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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.10.2003 10.2002.322

31 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,043 parole·~15 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.322, 10.2002.323/AMM DAC 465/2002 - DAC 466/2002  

Bellinzona 31 ottobre 2003  

Sentenza con motivazione In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

__________, __________  

accusati di:                  

__________                   1.  impiego illecito di valori patrimoniali, commesso e mancato,

                                        per avere indebitamente impiegato, rispettivamente tentato di impiegare, a profitto proprio, valori patrimoniali venuti in suo possesso indipendentemente dalla sua volontà; e meglio per avere, in data 24 dicembre 1999, dopo avere costatato che, a seguito di un errore di registrazione, sul conto bancario n. __________ a lei intestato presso __________ SA, era stato erroneamente accreditato un importo di fr. 19 000.–, anziché di fr. 1900.– (così come invece da lei versato):

                                        1.1.  prelevato, dal citato conto bancario, tramite Bancomat, un importo di fr. 5000.–;

                                        1.2.  tentato di prelevare, dopo pochi minuti, sempre tramite il medesimo Bancomat, un altro importo di fr. 5000.– senza tuttavia riuscire nel suo intento, avendo già superato il limite giornaliero consentito;

                                        impiegando indebitamente, a profitto proprio, la somma di complessivi fr. 3084.35 (fr. 5000.– dedotto il saldo attivo del conto a quel momento, pari a fr. 1915.65);

                                        reato previsto dall'art. 141bis CP, in relazione con l'art. 22 CP;

fatti avvenuti                       a __________ il 24 dicembre 1999;

                                    2.  denuncia mendace,

                                        per avere sporto denuncia penale contro il funzionario di banca __________, per titolo di appropriazione indebita, accusandolo di essersi appropriato, in qualità di cassiere, della somma di fr. 17 100.– (corrispondente alla differenza fra la somma di fr. 19 000.– da lui quietanzata e l'importo di fr. 1900.–, a suo dire, effettivamente versato dalla signora __________), sapendo di accusare una persona innocente e di provocare di riflesso nei suoi confronti l'apertura di un procedimento penale. Procedimento, questo, sfociato poi in decreto di non luogo a procedere, nel frattempo cresciuto in giudicato;

                                        reato previsto dall'art. 303 n. 1 CP;

fatti avvenuti                       a Lugano il 10 gennaio 2000;

perseguita                         con decreto d’accusa DAC 465/2002 del 1° luglio 2002 del Procuratore pubblico __________, __________, che propone la condanna dell'imputata:

                                        1.  alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al versamento alla parte civile __________ SA dell'importo di fr. 3084.35, a titolo di risarcimento,

                                        3.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–,

e inoltre                             4.  rinvia la parte civile __________ SA al competente foro civile per la liquidazione di eventuali ulteriori pretese di risarcimento;

__________                   1.  falsa testimonianza,

                                        per avere, in qualità di testimone, fornito scientemente una falsa deposizione sui fatti oggetto del procedimento penale aperto a carico della di lui moglie __________;

                                        in specie, per avere dichiarato, in urto con la verità, e sebbene avvertito delle conseguenze penali di una falsa testimonianza, che, in data 24 dicembre 2000 (recte: 1999), la di lui moglie __________, prima di recarsi in banca per effettuare un versamento di fr. 19 000.–, era in possesso della somma di fr. 14 000.– in contanti, rispettivamente che, quel giorno, quest'ultima aveva incassato anche lo stipendio di fr. 5000.–;

                                        reato previsto dall'art. 307 cpv. 1 CP;

fatti avvenuti                       a __________ in data 11 aprile 2001 (recte: 2000);

                                    2.  favoreggiamento,

                                        per avere fornito una falsa versione di fatti oggetto dell'inchiesta penale aperta a carico della di lui moglie __________, al fine di avvalorare la tesi difensiva da lei sostenuta e sottrarla, così, agli atti del procedimento penale in corso; in specie per avere dichiarato, in urto con la verità, che in data 24 dicembre 1999, al momento in cui la moglie asserisce di avere effettuato un versamento presso l'__________ SA, __________, di fr. 19 000.–, ella era effettivamente in possesso di detta somma di denaro, in quanto fr. 14 000.– provenivano da risparmi personali e fr. 5000.– dal suo stipendio;

                                        reato previsto dall'art. 305 cpv. 1 e 2 CP,

fatti avvenuti                       a __________ il 10 maggio 2000 (recte: 11 aprile 2000);

perseguito                         con decreto d’accusa DAC 466/2002 del 1° luglio 2002 del Procuratore pubblico __________, __________, che propone la condanna dell'imputato:

                                        1.  alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

                                        2.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;

viste                                  le opposizioni ai decreti d’accusa interposte dagli accusati l'8 luglio 2002;

indetto                               il dibattimento 31 ottobre 2003, al quale sono comparsi gli accusati con il difensore, il Procuratore pubblico e l'avv. __________ per la parte civile;

accertate                           le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentiti                           –   il Procuratore pubblico, il quale ritiene che l'istruttoria ha permesso di dimostrare l'adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi dei reati di cui ai decreti d'accusa, dei quali conclude per l'integrale conferma;

                                    –   l'avv. __________, il quale si allinea alla posizione del magistrato inquirente; conclude per la conferma dei decreti d'accusa, compreso l'indennizzo riconosciuto alla parte civile, e per la rifusione alla banca di fr. 10 120.40, con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza, a titolo di ripetibili;

                                    –   il difensore, il quale conclude per il proscioglimento degli accusati e per la rifusione di una congrua indennità a titolo di ripetibili, tenuto conto del dispendio di tempo del difensore pari a complessivi 15 giorni;

                                    –   da ultimo gli accusati;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti:

per l'accusata:             1.  Se l'imputata è autrice colpevole di

                                        1.1  impiego illecito di valori patrimoniali, commesso e mancato, avvenuto nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2  denuncia mendace, commessa nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputata,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.                                                                      

                                    3.  Il giudizio sulle pretese civili e sugli oneri processuali e sulle ripetibili.

per l'accusato:             1.  Se l'imputato è autore colpevole di

                                        1.1  falsa testimonianza, commessa nelle circostanze di cui sopra,

                                        1.2  favoreggiamento, commesso nelle circostanze di cui sopra.

                                    2.  In caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:

                                        2.1  quale pena dev'essere inflitta all'imputato,

                                        2.2  se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.                                                                      

                                    3.  Il giudizio sugli oneri processuali e sulle ripetibili.

letti ed esaminati                gli atti.

Ritenuto                            in fatto:

                                A.     Il 28 febbraio 2000 l'__________ SA ha denunciato __________ – cittadina italiana domiciliata a __________ – per i titoli di appropriazione semplice o indebita, impiego illecito di valori patrimoniali e truffa, costituendosi nel contempo parte civile. La denunciata, stando alla banca, avrebbe in sostanza depositato il 24 dicembre 1999 sul proprio conto presso la succursale di __________ fr. 1900.–, contro il rilascio di una ricevuta indicante erroneamente fr. 19 000.–, e avrebbe poi prelevato dal bancomat del medesimo istituto fr. 5000.– come pure tentato ulteriori prelievi. Il Procuratore pubblico ha successivamente esteso le indagini al possibile reato di denuncia mendace, __________ avendo il 10 gennaio 2000 denunciato il funzionario di banca __________ per essersi appropriato della differenza di fr. 17 100.–, così come alle imputazioni di falsa testimonianza e di favoreggiamento perpetrate dal coniuge __________, avendo egli confermato essenzialmente la versione della moglie di un versamento pari a fr. 19 000.–.

                                B.     Con decreto d'accusa del 1° luglio 2002 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ autrice colpevole di denuncia mendace, per le predette accuse mosse nei confronti del funzionario di banca, e di impiego illecito di valori patrimoniali, commesso e mancato, per avere indebitamente impiegato fr. 3084.35 (la differenza fra la somma prelevata di fr. 5000.– e il saldo attivo del conto di fr. 1915.65), rispettivamente tentato di impiegare ulteriori valori patrimoniali in relazione con un mancato prelievo di altri fr. 5000.–. Con un secondo decreto d'accusa dello stesso 1° luglio 2002 il magistrato inquirente ha ritenuto altresì __________ autore colpevole di falsa testimonianza e di favoreggiamento, per avere dichiarato che la moglie era effettivamente in possesso di fr. 19 000.–, dei quali fr. 14 000.– provenienti da risparmi personali e fr. 5000.– dal di lei stipendio. In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di ciascun accusato a 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, così come al pagamento di oneri processuali di fr. 400.–. __________ è stata inoltre condannata a rifondere all'__________ SA la somma indebitamente impiegata di fr. 3084.35, riservate ulteriori pretese da far valere in sede civile. I coniugi hanno introdotto entrambi l'8 luglio 2002 opposizione al rispettivo decreto d'accusa.

