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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.09.2003 10.2003.375

26 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,993 parole·~15 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.375/pg DA 1703/2003

Bellinzona 26 settembre 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di cancelliere, per giudicare

__________ __________, __________.1974, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, mandatario commerciale difeso da: Avv. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,

                                        per avere, senza essere autorizzato, in veste di amministratore di due società che sapeva essere attive nell'ambito della coltivazione e del commercio di canapa destinata al mercato degli stupefacenti (marijuana), contribuito al raggiungimento di tali finalità occupandosi degli aspetti amministrativi e contabili delle società medesime,

                                        e meglio nelle sotto elencate circostanze:

                                        1.1     a __________ fra il 2000 e il 16 aprile 2003, in veste di amministratore della "__________ Sagl", percependo per tale mansione un salario mensile di fr. 500.--;

                                        1.2.    a __________ e a __________ fra il 2000 e il 16 aprile 2003, in veste di amministratore unico della "__________ SA", percependo per tale mansione un salario mensile di fr. 1'000.--;

fatti avvenuti                       fra il 2000 ed il 16 aprile  2003 a __________, __________ e __________;

reato previsto                     dall' art. 19 cifra 1 LStup;

perseguito                         con decreto d’accusa no. DA __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per

                                            un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Alla multa di fr. 3 000.--. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

                                            fr. 300.--.

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 28 maggio 2003 dall'accusato;

indetto                               il dibattimento 26 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto di accusa;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito                               il difensore, il quale rileva che l'accusato era solo gerente della società, ma non socio e che le indennità percepite era proporzionate all'attività da lui svolta. Egli ha sempre preteso il rispetto della legge ed era convinto che la stessa venisse rispettata, poiché così veniva rassicurato dall'amico __________, del quale si fidava totalmente. Il vincolo di amicizia sin dall'infanzia frenava ulteriori indagini.

                                        Osserva che l'amministrazione delle società era affidata ad una fiduciaria e che l'accusato aveva solo funzioni di controllo.

                                        Non contesta che altre persone coinvolte abbiano commesso illeciti, ma rileva che l'accusato non ha mai coltivato, venduto o trafficato altrimenti canapa; si potrebbe quindi al massimo prendere in considerazione un coinvolgimento con atti preparatori o altrimenti complicità. Non è il caso poiché in siffatti casi si deve conoscere almeno nelle grandi linee l'infrazione commessa dall'autore. Precisa che la complicità per negligenza non è punibile.

                                        Ribadisce che l'accusato quando ha chiesto agli altri coinvolti in merito alla correttezza delle azioni svolte è sempre stato rassicurato.

                                        Sono da escludere l'intenzione e il dolo eventuale. Così pure la negligenza, poiché l'accusato si trovava in una situazione di errore di fatto e di diritto, generata dal permissivismo e dalla mancanza di controlli della autorità. Vi era un messaggio politico e un quadro legislativo poco chiari. Solo nel maggio di quest'anno sono state date al pubblico informazioni più concrete; se l'accusato le avesse avute a disposizione prima non si sarebbe certo lasciato ingannare.

                                        Chiede il proscioglimento.

                                        Rileva ancora che l'accusato è incensurato, che tutta la vicenda comporta gravi conseguenze per la famiglia e per il lavoro (il suo diritto di firma è stato sospeso e il datore di lavoro attende l'esito del procedimento per decidere sul da farsi), che la prognosi è favorevole, che egli ha collaborato e che è disposto a fare un'offerta per un importo a discrezione del giudice ad un'istituzione benefica o che si occupa della lotta contro il consumo di stupefacenti oppure a fare un lavoro di pubblica utilità.

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                 1.     Se __________ è autore colpevole, eventualmente per complicità o per negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

                                 2.     Sulle pene proposte e sulle spese.

                                 3.     Se deve essere ordinata la confisca di 2 classificatori di documentazione sequestratagli dalla polizia il 17 aprile 2003.

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     L'accusato, nato nel 1974, è attivo professionalmente da oltre 10 anni __________, ditta presso la quale da un anno ricopre il ruolo di mandatario commerciale.

                                        Verso la fine del 2000, dopo essere stato contattato da un suo amico di infanzia, è diventato gerente della società __________ __________ che in particolare gestisce un canapaio nel comune di Chiasso, mentre a far stato dall'autunno del 2002 - e non del 2000 come prospettato nel decreto di accusa, che pertanto va corretto - ha assunto il ruolo di amministratore unico della __________ __________ SA, ditta che si occupava della coltivazione della canapa a __________ e a __________.

                                 2.     Il 16 aprile 2003 l'abitazione dell'imputato a __________, le coltivazioni di canapa site negli stabili di __________ e __________ e il canapaio __________ Sagl a __________ sono stati oggetto di perquisizione da parte della polizia, la quale ha tra l'altro proceduto al sequestro di documentazione cartacea riguardante tali attività.

                                        Con decreto di accusa 16 maggio 2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole di ripetuta infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, in veste di amministratore di due società che sapeva essere attive nell'ambito della coltivazione e del commercio di canapa destinata al mercato degli stupefacenti (marijuana), contribuito al raggiungimento di tali finalità occupandosi degli aspetti amministrativi e contabili delle società medesime.              

                                 3.     Per l'art. 19 cifra 1 LStup chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per produrre stupefacenti, fabbrica, estrae, trasforma, prepara, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta, offre, distribuisce, vende, procura, mette in commercio o cede stupefacenti, oppure possiede, detiene o fa comunque preparativi a questi scopi è punito, se ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa.

                                 4.     Per quanto riguarda l'attività svolta dall'imputato si rileva che egli era effettivamente gerente della società __________ Sagl; tuttavia, per sua stessa ammissione, era una sorta di amministratore di detta società (cfr. Act.2, verbale di interrogatorio 16.4.2003, pagina 2).

                                        Determinante in ogni caso non è unicamente la posizione occupata in virtù dello statuto, bensì il ruolo occupato effettivamente all'interno dell'impresa; in proposito si rileva che l'imputato ha dichiarato di essersi "interessato in cosa consisteva la sua attività e mi era stato chiarito che si trattava di un negozio adibito per la vendita di derivati della canapa" (cfr. Act.2, verbale di interrogatorio 16.4.2003, pagina 2).

                                        Inoltre dagli atti si evince che era a conoscenza del fatto che venivano venduti i sacchetti profumati contenenti la canapa, per i quali l'accusato ha preso delle precauzioni, pretendendo in particolare " che la vendita dei sacchettini fosse vietata ai minori di anni 18, che fosse messa l'etichetta che la canapa non fosse usata come stupefacente e ho preteso uno schedario dei clienti" (cfr. ibidem, pagina 3).

                                        Tali considerazioni, suffragate dal fatto che il signor __________ era a "conoscenza che la canapa é un prodotto considerato stupefacente e che la legge punisce questo utilizzo e quindi la vendita" (cfr. ibidem, pagina 3), permettono di concludere che l'imputato, sebbene fosse presente saltuariamente, non ha avuto unicamente - come sostenuto dalla difesa - un ruolo di semplice controllo all'interno del negozio di canapa, dal momento che dava le istruzioni sulle modalità di vendita della canapa e considerato oltretutto che si occupava di aspetti contabili ed amministrativi per i quali riceveva un regolare stipendio.

                                        Per quanto concerne la __________ SA, di cui l'accusato era amministratore unico con firma individuale, si rileva come gli statuti avevano tra l'altro lo scopo di fornire "tecnologie per la coltivazione, la gestione di negozi per la vendita di prodotti derivati dalla canapa, nonché ogni altra attività commerciale, gestione e finanziaria attinente allo scopo sociale" (cfr. Act.1, estratto RC).

                                        Il signor __________ ha partecipato alla costituzione della menzionata società, peraltro avvenuta presso il suo legale di fiducia; inoltre si è recato più di una volta nei capannoni di __________, nei quali ha visto che vi erano le piantine di canapa e la gente che lavorava (cfr. Act. 2, verbale di interrogatorio 16.4.2003, pagina 2) e si è occupato in prima persona, con il supporto del proprio legale, delle pratiche contrattuali e delle relative condizioni, ritenuto  che si è occupato personalmente degli "affitti dei capannoni " per i quali " il contratto è stato fatto per 5 anni per 200'000 franchi all'anno" (cfr. ibidem, pagina 7).

                                        Alla luce di tutte le considerazioni espresse si deve concludere che l'imputato ha contribuito personalmente al raggiungimento delle finalità illecite occupandosi con un effettivo potere decisionale degli aspetti amministrativi e contabili delle società medesime; di certo non era un uomo di paglia all'oscuro ed ignaro di tutto.

                                        Di conseguenza per il suo ruolo avuto nell'impresa le attività delle società esplicitate sopra gli sono imputabili.

                                 5.     Nell'evenienza concreta non si pone pertanto il problema sollevato dalla difesa relativo alla complicità o ad atti preparatori, in quanto l'accusato ha avuto un coinvolgimento diretto nel commettere gli atti illeciti.

                                 6.     Le violazioni sanzionate dall'art.19 cifra 1 LStup sono punite, se l'autore ha agito intenzionalmente, con la detenzione o con la multa.

                                        Per l'art. 18 cpv. 2 CP commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine basta il dolo eventuale, che è realizzato quando l'autore intravede il risultato punibile, ma agisce comunque o non fa nulla di quanto in suo potere per evitarlo o per attenuarne le conseguenze, accettando il risultato nel caso dovesse realizzarsi, anche se non lo auspica.

                                        Se è vero che vi è stata una certa tolleranza non si può non rilevare che già nel 1999 il dibattito sulla legalità dei negozi che vendevano dei prodotti a base di canapa era al culmine e che già a quel periodo era incontestato che vendere sacchetti contenenti canapa sapendo che erano acquistati per fumarne il contenuto fosse un'attività illecita e perseguibile (cfr. __________, __________ e "canapai" fra legalità e illegalità, in RDAT II 1999, pag.377 e segg.).

                                        Il signor __________ non poteva neppure ignorare che a partire dalla fine 1999/inizio 2000 la magistratura ha iniziato una campagna, ampiamente pubblicizzata dai mass media, per inibire la vendita illecita di canapa, procedendo alla chiusura di diversi canapai.

                                        Questa operazione è continuata nel tempo e non poteva non essere conosciuta dall'accusato quando nel 2000 ha assunto il ruolo di gestore di canapaio di __________ e men che meno nell'autunno 2002 quando è diventato amministratore unico della neocostituita __________ SA, e ciò considerato oltretutto la consulenza del proprio legale, che a sua volta non poteva non essere a conoscenza che vi erano già all'epoca delle sentenze in merito a tale problematica.

                                        Il signor __________, oltre al fatto di essere a conoscenza che la canapa è un prodotto considerato stupefacente, con la conseguenza che la legge punisce tale utilizzo e la vendita (cfr. supra), ha altresì ammesso di immaginare "che la canapa venduta nei canapai e quindi anche nel negozio di __________ difficilmente diventa cuscinetto odoroso, ma suppongo che per la maggior parte delle situazioni questa canapa finisce per essere usata come stupefacente" (cfr. Act. 2, verbale di interrogatorio 16.4.2003, pagina 4).

                                        Abbondanzialmente si aggiunge che l'imputato ha a più riprese ricordato di essersi informato presso il suo amico __________, il signor __________ e presso il suo legale circa la liceità delle attività in oggetto, fatto questo che costituisce un ulteriore indizio che __________ nutrisse perlomeno dei dubbi sul genere di attività svolta.

                                        È tuttavia indubbio che tale richiesta di informazioni non è sufficiente vista la problematica e visto oltretutto il coinvolgimento nelle attività delle prime due persone menzionate. L'accusato deve pertanto sopportare le conseguenze del fatto di essersi fidato oltre ogni ragionevole misura del suo amico, non potendo scagionarsi con la motivazione che il vincolo di amicizia ha frenato ulteriori indagini.

                                        In ogni caso l'imputato non si è mai informato personalmente sul tenore del THC presente nei sacchetti venduti nel canapaio di __________ e nelle piantine coltivate a __________ e __________, nonostante fosse nelle sue facoltà e ne avesse  la possibilità, visto il suo ruolo e le altre imposizioni da lui impartite nel negozio; ciò oltretutto nonostante sapesse che il THC "è la sostanza stupefacente della pianta",  il valore massimo autorizzato "dalla legge era 0.3 o 0,5 %" (cfr. ibidem) e supponesse che la canapa venduta nei sacchetti fosse ad uso stupefacente (cfr. supra).

                                        In particolare, a conferma di quanto sopra, __________ in sede dibattimentale ha  addirittura detto di aver pensato di far controllare i sacchetti in relazione al loro contenuto di THC, ma di aver soprassieduto per il fatto che non era sempre presente in negozio e perché avrebbero potuto "fregarlo"; è evidente che tali giustificazioni, oltre a confermare la tesi che avrebbe potuto effettuare i controlli, dimostrano altresì - mediante l'uso del termine gergale "fregare"- la situazione poco chiara e dubitativa in cui si trovava, senza considerare poi che in ogni caso ed indipendentemente da quanto espresso egli avrebbe potuto semplicemente prelevare dei sacchetti a sorpresa.

                                        Egli avrebbe dovuto informarsi e non fidarsi semplicemente di ciò che gli veniva detto; oltretutto nulla gli impediva di approfondire la tematiche e di conseguenza all'accusato può essere rimproverato, con tutte le informazioni in suo possesso, di non avere intrapreso alcunché contro l'avvenuta violazione della legge.

                                        Non avendo fatto fronte all'obbligo di informazione che gli incombeva l'accusato non può nemmeno invocare l'errore di diritto, né la presunta tolleranza per un certo lasso di tempo manifestata dalle autorità (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale Federale in re F. __________del __________ 2002).

                                        Inoltre l'argomento della difesa secondo cui l'imputato ha a più riprese richiesto, con le imposizioni da lui effettuate (cfr.considerando 4), il rispetto della legge non solo non può essere invocato a sua discolpa, ma addirittura secondo il Tribunale federale costituisce un (in casu ulteriore) indizio del possibile uso della canapa quale droga (DTF __________del __________ 2001).

                                        Occorre altresì ritenere che l'imputato ha affermato che per il solo 2002 le vendite del negozio di __________ avevano raggiunto l'importo considerevole di circa 250'000 franchi (cfr. Act. 2, verbale di interrogatorio 16.4.2003, pagina 5); tale cifra di affari non poteva non far sorgere alcun interrogativo relativo alla liceità del commercio in questione.

                                        Infine all'accusato può esser rimproverato di non aver dato, pur avendolo pensato, le dimissioni dalle cariche da lui ricoperte immediatamente dopo aver saputo che i negozi di canapa erano oggetto di interventi della magistratura, che in parecchi casi davano luogo all'arresto delle persone coinvolte.

                                        Per tutte le motivazioni addotte nell'evenienza concreta ci si trova di fronte, visti oltretutto l'età e la formazione dell'accusato e ritenute le sue conoscenze in materia emerse dagli atti, ad una situazione perlomeno di dolo eventuale.

                                 7.     La pena di 90 (novanta) giorni di detenzione proposta dal Procuratore pubblico appare tuttavia a questo Giudice eccessiva.

                                        Tenuto conto delle sanzioni inflitte in casi analoghi, delle conseguenze personali e lavorative, della  personalità dell'imputato emersa in fase dibattimentale e del fatto che non ha precedenti penali appare giustificata una riduzione della pena a 45 (quarantacinque) giorni di detenzione.

                                        Per quanto concerne la sospensione condizionale della pena non vi sono motivi né oggettivi né soggettivi per rifiutarla.

                                 8.     Per quanto attiene alla multa di fr. 3'000.- proposta dal Procuratore pubblico si rileva che non avendo l'accusato lucrato per l'attività illecita da lui svolta tale posta non si giustifica; pertanto nell'evenienza concreta si prescinde da questa  sanzione pecuniaria.

                                 9.     In virtù dell'art. 58 CP il Giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati  a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.

                                        Gli oggetti e la documentazione cartacea confiscati al momento della perquisizione erano destinati a commettere un reato ed è quindi corretto procedere alla confisca.

visti                                   gli art. 19 cifra 1 LStup;20, 41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________ __________,

                                        autore colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a __________, __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/__________del __________ 2003; ritenuto che i fatti di cui al punto 1.2 sono limitati al periodo fra il 21.10.2002 e il 16.04.2003.

condanna                         __________ __________,

                                        1. Alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi

                                            condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

ordina                              la confisca di 2 classificatori di documentazione sequestratigli dalla polizia il  17 aprile 2003;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________, __________, Avv. __________, Via __________ __________,  Ministero pubblico della Confederazione, __________  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il presidente:                                                                            Il cancelliere:

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                    1'050.00       totale

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