Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.09.2003 10.2003.274

9 settembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·4,701 parole·~24 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.274 DA 887/2003

Bellinzona 9 settembre 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1964 a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, ingegnere, difeso da: avv. __________, __________;

prevenuto colpevole di         1.    Lesioni colpose gravi, per avere, a __________, in data __________ 2000, presso il cantiere del Consorzio depurazione acque del __________, in qualità di responsabile della direzione lavori per conto della __________ SA, per un'imprevidenza colpevole, cagionato in un'occasione lesioni gravi ad un muratore attivo sul cantiere, non avendo scorto le conseguenze delle sue omissioni o non avendone tenuto conto, in particolare avendo trascurato per negligenza le regole riconosciute dell'arte edilizia, segnatamente le norme sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, malgrado ne fosse a conoscenza e meglio per avere omesso di rispettare, rispettivamente di far rispettare, l'art. 3 dell'ordinanza dell'8 agosto 1967 concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione (che prevede l'obbligo di istallare una protezione per i posti di lavoro situati ad un'altezza superiore a 2 m. dal suolo), fatto questo che ha portato alla caduta di __________ __________ (1946) da un ponteggio privo di protezione ad un'altezza di 3 metri, __________ __________ che ha riportato gravi lesioni (trauma cranico grave con ematoma acuto temporo-parietale destro e varie fratture), come descritto dai certificati medici del 3 luglio 2000 della Clinica __________ di __________ e del 10 luglio 2000 dell'Ospedale __________;

                                        2.    Violazione colposa delle regole dell'arte edilizia, per avere, a __________, il 10 marzo 2000, nella sua funzione di responsabile della direzione lavori per conto della __________ SA, trascurato per negligenza le regole dell'arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, mettendo con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, e meglio come descritto al punto 1 del presente decreto d'accusa;

fatti avvenuti                       nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti                       dall'art. 125 cpv. 2 CPS e art. 229 cpv. 2 CPS, richiamati gli art. 41 cifra 1 e 68 CPS;

perseguito                         con decreto d'accusa del 17 marzo 2003 DA n. __________/__________ del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna:

1.       Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

ed inoltre                           rinvia la parte civile, per le sue pretese, al foro civile competente;

                                        la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

                                        per quanto attiene all'incidente del 24 agosto 2000 in cui è restato vittima >__________ __________ viene decretato l'abbandono del procedimento per assenza di responsabilità penale da parte di __________ __________;

vista                                  l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 26/27 marzo 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 9 settembre 2003, al quale hanno partecipato l'imputato, assistito dal proprio difensore, avv. dott __________ __________, il Procuratore pubblico, avv. __________ __________, e l'avv. __________ __________, patrocinatore della parte civile __________ __________;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto                          dell'istanza di accertamento e risarcimento del danno introdotta al dibattimento dalla parte civile;

sentito                               il Procuratore pubblico, il quale tiene anzitutto a sottolineare che ci troviamo di fronte ad un incidente grave ed evitabile. In effetti l'altezza a cui si trovava l'impalcatura in questione era nettamente al di sopra del limite minimo, fissato dall'ordinanza concernente la prevenzione degli incidenti nei lavori di costruzione, a due metri (__________). Per il signor __________ le conseguenze fisiche della caduta sono state molto importanti e si protraggono ancora oggi. Il cantiere del consorzio depurazione acque del __________ si è rivelato essere un cantiere problematico, nel quale erano attive numerose imprese, forse un po' indisciplinate. La responsabilità della direzione lavori, e quindi dell'imputato, è indiscutibile. Lo stesso Tribunale Federale ha sviluppato una prassi alquanto restrittiva a questo proposito, che qui merita di essere confermata (cfr. ad esempio DTF 104 IV 96). Nella commisurazione della pena si è tenuto comunque conto della buona reputazione e della serietà professionale dell'ing. __________. Chiede pertanto conferma integrale del decreto d'accusa;

sentito                               il patrocinatore della parte civile, il quale si associa alle osservazioni dell'accusa, sottolineando dal canto suo l'importanza delle conseguenze fisiche che il suo assistito è costretto a sopportare quotidianamente a seguito dell'incidente sul cantiere del 10.3.2000. Si richiama alla propria istanza di accertamento e risarcimento del danno inoltrata in occasione del presente dibattimento, confermando la richiesta di risarcimento del danno e del torto morale (fissato in fr. 150'000.--), per un totale di fr. 198'907.60, con riserva di adattamento ex art. 46 cpv. 2 CO;

