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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.09.2003 10.2003.293

2 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·955 parole·~5 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.293/CEG DA 1141/2003

Bellinzona 2 settembre 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1973, di __________ e __________ n. __________, nato a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, Via __________, celibe, agente di sicurezza difeso da: Avv. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         ripetute lesioni semplici,

                                        per avere intenzionalmente cagionato un danno al corpo di:

                                        - __________ __________ colpendolo con un ceffone, facendolo cadere per terra e colpendolo con calci in più parti del corpo;

                                        - __________, colpendolo con ginocchiate al volto;

                                        procurando loro le lesioni descritte nei certificati medici 6 novembre 2001 e 9 ottobre 2002 dell'Ospedale __________;

                                        fatti avvenuti a __________ il 5 novembre 2001 e il 6 ottobre 2002;

                                        reato previsto dall'art. 123 cifra 1 CPS;

perseguito                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--. 3. Non prolunga il periodo d'iscrizione della multa di fr. 300.-- decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico di __________ il 18 febbraio 2002.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 22 aprile 2003 dalla parte civile __________;

indetto                              il pubblico dibattimento in data 2 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente, assistito dal suo difensore, avv. __________, __________, nonché la parte civile __________ __________ __________ __________ __________, __________, con il proprio patrocinatore, avv. __________, __________, mentre il Procuratore pubblico Antonio Perugini con lettera 12/17 giugno 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

preso atto                          che la parte civile ha dichiarato di limitare l'opposizione al riconoscimento delle proprie pretese;

accertate                           le generalità dell'imputato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentiti                                il teste __________ , 1980, cittadino della Rep. __________ di __________, detentore permesso C, residente a __________, pittore,

                                        il quale avvertito della sua facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126 CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;

                                        il patrocinatore della parte civile __________, il quale postula il riconoscimento delle due fatture prodotte, degli altri danni sorti (qui non ancora quantificabili) a seguito delle lesioni e che l'accusato venga condannato a pagare le spese di questa procedura.

                                        Inoltre chiede che venga riconosciuta una congrua indennità per spese legali.

                                        il difensore, il quale contesta tutte le pretese poiché non comprovate e postula, se del caso, il rinvio di tale pretese al foro civile;

                                        da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                 1.     Possono essere accolte le pretese di parte civile e, se sì, in quale misura, oppure le stesse devono essere rinviate per giudizio al competente foro civile?

                                 2.     Può essere riconosciuta alla parte civile un'indennità per spese legali e, se sì, in quale misura?

                                 3.     A chi devono essere caricate le tasse e le spese del presente giudizio?

Letti ed esaminati               gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41 segg. CO; 9 segg., 210, 265 segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti sub 1 e 2,

condanna                         __________,

                                    1.   al pagamento di fr. 887.80 come a fatture n. __________del 28.10.02 rispettivamente nr. __________del 28.10.02 dell'Ospedale __________ di __________ a carico di __________ __________;

                                    2.   al pagamento di fr. 1'000.-- (mille) a titolo di ripetibili;

                                    3.   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questo giudizio di complessivi fr. 200.--;

rinvia                               la parte civile per eventuali ulteriori pretese al competente foro civile;

dà atto                              che i seguenti dispositivi, non impugnati, sono esecutivi e il periodo di prova di cui al dispositivo n. 1 decorre dall'emanazione del decreto d'accusa,

                                        "la condanna di __________:

                                        1.  Alla pena di 6 (sei) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

                                        2.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;

                                        3. Non prolunga il periodo d'iscrizione della multa di fr. 300.-- decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero Pubblico il 18 febbraio 2002 (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS);

                                        4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.";

avvertite le parti                del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

                                        che giusta l'art. 268 CPP contro i dispositivi della sentenza penale che decidono le pretese di risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al Tribunale di appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura civile.

                                        Contro la condanna al risarcimento parziale è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale;

dichiara                           la sentenza definitiva.

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                       300.--         tassa di giustizia

                                        fr.                       300.--         spese giudiziarie

                                        fr.                         40.--         testi                                                                  

                                        fr.                      640.--         totale

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, Viale __________ __________ __________, __________, __________ , Via __________, __________, __________, __________, __________, Avv. __________, Piazza __________, __________, Avv. __________, Via __________, __________,  Ministero pubblico della Confederazione, __________

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ___________.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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