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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.09.2003 10.2003.538

16 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·421 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.538/KRM DA 1430/2003

Bellinzona 16 settembre 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, __________.1953, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, __________ __________, coniugato, imprenditore  

prevenuto colpevole di         minaccia;

fatti avvenuti                       il 6 ottobre 2002 a __________ sopra __________;

reato previsto                     dall'art. 180 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla multa di fr. 200.--.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

vista                                  l'opposizione interposta in data 30 agosto 2003 dall'accusato;

considerato                        che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto di accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                        che il decreto di accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto al suo domicilio di __________ il 5 maggio 2003;

                                        che tale decisione è quindi giunta al destinatario, nell'ipotesi a lui più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 12 maggio 2003;

                                        che il termine di 15 giorni per fare opposizione scadeva quindi il 27 maggio 2003;

                                        che il fatto che i figli dell'opponente abbiano ritirato la posta il luogo dei genitori in vacanza lasciandola in deposito sino al loro ritorno, non modifica la decorrenza del citato termine;

                                        che sia la lettera 2 giugno 2003 del signor __________ (spedita il 3 giugno 2003), qualora si volesse interpretarla come atto di opposizione, sia l'opposizione vera e propria, datata 30 agosto 2003 e spedita il 1° settembre 2003 (cfr. timbro sulla busta allegata all'opposizione), risultano dunque tardive;

                                        che di conseguenza l'opposizione è irricevibile e il decreto di accusa definitivo;

pronuncia:                1.     L'opposizione è irricevibile.

                                 2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                 3.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Intimazione a:

__________ __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________, __________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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