sentito                               il difensore, il quale anzitutto sottolinea come nel presente procedimento si tende, erroneamente, a snaturare la valutazione giuridica dei fatti degli aspetti soggettivi della colpa, tipici dell'ambito penale, chiamando in causa l'imputato per colpe di stampo prettamente "oggettivo". In effetti la direzione lavori è ritenuta responsabile per aver violato norme inattuabili, non essendo pensabile una sorveglianza minuto per minuto del cantiere. Il patrocinatore del signor Livio fa notare come, giusta le norme SIA, è data responsabilità diretta dell'imprenditore per la sicurezza dei suoi lavoratori, ma non della direzione lavori. In effetti i signori __________ e __________ sono stati condannati per i fatti qui in discussione. Per quanto concerne il caso concreto, ricorda come i lavoratori, il giorno precedente a quello dell'incidente, stavano operando in piena sicurezza e con i parapetti montati, sulla parte opposta della costruzione. Proprio questo è quanto ha visto l'imputato in occasione del suo sopralluogo, avvenuto il mattino del 9 marzo. Nel corso del pomeriggio dello stesso giorno gli operai hanno poi proceduto a montare il pianale dal quale è caduto il signor __________, piazzando le squadre e le assi necessarie. Il lavoro è stato interrotto prima del montaggio delle transenne perché era ormai arrivata sera. Secondo il normale andamento delle cose, la prima cosa che gli operai avrebbero dovuto fare il giorno seguente sarebbe stata proprio quella di piazzare queste protezioni. Per un motivo imprevedibile - sicuramente influenzato da un errore di valutazione e da leggerezza - il capo cantiere ha però dato ordine di salire e liberare l'impalcatura, senza che alcuna di queste balaustre fosse sistemata. In pratica è stata invertita la procedura. Tutto ciò è avvenuto prima delle 08:00, prima cioè dell'orario in cui normalmente giungeva sul cantiere il responsabile della direzione lavori, __________. Non vi è nessun elemento, quindi, che poteva permettere all'imputato di prevedere ciò che è successo il 10 marzo 2000. In altre parole, l'ordine impartito dal signor __________ __________, non era ipotizzabile e non avrebbe potuto essere evitato né da un'ispezione serale, né dalla presenza del responsabile della direzione lavori al mattino, arrivando questi di norma verso le 08:00.L'avv. __________ ritiene che non vi sia stata alcuna violazione dell'art. 3 dell'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, considerato che la passerella in esame non adempie i requisiti di tale norma. Egli è pure dell'opinione che non sussista nessun nesso causale tra il comportamento del suo assistito e l'incidente e che, nella denegata ipotesi in cui si volesse ammetterlo, esso sarebbe interrotto dal comportamento grave e imprevedibile del capo cantiere. Oltre a ciò ricorda nuovamente che non sono dati i presupposti soggettivi per la condanna. Il legale è dell'idea che il principio dell'affidamento debba trovare applicazione anche nella valutazione di fattispecie come questa: chi agisce su un cantiere deve poter contare su una minima prudenza di chi vi lavora con lui. Infine egli rileva come il reato dell'art. 229 CPS è assorbito completamente dall'art. 125 CPS. Chiede pertanto il proscioglimento del signor __________ da ogni accusa e postula la reiezione delle pretese di parte civile;

sentito                               in replica il Procuratore pubblico, il quale precisa che l'art. 229 CPS entra in concorrenza con l'art. 125 CPS, allorquando, oltre alla vittima dell'incidente, è messa in gioco la sicurezza di altre persone, nel nostro caso del signor __________ __________. Ribadisce la propria richiesta di condanna, ritenendo le giustificazioni addotte dalla difesa insufficienti a corroborarne le teorie;

sentito                               in replica il patrocinatore della parte civile, il quale sostiene che la direzione lavori avrebbe dovuto accorgersi dei pericoli;

sentito                               in replica il difensore, il quale ribadisce che secondo lui la piattaforma non può essere ritenuta un passaggio ai sensi dell'ordinanza. Rileva come il DA non parli di __________ __________, per cui l'art. 229 CPS deve essere considerato assorbito dall'art. 125 CPS. Rimanda a Corboz, p. 68, n. 4 per quanto concerne la teoria dell'affidamento;

sentito                               per ultimo l'accusato, il quale personalmente non si ritiene responsabile di quanto accaduto e afferma che non avrebbe oggettivamente potuto fare di più;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.    E' il signor __________ __________ autore colpevole di:

                                        1.1.  Lesioni colpose gravi?

                                        1.2.  Violazione colposa delle regole dell'arte edilizia?

                                        2.    In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?

                                        3.    L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali condizioni?

                                        4.    L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.    Deve essere accolta in questa sede l'istanza di accertamento e di risarcimento del danno, e se sì, in che misura?

                                        6.    A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che il difensore con scritto di data 12 settembre 2003 ha tempestivamente chiesto la motivazione della sentenza;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         1.    In data 10.3.2000, presso il __________ n. 4 del cantiere del __________ depurazione acque di __________ e dintorni, a __________, alle ore 07:50 si è verificato un incidente del lavoro che ha coinvolto il signor __________ __________, 27.1.1946, muratore alle dipendenze della ditta __________ SA, __________.

                                        2.    La dinamica dell'infortunio ha potuto essere chiarita nei punti essenziali grazie alle testimonianze delle persone coinvolte. Purtroppo però, colui che avrebbe potuto fornire più informazioni al proposito, cioè la vittima, non è stato in grado di ricordare più nulla a causa del trauma cranico subito.

                                               Da quanto emerso, quella mattina alle ore 07:30, il signor __________ ed il signor __________ __________, sotto la direzione del capo cantiere (nonché padre di quest'ultimo) __________ __________, hanno iniziato i preparativi per la costruzione di un ponteggio necessario alla completazione di un muro.

                                               Poiché, a causa della presenza al suolo di diverse gabbie di ferro, non era possibile installare il ponte appoggiandolo direttamente al terreno, si era rivelato necessario procedere al montaggio di una struttura ancorata alla parte di muro stesso già eretta. Per questo motivo, il giorno precedente i fatti, gli operai avevano già applicato, a tre metri d'altezza, delle squadre alla parete, sulle quali erano state posate delle assi. Questa prima struttura sarebbe poi dovuta servire quale punto di partenza per l'installazione del ponte vero e proprio.

                                               Sempre il 9 marzo 2000, al termine del lavoro, gli operai avevano lasciato in deposito sulle assi della passerella in questione, delle ganasce che servono per collegare l'armatura e che avrebbero dovuto essere utilizzate l'indomani.

                                        3.    Il mattino del 10 marzo 2003 è stato così necessario rendere agibile la passerella, liberandola dalle summenzionate ganasce. Per fare ciò i signori __________ __________ e __________ __________ sono saliti sull'impalcatura per spostare questi oggetti e appoggiarli nell'armatura denominata "__________".

                                               Nell'effettuare questa operazione il signor __________ __________ ha perso l'equilibrio ed è caduto al suolo battendo fortemente il capo, riportando un trauma cranico con ematoma epidurale acuto, con consecutiva sordità, una frattura del processo spinale C7, una frattura di due dita del piede e di alcune costole (cfr. rapporto __________ __________ del 3 luglio 2000). Inoltre la vittima ha pure subito una paresi completa del nervo cranico VI, e si è trovata in pericolo di vita.

                                        4.    Il ponteggio dal quale è cascato il signor __________ era privo di qualsiasi tipo di parapetto o protezione analoga, in palese infrazione alle disposizioni di legge che ne prevedono l'applicazione nei casi in cui l'altezza da terra supera i 2 metri (art. 3 Ordinanza concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione).

                                               La passerella in questione era comunque munita dei necessari supporti predisposti per fissare questo genere di transenne. Sarebbe bastato poco tempo per rendere sufficientemente sicuro lo stazionamento ed il passaggio su di essa.

