Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.02.2003 10.2003.3

14 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·861 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.3/ROC/MAM DAC 819/2002

Bellinzona  14 febbraio 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il segretario Michele Maggi per giudicare

__________ __________, __________.__________.__________,  di __________ __________, nata __________, nato a __________ il __________ __________ __________, attinente di __________ /__________ __________ domiciliato a __________, Via __________ __________, coniugato, __________ difeso da: Avv. __________ __________, __________,  

accusato di                        circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per avere condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.37 – max. 1.51 grammi per mille)

fatti avvenuti                       a __________ __________ il __________ __________ 2002

e di                                   ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95 cpv. 2 LCS, per avere  ripetutamente condotto la vettura __________ suddetta sebbene la licenza di condurre gli fosse stata sequestrata dalla Polizia cantonale in data __________.__________.2002

fatti avvenuti                       a Chiasso il __________.__________.2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 no. DAC __________/__________ del Procuratore Pubblico Antonio Perugini che propone la condanna, a valere quale pena totalmente aggiuntiva a quella inflittagli il 5.08.2002:

1.    Alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente

                                        per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                   2. Alla multa di fr. 1'200.- con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata

                                        entro tre mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata

                                        in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).

                                   3.   Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di

                                        fr. 300.--.;

                                    4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso

                                         il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 13

                                        novembre 2002;

richiamata                         la legge concernente l’istituzione della Pretura penale del 25 marzo 2002 in vigore dal 1. Gennaio 2003;

rilevata                              l’assenza ingiustificata dell’accusato, benché regolarmente citato, nei confronti del quale  si è quindi proceduto nelle forme contumaciali, concedendo al difensore la possibilità di esprimersi conformemente alle disposizioni della CEDU;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti;

                                 1.     È __________ __________ colpevole

1.1.  di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, commesso nelle

       circostanze di cui sopra.

1.2.  e di ripetuta circolazione malgrado la revoca, art. 95 cpv. 2 LCS,

       commesso nelle circostanze di cui sopra.

2.In casi di risposta affermativa al quesito 1.2. è l’accusato incorso in un errore di diritto a’sensi dell’art. 20 CPS?

3.         In caso di risposta affermativa ai quesiti 1.1 e/o 1.2., se deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

4.          In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.

5.          In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se la condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.

6.     A chi vanno caricate le tasse e le spese di giudizio.

richiamati                          gli art. 91 cpv. 1 e 95 cpv. 2 LCS, sulla procedura, gli art. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP, art. 277 CPC e 39 lett. a LTG ;

dichiara                           __________ __________ colpevole di

                                        circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, e di

                                        ripetuta circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre, art. 95 cpv. 2 LCS

                                        per il fatto compiuto a __________ __________ il __________.__________.2002 come pure per i fatti compiuti a __________ il __________.__________.2002 ed in altre imprecisate località e date precedenti

condanna                         __________ __________

1.      alla pena di  50 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di  3 (tre) anni;

2.      alla multa di fr. 800.- con l’avvertenza che la stessa dovrà essere pagata entro tre mesi, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS);

                                              3.     La presente condanna è totalmente aggiuntiva a quella inflittagli in data

                                                  __________.2002. 

4.       al pagamento della tassa di giustizia  e delle spese in complessivi Fr.

      650.- (aumentati a Fr. 850.- in caso di motivazione scritta).

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS.

avverte                             le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

avverte                             il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per le tasse e spese, la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Il Giudice                                                                                            Il segretario

Distinta spese a carico di __________ __________,

fr.    800.-                      multa

fr.    300.-                      tassa di giustizia

fr.    350.-                      spese giudiziarie

fr.  1’450.-                    totale

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ __________ __________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________ __________ __________, __________,  

                                        alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona.

                                        Sezione della circolazione, Camorino

10.2003.3 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.02.2003 10.2003.3 — Swissrulings