Incarto n. 10.2003.500 DA 2615/2003
Bellinzona, 5 maggio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giorgio Bassetti
sedente con il segretario per per giudicare
siccome
ritenuto colpevole di impiego di stranieri senza autorizzazione;
fatti avvenuti fra il mese di __________ del 2000 ed il __________ __________ 2001 a __________;
reato previsto dall' art. 23 cpv. 4 LDDS;
e meglio come al decreto d’accusa no. DA __________/__________ del __________ __________ 2003 del per cui fu proposta la condanna:
1. Alla multa di fr. 1'000.-, con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che, in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS.
4. Ordina la disgiunzione del presente procedimento per violazione della LDDS dal procedimento tuttora pendente contro l’accusato per altri reati di cui ai medesimi incarti, rispettivamente dai procedimenti di cui agli incarti INC.__________.__________, INC.__________.__________ ed INC.__________.__________.
Vista l'opposizione interposta tempestivamente in data __________ __________ 2003 dall'accusato;
considerato che il reato di cui al decreto d'accusa in esame costituisce una contravvenzione ai sensi degli artt. 101 ss CPS;
che, per le contravvenzioni, l'art. 109 vCPS prevede che l'azione penale si prescrive in un anno;
che, ai sensi dell'art. 72 cifra 2 vCPS, "la prescrizione è interrotta da ogni atto di istruzione di un'autorità incaricata dal procedimento come pure da ogni decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e dagli interrogatori, dagli ordini di arresto o di perquisizione domiciliare, da un ordine di perizia, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro una decisione. In ogni caso d'interruzione, comincia a decorrere una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi quando il termine ordinario della prescrizione sia superato dalla metà; o, se si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzione, con decorso di un termine pari al doppio della durata normale";
ritenuto che l’eventuale contravvenzione alla LDDS è avvenuta, secondo il decreto di accusa, tra il mese di luglio 2000 ed il 15 novembre 2001; che quello imputato all’accusato è un reato di durata per cui la prescrizione decorre, dato che lo stesso è stato continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione (art. 71 cpv. 4 vCPS; cfr. Peter Noll, Schweizerisches Strafrecht – Allgemeiner Teil I, Zurigo 1981, p. 59-60, 238);
che, di conseguenza, l’azione penale nei confronti dell’accusato si è estinta per prescrizione assoluta due anni dopo di allora, ossia assolutamente al più tardi il 16 novembre 2003;
che l'accusato deve dunque essere prosciolto dall'imputazione;
visti gli art. 23 cpv. 4 LDDS, 71 cpv. 4, 72 cifra 2 cpv. 2 e 109 vCPS; 273 e segg. CPP;
pronuncia: 1. __________, __________o, è prosciolto dall'accusa di impiego di stranieri senza autorizzazione per i fatti descritti nel decreto di accusa DA __________/__________.
2. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dello Stato.
3. Intimazione a:
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del GIAR, Lugano, Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale degli stranieri, Berna.
Avverte che contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.
Il giudice: Il segretario: