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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.03.2003 10.2003.110

18 marzo 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·609 parole·~3 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2003.110 DAC 921/2002

Bellinzona 18 marzo 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per giudicare

__________ __________ __________, di __________ e __________ nata __________, nato a __________, attinente di __________ -__________ -__________ /__________, domiciliato a __________, celibe, impiegato di commercio, difeso da: Avv. __________ __________, __________,  

siccome

ritenuto colpevole di            lesioni personali semplici, aggravate;

fatti avvenuti                       il 24 febbraio 2002 a __________;

reato previsto                      dall'art. 123 cifra 1 CPS;

e meglio                             come al decreto d’accusa DAC n. __________/__________ di data __________ 2002 del Procuratore pubblico Mario Branda, __________, per cui è stata proposta la condanna del prevenuto

                                        1.  alla pena di mesi 1 (uno) di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 400.-- (quattrocento);

ed inoltre                           impone al condannato la norma di condotta dell’obbligo di astenersi per un periodo di 12 mesi dalla crescita in giudicato della presente decisione dal frequentare in Svizzera piste di ghiaccio e stadi di calcio in occasioni di incontri ufficiali o amichevoli in cui si affrontano squadre di lega nazionale e selezioni nazionali;

                                        la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

                                        rinvia __________ __________ al competente foro civile per l’eventuale risarcimento del danno;

                                        decreta il non luogo a procedere in relazione ai reati di rissa (art. 133 CPS), aggressione (art. 134 CPS), uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi (art. 224 CPS), sommossa (art. 260 CPS) di cui all’inc. __________ __________.__________ (fatti della __________ del 7 aprile 2001) per insussistenze degli elementi costitutivi dell’infrazione in capo a __________ __________;

vista                                 l'opposizione interposta in data 23 dicembre 2002 dalla madre dell'accusato;

considerato che                 che il decreto d'accusa del 9 dicembre 2002 è stato intimato per raccomandata all'interessato, al suo domicilio legale di __________, lo stesso 9 dicembre 2002;

                                        che il 23 dicembre 2002 __________ __________, madre dell'accusato, ha sollevato opposizione al decreto d'accusa, dichiarando "inoltro formale opposizione al decreto d’accusa DAC __________/__________/__________ /__________ per mio figlio __________ __________, dopo essermi consultata con lui";

                                        che per l'art. 208 cpv. 1 lett. e CPP l'opposizione può essere interposta dall'accusato o dalla parte civile;

                                        che essi possono farsi rappresentare a tal fine da un legale, il quale deve nondimeno essere abilitato al patrocinio a norma dell'art. 49 cpv. 5 e 71 cpv. 2 CPP;

                                        che in concreto l'opposizione al decreto d'accusa non rileva né dall'accusato o dalla parte civile, né tanto meno da un patrocinatore nel senso delle predette disposizioni;

                                        che l'opposizione è pertanto irricevibile;

per questi motivi

visti                                   gli artt. 208 e 210 CPP;

pronuncia:                1.     L’opposizione interposta al decreto d’accusa DAC n. __________/__________è irricevibile.

                                 2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l’incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                 3.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 4.     Contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della decisione, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

                                 5.     Intimazione a:

__________ __________ __________, __________, Procuratore pubblico Mario Branda, __________, Associazione __________, __________, __________, __________, Municipio __________, __________, __________, __________, Avv. __________ __________, Avv. __________, __________, Avv. __________, __________,  

e cresciuta in giudicato       sarà trasmessa a:

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

                                        Comando della Polizia Cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________.

Il giudice:                                                                     Il segretario:

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