Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.04.2004 10.2003.381

26 aprile 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·819 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.381 ROC/MAM DA 1741/2003

Bellinzona 26 aprile 2004  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con Michele Maggi in qualità di Segretario assessore, per giudicare

__________ __________ difeso da:  

prevenuto colpevole di         opposizione alla prova del sangue

                                        per essersi intenzionalmente opposto alla prova del sangue, finalizzata alla determinazione dell'alcolemia ordinata dall'Autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti                       a __________ in data 01.05.1997;

reato previsto                     dall'art. 91 cpv. 3 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del che propone la condanna dell'accusato:

                                 1.     Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                 2.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di

                                        fr. 300.--.

                                 3.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.

ritenuto                             che il prevenuto è stato arrestato nelle locali carceri pretoriali di __________ in

                                       data 01.05.1997 alle ore 23.00 e rilasciato in data 2.05.1997 alle ore 10.00;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 27.05.2003 dall'accusato;

indetto                               il pubblico dibattimento 26 aprile 2004, al quale ha partecipato il difensore, avv.

                                       __________, __________, con lettera del 21 agosto 2003, ed avvalendosi della

                                       facoltà concessagli dall’art. 274 cpv. 2 CPP ha rinunciato ad intervenire al

                                       pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto

                                       d’accusa impugnato;

preso atto                          che con ordinanza 22 aprile 2004, l’accusato, sentite tutte le parti, consenzienti, è stato autorizzato, in applicazione dell’art. 229 CPP, a non presenziare al dibattimento;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                              il difensore, il quale contesta avantutto l’applicabilità, nel caso di specie,

                                       dell’art. 91 cpv. 3 LCS, non essendo dati, al momento del fermo del prevenuto,

                                       i requisiti oggettivi per astringerlo al forzato prelievo. Chiede il proscioglimento

                                       del prevenuto in applicazione dell’art. 34 cpv. 1 CPS, il comportamento tenuto

                                       dal prevenuto ben potendosi considerare quale reazione giustificata ad un

                                       pericolo imminente non altrimenti evitabile della propria integrità fisica, quanto

                                       precede, ed in particolare, con riferimento ai certificati medici agli atti (grave

                                       malattia cardiocircolatoria). Subordinatamente egli postula l’applicazione

                                       dell’art. 34 cpv. 1 seconda frase (eccesso di stato di necessità) e chiede

                                       dunque l’attenuazione della pena ex art. 66 CPS. In via ulteriormente

                                       subordinata chiede una massiccia attenuazione della pena ex art. 64 CPS,

                                       avendo egli agito sotto l’impressione di una grave minaccia. In via nuovamente

                                       subordinata, chiede una massiccia riduzione della pena, richiamando il

                                        principio di celerità vigente in campo penale;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

1.    È __________ autore di

                                        opposizione alla prova del sangue

                                        per essersi, a _________ in data 01.05.1997, intenzionalmente opposto alla prova del sangue, finalizzata alla determinazione dell'alcolemia ordinata dall'Autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

2.1.   Ha agito in stato di necessità ex art. 34 cpv. 1 prima frase CPS?

2.2.   In caso di risposta negativa al quesito 2.1., se il prevenuto ha agito in stato di 

        necessità ex art. 34 cpv. 1 seconda  frase CPS.

3.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito 2.1., se   

                                          deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

4.    In caso di risposta affermativa ai quesiti 1. e 3., se la pena deve essere  

 attenuata in applicazione dell’art. 64 CPS ed in che misura.

5.    In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere

        concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

        lasso di tempo.

6. In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere

        iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.

                                       80 CPS rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

                                       7.     In caso di risposta affermativa al quesito 1. e negativa al quesito 2.1., se

        devono essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in

        quale misura.

letti ed esaminati                gli atti;

rispondendo                      affermativamente ai quesiti 1. e 2.1. e negativamente a tutti gli altri quesiti posti;

richiamati                          gli artt. 91 cpv. 3 LCS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, 229 CPP, e art. 39 lett. a LTG;

proscioglie                       __________, fu __________ e __________ nata __________, nato a __________ il __________.1949, attinente di __________, domiciliato a __________, coniugato, amministratore finanziario;

                                        dal capo d’imputazione di opposizione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCS)

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite del Giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

       Comando della Polizia cantonale, __________,  Ministero pubblico della Confederazione, __________  Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

La sentenza è definitiva

Il giudice:                                                                               Il segretario assessore:

Claudio Rotanzi                                                                     Michele Maggi

10.2003.381 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.04.2004 10.2003.381 — Swissrulings