                                               Nonostante ciò gli operai hanno però inspiegabilmente deciso di rinunciare a questa operazione ritenendo che essa fosse superflua, in quanto avrebbero dovuto lavorare sul ponteggio solo il tempo necessario per montare l'impalcatura superiore. Oltre a ciò essi erano dell'idea che la presenza di barriere di protezione laterali avrebbe potuto intralciare il loro lavoro (cfr. ad es. verbale di interrogatorio dei testi __________ __________, 14 aprile 2000, e __________ __________, 10 marzo 2000).

                                               Lo stesso ing. __________, a più riprese, e l'ing. __________ __________ (cfr. verbale del 16 maggio 2001), hanno avuto modo di confermare che le giustificazioni addotte dagli operai per la mancata posa delle protezioni si sono fondate su presupposti completamente errati. In effetti una balaustra sarebbe stata assolutamente necessaria e non avrebbe intralciato in nessuna maniera i lavori in corso.

                                               Non vi era pertanto alcuna ragione tecnicamente valida per legittimare il mancato rispetto delle prescrizioni.

                                        5.    Il cantiere del consorzio depurazione acque del __________ e dintorni di __________ è stato appaltato ad alcune imprese unitesi anch'esse in consorzio: la __________ __________ SA, __________, la __________ SA, __________, e la __________ SA, __________. Gli operai di queste ditte erano attivi anche nella costruzione del __________ n. 4 ove si è verificato l'infortunio del signor __________.

                                               L'ing. signor __________ __________ era il responsabile della direzione generale del cantiere per la parte genio civile, in qualità di rappresentante dei progettisti, facenti capo alla ditta __________ SA, __________ __________.

                                               Egli aveva l'incarico di procedere alla supervisione dei lavori, senza però che la sua presenza costante fosse prevista. Pertanto l'imputato si recava fisicamente solo una volta alla settimana sul luogo, con il compito principale di dirigere le riunioni del giovedì alle ore 09:00.

                                               Responsabile della direzione lavori locale, cioè sul cantiere, era invece il signor __________ __________, assistente di cantiere. Egli era direttamente subordinato all'accusato, con il quale era quotidianamente in contatto, sia telefonicamente che attraverso incontri negli uffici della __________.

                                               L'assistente di cantiere per l'impresa di costruzioni __________ SA, incaricata dell'edificazione del muro in questione al __________ n. 4, era il signor __________ __________.

                                               Infine, gerarchicamente parlando, vi era il signor __________ __________, capo cantiere della ditta __________ SA, alle cui direttive erano sottoposti gli operai quel giorno attivi sull'impalcatura.

                                        6.    Come la procedura ha permesso di appurare, il signor __________ __________ è stato informato dell'infortunio avvenuto al signor __________ solo il lunedì 13 marzo 2000. In effetti già dal giovedì 9 marzo 2000, compreso, egli era assente dal cantiere in quanto si era preso un paio di giorni di vacanza.

                                               Egli non ha quindi avuto modo alcuno di notare il mancato rispetto delle regole sulla prevenzione degli infortuni per quanto concerne il ponte da quale la vittima è caduta, ritenuto che il suo montaggio ha avuto inizio proprio dopo la sua partenza, nel corso della giornata di giovedì.

                                               Di transenna va poi rilevato che il signor __________ __________ giungeva di norma sul posto di lavoro solo verso le ore 08:00/08:30. Di conseguenza egli non avrebbe avuto modo di intervenire nei confronti degli operai per ordinare il rispetto delle norme di sicurezza, anche nel caso in cui fosse stato regolarmente presente, considerato che l'incidente si è verificato alle ore 07:50.

                                        7.    L'imputato, dal canto suo, aveva effettuato la consueta riunione di cantiere del giovedì mattina anche il giorno 9 marzo 2000, alle ore 09:00. In quell'occasione non gli era stato segnalato alcun problema relativo alla sicurezza degli operai. Nulla era balzato all'occhio nemmeno con il giro sul terreno, poiché, come confermato dallo stesso ing. __________, in quel frangente gli operai stavano ancora lavorando sulla parte del __________ n. 4 opposta a quella dove si è verificato il sinistro, su un terrapieno ove non vi era alcun pericolo.

                                               Anche con un sopralluogo dall'altro lato del muro non sarebbe però stato possibile prendere coscienza del fatto che il ponte non presentava le necessarie transenne di protezione, poiché lo stesso non era ancora stato montato.

                                        8.    Il capo cantiere __________ __________ è attivo come capo cantiere da oltre 25 anni e da 4 o 5 anni era alle dipendenze della ditta __________ SA.

                                               Egli godeva di buona reputazione e della piena fiducia sia del signor __________ che degli altri suoi collaboratori e superiori.

                                               Si tratta pertanto di una persona di grande esperienza, che aveva più volte eseguito lavori analoghi a quello in questione.

                                        9.    Il 12 maggio del 1999 si era già verificato un incidente sul cantiere del Consorzio di depurazione acque di __________, __________. Nonostante esso fosse stato cagionato esclusivamente da un'imperizia imputabile all'operaio feritosi, da quel momento in poi l'ing. __________, a nome della direzione lavori, ha provveduto a richiamare regolarmente, sia oralmente, durante le riunioni, che per iscritto (cfr. ad es. lettere raccomandate del 18 maggio 1999, del 5 aprile 2000 e del 25 maggio 2000), i responsabili delle varie imprese sull'importanza dell'ossequio delle norme concernenti la sicurezza dei lavoratori, impartendo loro nel contempo precise istruzioni circa i principi base da rispettare.

                                        10.   Per i fatti qui in discussione il Procuratore pubblico ha emesso tre decreti d'accusa. Uno nei confronti del signor __________ __________, uno in quelli del signor __________ __________ ed infine uno contro __________ __________. I primi due decreti sono cresciuti in giudicato in quanto non sono stati impugnati.

                                        11.   L'art. 229 cpv. 1 CPS prescrive che chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione o una demolizione trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell'arte edilizia e mette con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con la detenzione e con la multa. In caso di inosservanza dovuta a negligenza, la pena è della detenzione o della multa.

                                               Normalmente questo reato viene assorbito dall'art. 125 CPS (rispettivamente 117 CPS), allorquando il mancato rispetto delle regole dell'arte edilizia ha portato al ferimento (o alla morte) di una persona.

                                               Se per contro, come nel caso in esame, qualcuno è rimasto ferito e, nel contempo, anche l'incolumità fisica di altre persone è stata messa in pericolo, l'art. 229 CPS trova applicazione in concorso con l'art. 125 CPS o l'art. 117 CPS (DTF 109 IV 128, cons. 2).

                                        12.   Elementi oggettivi della fattispecie dell'art. 229 CPS sono la commissione del reato nell'ambito della direzione o della costruzione di un'opera, la violazione delle regole dell'arte edilizia e la messa in pericolo della vita o dell'integrità fisica delle persone.

                                               Gli ultimi due presupposti sono adempiti chiaramente. In effetti il fatto di non aver previsto e montato un'adeguata protezione per le cadute sull'impalcatura in esame rappresenta apoditticamente una lesione di norme consuetudinarie e legali precise, oltre che di quelle dettate dal buon senso.

                                               L'ordinanza federale concernente la prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione dell'8 agosto 1967 e la nuova Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione del 1 luglio 2000 (che ha abolito la precedente, __________, OLCostr), prevedono che i ponteggi al di sopra dei 2 metri d'altezza siano muniti di parapetti su tutti i lati verso il vuoto (art. 2 ss. vecchia ordinanza e art. 8, 14 ss. OLCostr).

                                               Trattandosi di un principio fondamentale relativo a questioni di ordinaria attualità, questa disposizione è conosciuta a tutti coloro che operano nel ramo edilizio.

                                               Il fatto che la mancanza di un'adeguata sponda sull'impalcatura in esame abbia messo in pericolo la salute del signor __________ e di __________ __________ è confermato dal grave incidente che ha dato avvio alla presente procedura.

                                        13.   Quanto rimproverato al signor __________ __________ è direttamente connesso con il suo ruolo di responsabile della direzione lavori del cantiere di __________.

