Incarto n. 10.2003.49/MAM DAP 2922/2002
Bellinzona 3 febbraio 2003
Decreto di stralcio In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con la segretaria Lara Macullo per statuire in materia di procedura penale e meglio per giudicare
__________,
nel procedimento penale sfociato nel decreto d’accusa no. 2922/2002 del 28 novembre 2002 del Procuratore Pubblico, Arturo Garzoni, Bellinzona,
avviato su querela del signor __________,
rilevato che nel contesto dell’accordo proposto in data 28 gennaio 2003 da questo Giudice e al quale ha aderito l’accusato, il querelante __________, ha ritirato la sua querela rinunciando ad ogni pretesa di risarcimento,
considerato che a norma dell’art. 31 CPS, ogni denunciante può desistere dalla querela finché non sia stata pronunciata la sentenza da parte del Giudice di prima istanza, ossia nel caso del Giudice della Pretura penale, non rappresentando il decreto d’accusa contro il quale è stata interposta tempestiva opposizione, una procedura comportante la conclusione della procedura di prima istanza (cfr. H. Schulz, Einführung in den allg. Teil des Strafrechts, p. 222 in relazione agli art. 4, 7 e 8 LPRContr, ora sostituiti dagli art. 207 e ss. CPP);
visti gli art. 31 CPS, 9 cpv. 3 CPP e 39 lett. a LTG,
decreta 1. Il procedimento penale sfociato preliminarmente nel decreto d’accusa no. 2922/2002 del 28 novembre 2002 del Procuratore Pubblico, Arturo Garzoni, contro il signor __________, decade per recesso di querela ed il procedimento 10.2003.49 di questa Pretura penale viene stralciato dal ruolo.
2. La tassa di giudizio di fr. 30.—e le spese complessive di fr. 30.--, da anticipare dal signor __________, restano a suo carico.
3. Intimazione a:
__________, Procuratore pubblico Arturo Garzoni, Viale Stefano Franscini 3, Bellinzona, __________, Avv. __________,
Il giudice: La Segretaria: