Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.06.2003 10.2003.185

6 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,218 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.185/DEM DA 573/2003

Bellinzona 6 giugno 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con Massimo de'Sena in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, __________.1959, di __________ e __________ n. __________, nata a __________ /__________, attinente di __________ /__________, domiciliata a __________, via __________, divorziata, impiegata difesa da: Avv. __________ __________, __________,  

prevenuta colpevole di     1.  circolazione in stato di ebrietà

                                        per aver condotto l’autovettura __________ __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.55 – max. 1.89 grammi per mille);

                                        fatti avvenuti a __________ il 19.12. 2002;

                                        reato previssto dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

2.infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando conseguentemente contro un muro posto sulla sua destra a delimitazione del campo stradale;

                                        fatti avvenuti a __________ il 19.12. 2002;

reato previssto dall’art. 90 cifra 1 LCS, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC;

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________/__________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

1.       Alla pena di 15 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni.

2.       Alla multa di fr. 1200.— con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

3.       Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 5 marzo 2003;

indetto                               il pubblico dibattimento in data odierna alle ore 9.30, al quale

sono presenti:

accusata, __________ __________, __________ difensore d'ufficio, avv. __________ __________, __________  

accertate                           le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentito il teste;

sentito                               il difensore, la quale pone in risalto la vita e la personalità dell’accusata, in modo particolare con riferimento al periodo successivo all’estate 2002. La stessa rileva che l’imputata, al termine di una relazione conflittuale con il suo compagno è stata negli ultimi 4 mesi dello scorso anno ricoverata presso una clinica a __________ a seguito dell’insorgenza di una grave forma di depressione. Nel periodo di degenza, protrattosi sino al giorno precedente l’incidente, la stessa è stata oggetto di continue minacce ed ingerenze da parte del suo ex-compagno che l’hanno massicciamente turbata provocando tra l’altro un prolungamento della degenza.

                                        Rilasciata dalla clinica, l’imputata ha dovuto immediatamente far fronte, il giorno stesso, a nuove minacce esternate dall’ex-compagno.

                                        In questo stato di grave angustia, sentitasi in stato di serio pericolo per la propria incolumità, la stessa ha ingerito qualche bicchiere di vino rosé oltre a una dose di medicamenti antidepressivi prescrittile dopo il rilascio dalla clinica, dopodiché ha ritenuto opportuno avvisare la polizia per esporre la situazione e chiedere un intervento immediato. Gli agenti di polizia non avrebbero tuttavia ritenuti dati gli estremi per un intervento, consigliando all’imputata di recarsi immediatamente presso il posto di polizia per redigere la relativa denuncia penale.

                                        È quindi da ritenere che l’imputata ha agito in uno stato di grave angustia, sotto l’influsso di una minaccia imminente senza quindi valutare appieno le conseguenze di una guida in stato di possibile alterazione dovuta all’alcool.

                                        L’incidente stesso è poi stato in sé gravido di conseguenze per l’imputata che ha dovuto essere ricoverata d’urgenza dal 19 al 21 dicembre 2002 per una commozione cerebrale e per una ferita lacero-contusa alla parte interna del labbro inferiore.

                                        La stessa è poi stata nuovamente ricoverata per i postumi dell’incidente dal 20 al 30 gennaio 2003 causa lacerazione della mucosa endurale, e dovrà prossimamente sottoporsi ad un ulteriore intervento chirurgico sempre in conseguenza dello stesso incidente.

                                        In conclusione la difesa chiede che all’imputata, già così duramente colpita dalle conseguenze dirette del suo atto, vada applicata la disposizione di cui all’art. 66bis cpv. 1 CPS che permette all’autorità competente di prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

                                        In via subordinata chiede che alla propria patrocinata vengano comunque riconosciute le attenuanti specifiche dello stato di angustia ai sensi dell’art. 64 cpv. 2 CPS e/o della scemata responsabilità ai sensi dell’art. 11 CPS, postulando quindi una massiccia riduzione della pena proposta, prescindendo in concreto da una condanna privativa della libertà. In questo senso l’eventuale multa da comminarsi dovrebbe ampiamente tener conto della precaria situazione finanziaria dell’imputata che, nel periodo di degenza in clinica, è stata altresì licenziata dalla __________ __________ presso la quale lavorava.

                                        La stessa ha in un primo momento beneficiato delle indennità di malattia e risulta a far tempo dal mese di aprile 2003 a carico della cassa disoccupazione.

                                        L’attuale situazione economica dell’imputata impone che la multa che dovesse esserle comminata, non ecceda l’importo di fr. 300.-.

sentita                               per ultima l'accusata;

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

posti dal giudice, con l’accordo del difensore, i seguenti quesiti:

1.     È __________ autrice colpevole dei reati di:

1.1.    Circolazione in stato di ebrietà?

1.2.    Infrazione alle norme della circolazione?

2.    Devono essere riconosciute le attenuanti specifiche della scemata resonsabilità e della grave angustia?

3.   In caso di risposta affermativa ai quesiti posti, quale pena le deve essere comminata?

4.     In caso di condanna, deve essere sospesa la pena detentiva e se sì, per quale periodo di prova?

5.     Il giudizio sugli oneri processuali.

visti                                   gli art. 91 cpv. 1 LCS; 90 cifra 1 LCS, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCS, art. 2 cpv. 1 e 2, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2 ONC; 11, 64 cpv. 2 CPS, 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo                       affermativamente ai quesiti posti;

dichiara                           __________,

                                        autrice colpevole di infrazione alle norme della circolazione, art. 90 cifra 1 LCS, circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS per i fatti compiuti a __________ il 19 dicembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ 2003;

condanna                         __________ __________, __________.1959 di __________ e __________ n. __________, attinente di __________ /__________, __________, divorziata,

                                        1.  alla multa di fr. 600.-;

                                        2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.-.

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 49 cpv. 4 CPS.

assegna                           alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, via __________ __________, __________, Avv. __________, __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, __________,  

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________,

                                        fr.                       600.00       multa

                                        fr.                       350.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       450.00       spese giudiziarie

                                        fr.                     1400.00       totale