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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.04.2003 10.2003.152

15 aprile 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,380 parole·~7 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.152 DA 489/2003

Bellinzona 15 aprile 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

__________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato __________, a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, coniugato, dirigente di banca, difeso da: avv. __________ __________, __________,  

prevenuto colpevole di         circolazione in stato d’ebrietà, per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.68 – max 2.96 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.81 grammi per mille);

fatti avvenuti                       il 19 dicembre 2002 a __________, autostrada A2;

reato previsto                     dall’art. 91 cpv. 1 LCS;

perseguito                         con decreto d’accusa DA n. __________/__________ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1.  Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

                                        2.  Alla multa di fr. 2'500.-- con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

                                        3.  Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 17 aprile 2001 (art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).

                                        4.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 300.--.

                                        5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;

vista                                  l'opposizione interposta tempestivamente in data 12 febbraio 2003 dal difensore;

indetto                               il dibattimento 15 aprile 2003, al quale hanno partecipato l’accusato, assistito dal difensore, la testimone dott. __________ __________, psicologa e psicoterapeuta, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato ad intervenire, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato; 

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e all’audizione della testimone;

sentito                               il difensore, il quale premette anzitutto che l’imputato è consapevole di quanto fatto e se ne pente. Evidenzia poi che il DAC è stato emanato senza concedere al signor __________ la possibilità di esprimersi e spiegare gli aspetti soggettivi della vicenda. Quest’ultimi hanno giocato un ruolo fondamentale nel caso qui in esame. In effetti, da oltre vent’anni la vita del signor __________ è influenzata pesantemente dalla difficilissima situazione psico-fisica in cui si trova il fratello minore a seguito di un incidente della circolazione. Quest’ultimo, che vive con la madre 73enne, è soggetto a gravi e costanti depressioni, che mettono a dura prova l’equilibrio psichico e fisico dei componenti della famiglia ed in particolare dell’imputato. Egli infatti è prevalso da un senso di colpa per quanto successo al fratello. La sera del 19 dicembre 2002 il signor __________ era stato chiamato dalla madre perché il fratello aveva avuto una crisi acuta. Egli si è immediatamente recato al domicilio della madre, dove ha trovato il fratello disteso immobile con del liquido bianco che usciva dalla bocca. Dopo averlo soccorso e calmato, profondamente sconvolto per quanto visto, egli ha bevuto dei grappini, intenzionato a rimanere per la notte accanto alla madre. Solo su insistenza di quest’ultima egli ha deciso di rientrare al suo domicilio. Risulta così essere dimostrato, anche grazie all’audizione della teste, che l’imputato si trovava in uno stato di grave angustia, riconosciuto quale attenuante dall’art. 64 CPS. L’avvocato precisa inoltre che l’imputato è stato fermato dalla polizia perché circolava troppo lentamente. Egli non ha pertanto creato alcun pericolo concreto. Per quanto concerne la revoca della sospensione condizionale della precedente pena, il difensore tiene a precisare che si tratta di un caso di lieve entità ex art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS. In conclusione chiede in via principale che l’accusato venga assolto, in via subordinata postula una riduzione della pena detentiva a 15 giorni sospesi condizionalmente e della multa a fr. 500.--, oltre alla conferma della sospensione condizionale della precedente condanna. In via ancora più subordinata, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la revoca della suddetta sospensione condizionale, chiede che gli venga concesso di scontare la pena mediante il cosiddetto “braccialetto elettronico”;

sentito                               da ultimo l'accusato, il quale ribadisce di non essere dedito al bere. Egli afferma di pagare un prezzo molto alto per le vicende personali e famigliari in cui è rimasto coinvolto. Grazie a questi eventi è comunque riuscito a smuovere la situazione, in effetti il caso del fratello è stato annunciato ai servizi sociali. In conclusione egli assicura questa Corte che non commetterà più le infrazioni qui imputategli;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

                                        1.  È il signor __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà, per aver condotto l’autovettura __________ targata __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.68 – max 2.96 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.81 grammi per mille), nelle circostanze di luogo e di tempo riferite nel DA n. __________/__________del __________ 2003?

                                        2.  In caso affermativo deve, e se si in che misura, essere ridotta la pena proposta?

                                        3.  L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale della pena, e se si a che condizioni?

                                        4.  L’eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale, e se si a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

                                        5.  Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 aprile 2001?

                                        6.  In caso di risposta negativa al quesito n. 5, deve essere prolungato il periodo di prova, e, se si, in che misura?

                                        7.  A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti                                   gli art. 41, 48, 49, 63, 64 CPS; 91 cpv. 1 LCS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti;

dichiara                           __________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato il __________ 1959, a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, coniugato, dirigente di banca,

                                        autore colpevole di circolazione in stato d’ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per aver condotto l’autovettura __________ __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.68 – max 2.96 grammi per mille) malgrado fosse già stato condannato nel 2001 per analogo reato (alcolemia: 2.81 grammi per mille), per i fatti compiuti a __________ il 19 dicembre 2002 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;

condanna                         __________ __________,

                                        1.  alla pena di 45 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni;

                                        2.  alla multa di fr. 2’500.--;

                                        3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.-- (fr. 400.-- in caso di motivazione scritta), oltre a quelle del decreto d’accusa di complessivi fr. 500.--;

non revoca                       il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti il 17 aprile 2001 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, ma ne prolunga il periodo di prova di 18 (diciotto) mesi;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CPS;

assegna                           al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS);

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________ , __________, Avv. __________ __________, Via __________, __________ __________,

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Sezione della circolazione, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Ufficio dei Giudici dell’istruzione e dell’arresto, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                                                                Il segretario:

Distinta spese                    a carico di __________ __________,

                                        fr.                     2500.00       multa

                                        fr.                       300.00       tassa di giustizia

                                        fr.                       350.00       spese giudiziarie

                                        fr.                         50.00       testi                   

                                        fr.                     3200.00       totale

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