Incarto n. 10.2002.90/AMM DAP 1690/2002
Bellinzona 19 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare
__________ __________ __________, fu __________ ed __________ n. __________ __________, nata il __________ __________ 1969 a __________, cittadina italiana, nubile, casalinga, domiciliata a __________, via __________ __________,
accusata di contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico,
per avere viaggiato con un mezzo pubblico delle Ferrovie Federali Svizzere senza essere in possesso del valido titolo di trasporto
fatti avvenuti tra il 18 marzo e il 2 maggio 2002, sulle tratte __________ -__________, __________ -__________ e __________ -__________;
reato previsto dall'art. 51 LTP;
e meglio come al decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ 2002 emanato dal Procuratore pubblico Rosa Item, __________, con cui è stata proposta la condanna
1. Alla multa di fr. 250.–.
2. Al versamento alla parte civile FFS, __________, di fr. 187.60 a titolo di risarcimento.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–.
vista l'opposizione interposta dall'accusata il 20 agosto 2002;
considerato che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;
che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata alla prevenuta – al suo domicilio di __________, via __________ __________ – il 22 luglio 2002 (v. timbro apposto sul retro del doc. B, pag. 2);
che tale decisione è quindi giunta alla destinataria, nell'ipotesi a lei più favorevole e tenuto conto del termine di giacenza presso l'ufficio postale, il 2 agosto 2002;
che l'opposizione interposta da __________ __________, datata 20 agosto 2002 e spedita per raccomandata il giorno successivo, risulta dunque tardiva;
che data la particolarità della fattispecie si giustifica di rinunciare, in via eccezionale, al prelievo di tasse e spese del presente giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 208 e 210 CPP,
pronuncia: 1. L'opposizione è irricevibile.
2. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.
3. Non si prelevano né tasse né spese.
4. Intimazione a:
– __________ __________ __________, Via __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Rosa Item, Via __________ __________, __________, – Ferrovie Federali Svizzere, __________ __________, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.