Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.11.2003 10.2003.571

21 novembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·858 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.571 DA 3080/2003

Bellinzona, 21 novembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

__________ __________ __________ __________, __________.__________.__________, fu __________ __________ e fu __________ n. __________, nata a __________ __________ /__________, cittadina argentina, domiciliata a __________ /__________ __________, __________ __________ __________, divorziata, __________,  

prevenuta colpevole di        

1. infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS,

entrata illegale

per essere entrata illegalmente in Svizzera il __________ __________ 2003 dal valico dofanale dell’aeroporto di __________ -__________, con l’intenzione di svolgere l’attività della prostituzione, priva di certificati validi di legittimazione (passaporto privi del visto richiesto);

soggiorno illegale

per aver soggiornato illegalmente a __________, __________ e __________, nel periodo __________/__________ __________ 2003, prostituendosi, priva di validi certificati di legittimazione e del permesso della Polizia degli stranieri richiesto per svolgere attività lucrativa;

2.     esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS,

per avere, a __________, __________ e __________, nel periodo __________/__________ __________ 2003, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità della prostituzione, omettendo di annunciarsi alla Polizia cantonale;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ __________ 2003 del Sost. Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, __________, che propone la condanna dell'accusata:

1.       Alla pena di 5 (cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni (art. 55 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.—.

4.       La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, risp. dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

Vista                                 l'opposizione al decreto di accusa interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dall'accusata;

indetto                               il dibattimento __________ __________ 2003, alle ore 14.30, al quale l'accusata, regolarmente citata a mezzo raccomandata del __________ __________ 2003, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico, con scritto __________ __________ 2003, ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

     1.     È __________ __________ __________ __________ autrice colpevole di:

1.1      Infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, e meglio di:

1.1.1Entrata illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS?

1.1.2Soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS?

1.2      Esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS?

  2.     In caso di risposta affermativa ai precedenti quesiti, quale pena deve esserle comminata?

  3.     In caso di pena privativa della libertà, può __________ __________ __________ __________ beneficiare della sospensione condizionale?

  4.      Deve essere ordinata la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero?

  5.     In caso di condanna alla pena dell'espulsione dal territorio svizzero, può __________ __________ __________ __________ beneficiare della sospensione condizionale?

  6.     La pena deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  7.     A chi il carico delle spese di giustizia?

Preso atto                         che nessuna delle parti ha chiesto, nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP, la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                    gli art. 36, 41, 55, 63, 68, 80 e 199 CPS, 23 cpv. 1 LDDS, 5 e 8 della legge cantonale sull’esercizio della prostituzione; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti no. 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 3, 4e6e negativamente al quesito no. 5;

dichiara                           __________ __________ __________ __________,

                                        autrice colpevole di infrazione alla LF concernente  la dimora e il domicilio degli stranieri, e meglio di entrata illegale e di soggiorno illegale, art. 23 cpv. 1 LDDS, nonché di esercizio illecito della prostituzione, art. 199 CPS, per i fatti compiuti a __________ -__________, __________, __________ e __________ il ____________________ 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa no. DA __________/__________del ____________________ 2003;

condanna                         __________ __________ __________ __________, __________.__________.__________fu __________ __________ e fu __________ n. __________, cittadina argentina, domiciliata a __________ /__________ __________, divorziata,

                                 1.     alla pena di 5 (cinque) giorni detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                 2.     alla pena accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 anni (art. 55 CPS);

                                 3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.—.

Ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

Avverte                            la condannata in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio, ritenuto che, in caso contrario, il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo, a condizione che l'accusata abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento odierno. Per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva (art. 277 cpv. 5 CPP).

Intimazione a:

__________ __________ __________ __________, per il tramite di __________ __________, __________ Sost. Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, __________ __________ __________, __________,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________ __________ __________ __________,

                                        fr.                  350.00            tassa di giustizia

                                        fr.                  150.00            spese giudiziarie

                                        fr.                  500.00            totale

10.2003.571 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.11.2003 10.2003.571 — Swissrulings