________, __________ ____________________,  Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                         Sezione esecuzione pene e misure, _________.

Il giudice:                                                                     Il Segretario:

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