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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.03.2003 10.2002.74

17 marzo 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·643 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.74/AMM DAP 2783/2001

Bellinzona 17 marzo 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Paola Belloli per giudicare

__________ __________ __________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata il __________ __________ 1964 a __________, cittadina colombiana, coniugata, casalinga, già residente a __________, ora d'ignota dimora;  

accusata di                        infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

                                        per essere entrata illegalmente in Svizzera, il 10 febbraio 2001, dal valico di __________ -autostrada priva dell'obbligatorio visto d'ingresso e per aver successivamente soggiornato illegalmente a __________ e __________ priva dei necessari permessi e ivi esercitando attività lucrativa abusiva;

reato previsto                     dall'art. 23 cpv. 1 LDDS

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguita                         con decreto d’accusa DAP __________/__________ del __________ __________ 2001 del Procuratore pubblico Rosa Item, __________, che propone la condanna:

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente il 3 gennaio 2002;

indetto                               il dibattimento per il 17 marzo 2003, al quale l'accusata, regolarmente citata in via edittale, non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto                          nelle forme contumaciali;

data                                  lettura del decreto d'accusa;

letti ed esaminati                gli atti;

visti                                   gli art. 23 cpv. 1 LDDS, 55 CP, 9 segg. e 273 segg. CPP;

rispondendo                       ai seguenti quesiti:

                                    1.  Se l'imputata è colpevole di infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

                                        2.1  quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputata;

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.

                                    3.  Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

                                    4.  Il giudizio sugli oneri processuali.

dichiara                           __________ __________ __________ __________

                                        colpevole di infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa DAP __________/__________del ____________________ 2001;

condanna                         __________ __________ __________ __________

                                        1.  Alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                        3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.–;

ordina                              l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

avverte                        –   le parti del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). Il condannato può solo ricorrere contro la dichiarazione di contumacia.

                                  –     il condannato della facoltà di chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è immediatamente esecutiva.

Intimazione a:

__________ __________ __________ __________, in via edittale, Procuratore pubblico Rosa Item, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________,  

e, alla crescita in giudicato della sentenza, a

                                        Comando della Polizia cantonale, __________,

                                        Sezione esecuzione pene e misure, __________,

                                        Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Distinta spese                    a carico di __________ __________ __________ __________

                                        fr.                       200.–         tassa di giustizia

                                        fr.                       150.–         spese giudiziarie

                                        fr.                      350.–         totale

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