                                               Come in tutti gli settori ove vi è una gerarchia ben definita, anche nella gestione dei cantieri, l'assunzione delle responsabilità assume sfumature diverse a seconda del ruolo dei singoli protagonisti. In effetti a nessuno di essi è concesso, soprattutto per quanto attiene alla sicurezza delle persone, scaricarsi semplicemente perché vi è un dovere di sorveglianza, di istruzione e di diligenza da parte dei superiori. Ognuno ha un proprio ruolo e degli obblighi ben definiti. Un incidente è in linea di principio evitabile (a meno di intervento di cause esterne non prevedibili) solo quando tutti adempiono i loro compiti con scrupolosità. Non è pertanto scontato che in caso di sinistro si possa imputare una colpa genericamente a tutte le persone coinvolte. Non esistendo, in ambito penale, la colpa causale, è sempre necessario valutare singolarmente l'agire di coloro che sono stati coinvolti, caso per caso, tenendo sempre ben presenti le peculiarità dei differenti ruoli.

                                        14.   Nonostante sia in primo luogo compito degli impresari, dei capi cantiere e degli operai stessi rispettare tutte le norme di sicurezza, anche la direzione lavori ha il dovere di vigilare affinché ciò avvenga.

                                               L'art. 104 della Norma SIA 118 dispone che l'imprenditore è tenuto ad adottare le misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti e garantire l'incolumità, mentre la direzione lavori deve sostenerlo in tale compito.

                                               In base a questi principi, anche un'eventuale concorso di colpa della vittima, del signor __________ __________ e del signor __________ __________ non permette di escludere a priori una punibilità dell'ing. __________.

                                               Come riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. DTF 104 IV 96, cons. 4), sussiste una sorta di duplice cautela, per cui la direzione lavori non può ciecamente contare sul fatto che l'impresario abbia già adottato le misure prescritte. Lo stesso vale, a scendere, per tutta la scala gerarchica del cantiere. Ovviamente il tutto deve essere ponderato nel rispetto di quel principio di reciproco affidamento di cui si dirà in seguito.

                                               Rappresenta una questione di diritto accertare se la direzione lavori potesse, nelle circostanze concrete, reputare senza incorrere in negligenza, che l'impresario, rispettivamente il capocantiere e l'operaio stesso, avessero già adottato i provvedimenti necessari.

                                        15.   Nella fattispecie l'imputato era presente sul cantiere il giorno prima dell'incidente. In occasione del sopralluogo sarebbe stato in ogni caso impossibile per lui prendere atto del mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte degli operai incaricati della costruzione dell'impalcatura. Come accennato in precedenza infatti, il ponteggio in questione è stato montato solo nel pomeriggio del giovedì, mentre l'ing. _________ era sul posto in mattinata.

                                               Oltre a ciò non va dimenticato che l'argomento sicurezza è stato costantemente oggetto di discussioni, scritti e riunioni dell'ing. __________ con i vari addetti al cantiere, in occasione dei quali egli ha sempre reso tutti attenti sull'importanza della prevenzione degli incidenti e fornito le necessarie indicazioni sugli aspetti cui dedicare particolare attenzione.

                                        16.   All'imputato potrebbe essere rimproverato il fatto di non avere sostituito in maniera opportuna il signor __________ __________, assente quei giorni per vacanze.

                                               L'osservazione non regge in quanto anche se egli fosse stato presente sul __________ n. 4 in maniera analoga a quella del suo rappresentante sul terreno, l'incidente non avrebbe potuto essere evitato. In effetti il dibattimento ha permesso di accertare che l'assistente dell'imputato arrivava sul posto di lavoro solo attorno alle ore 08:00/08:30. Poiché l'incidente si è verificato alle 07:50, non sarebbe stato quindi materialmente possibile intervenire sugli operai per imporre loro il montaggio della transenna.

                                        17.   Oltre a ciò non è pensabile pretendere dalla direzione lavori una sorveglianza minuto per minuto dell'operato dei suoi subordinati.

                                               Anche in un cantiere vi è una delega di compiti, per cui, quando i controlli ed i lavori vengono affidati a persone competenti e di provata esperienza, come lo erano i signori __________ __________ e __________ __________, deve essere riconosciuta alla direzione lavori la possibilità di fidarsi delle loro conoscenze e della loro diligenza.

                                               In questo senso può trovare applicazione, con le dovute cautele, il principio dell'affidamento, in maniera analoga a quanto avviene per l'applicazione della legge sulla circolazione stradale, art. 26 cpv. 1 LCS: ogni persona attiva su un cantiere deve poter contare sul fatto che coloro che vi lavorano con lui si comportino in maniera appropriata, nel rispetto dei loro compiti specifici, delle istruzioni loro impartite dai diretti superiori e delle loro conoscenze (cfr. per l'estensione dell'applicazione del concetto in altri ambiti ad es. l'omicidio colposo: Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, art. 117, n. 14; Marcel Niggli/Hans Wiprächtiger, Strafgesetzbuch II, Basler Kommentar, art. 117 n. 3).

                                               Ciò vale soprattutto per quanto concerne il rispetto delle regole di sicurezza fondamentali ed universalmente conosciute, come quella dell'obbligo di prevedere adeguate protezioni per postazioni di lavoro o di transito al di sopra dei due metri di altezza.

                                        18.   All'imputato non può essere nemmeno contestato il fatto di avere tollerato una situazione di pericolo. Quanto successo non era in alcun modo prevedibile.

                                               Gli operai hanno terminato i lavori del giovedì posando le assi del ponteggio e sistemandovi sopra delle ganasce. Il normale andamento delle cose, come riconosciuto dalle persone coinvolte, prevedeva che all'indomani la prima cosa da fare prima di iniziare a svolgere qualsiasi attività sull'impalcatura, avrebbe dovuto essere quella di piazzare le transenne. Tra l'altro, essendo già montati i necessari supporti, si sarebbe trattato di un'operazione semplice e di breve durata.

                                               Nessuno, nemmeno esercitando la massima diligenza, avrebbe potuto ipotizzare che il signor __________ __________ - uomo di grande esperienza - avrebbe dato ordine di spostare le ganasce ai suoi due operai (di cui uno era suo figlio) senza prima pensare ad assicurare il posto di lavoro.

                                               Quella mattina gli operai hanno dunque agito invertendo la normale procedura, in maniera del tutto inaspettata.

                                               L'errore non avrebbe potuto essere prevenuto né con un'ispezione serale, né con la presenza di un responsabile della direzione lavori, considerato che il signor __________ __________, come visto, arrivava solo alle ore 08:00.

                                               Questo modo di agire dei dipendenti dell'impresa ha provocato un'interruzione del nesso di causalità tra l'operato dell'accusato e l'incidente.

                                        19.   In base alle argomentazioni qui addotte, non è pertanto imputabile all'ing. __________ alcuna omissione nell'adempimento dei propri doveri, né tantomeno alcuna negligenza in relazione all'incidente di cui è rimasto vittima il signor __________ il 10 marzo 2000.

                                               L'inosservanza delle norme di sicurezza da parte degli operai, del capo cantiere e dell'assistente di cantiere, non può essere nella fattispecie connessa con una mancanza da parte dell'imputato nei suoi compiti di sorveglianza, d'istruzione o di scelta del personale.

                                               Il signor __________ __________ deve pertanto essere prosciolto da ogni capo d'accusa, con carico di tasse e spese allo Stato.

                                               Di conseguenza le pretese della parte civile sono respinte. Ad essa rimane comunque sempre aperta la possibilità di adire le competenti autorità civili.

Per questi motivi,

visti                                   gli art. 41, 125 cpv. 2 e 229 cpv. 2 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

proscioglie                       __________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1964 a __________, cittadino italiano, domiciliato a __________, coniugato, ingegnere,

                                        dall'accusa di:

                                        1.  Lesioni colpose gravi, art. 125 cpv. 2 CPS,

                                        2.  Violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza, art. 229 cpv. 2 CPS,

                                        per i fatti compiuti a __________ il 10 marzo 2000 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;

respinge                           l'istanza di accertamento e di risarcimento del danno introdotta dalla parte civile, rinviandola al competente foro civile;

carica                               le tasse e le spese allo Stato;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

                                        La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, c/o Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico __________ __________, Via __________ ______________________________, __________ __________, Via ____________________ , __________, Avv. __________ __________, Via __________ __________, __________, Avv. __________, Via __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e,                                      alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a:                    Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice:                                                                                                                       Il segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato,

                                        fr.                       700.00       tassa di giustizia

                                         fr.                       150.00       spese giudiziarie

                                        fr.                      850.00       totale

10.2003.274 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.09.2003 10.2003.274 — Swissrulings