Considerato                       in diritto:

                                 1.     L'art. 303 n. 1 CP reprime con la reclusione o con la detenzione chiunque denunci all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale. L'art. 141bis CP commina invece la detenzione o la multa a chiunque impieghi indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà. Può essere punito con pena attenuata (art. 65 CP) chi compie senza risultato tutti gli atti necessari alla consumazione d'un crimine o di un delitto (art. 22 cpv. 1 CP). Quanto agli addebiti mossi al marito, l'art. 307 cpv. 1 CP reprime con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque come testimonio faccia sui fatti della causa una falsa deposizione, mentre l'art. 305 cpv. 1 CP commina la detenzione a chiunque sottragga una persona ad atti di procedimento penale.

                                 2.     Il Procuratore pubblico, cui si allinea la parte civile, rimprovera in sostanza agli accusati di avere commesso i reati appena evocati per trarre profitto dall'errata registrazione bancaria di un versamento di fr. 1900.– in fr. 19 000.–. Stando all'accusa, dall'istruttoria è emersa una serie di indizi convergenti atti a dimostrare la falsità della versione fornita dai coniugi di un deposito pari a fr. 19 000.–, donde l'adempimento dei requisiti oggettivi e soggettivi delle infrazioni enunciate nei decreti d'accusa. Gli imputati insistono per converso nell'indicare in fr. 19 000.– la somma depositata sul conto bancario e negano di conseguenza la commissione di qualsivoglia reato da parte loro.

                                 3.     A ragione il Procuratore pubblico e la parte civile ravvisano indizi a sostegno di un possibile errore della banca nel contabilizzare un deposito di fr. 1900.– in fr. 19 000.–, segnatamente l'equivalenza dell'importo di fr. 17 100.– con l'ammanco giornaliero dell'istituto, l'eccezionalità di un versamento di fr. 19 000.– per gli interessati e la loro non rosea situazione finanziaria, l'anomalo comportamento della moglie (ore 19.18: versamento con rilascio di saldo attivo superiore a fr. 19 000.–; ore 11.00: prelievo al bancomat di fr. 5000.–, destinati a pagamenti effettuati tre giorni dopo, con contestuale richiesta di nuovo saldo e tentativo di prelevare altri fr. 5000.–; giorno seguente: nuovo tentativo di operazione al bancomat con ritiro della tessera), l'incerta ricostruzione da parte dei coniugi della composizione della somma, l'incoerente riscontro contabile dell'incasso di stipendio della moglie e il mancato rimborso di un mutuo bancario con interesse del 9% (cfr. in particolare act. 35, rapporto d'inchiesta, pag. 6 segg.).

                                 4.     Il fatto è che agli indizi in favore della tesi accusatoria si contrappongono altri elementi atti a rendere quanto meno possibile e ragionevole la versione dei fatti addotta dagli imputati.

                                        a)   Per quel che concerne anzitutto l'ammanco bancario, contrariamente alla versione iniziale della parte civile (act. 1, denuncia del 28 febbraio 2000, pag. 2 a metà) e alla testimonianza del mandatario commerciale della banca (cfr. act. 35, deposizione di __________, comparto 9, pag. 2 verso il basso) esso non corrisponde esattamente alla differenza di fr. 17 100.– (fr. 19 000.– ./. fr. 1900.–), bensì a fr. 17 200.– di cui fr. 100.– d'origine non chiarita (cfr. act. 20 e le relative perplessità espresse dal magistrato inquirente alla parte civile con lettera del 30 ottobre 2001: act. 44, pag. 1 in fondo). Il giorno prima la stessa succursale aveva riscontrato per altro un ammanco di fr. 200.– rimasto anch'esso non chiarito (act. 27, pag. 2 in alto).

                                        b)   La certezza con cui il cassiere riconduce l'ammanco a un proprio errore di registrazione contrasta con la deposizione in sede civile dell'impiegata __________, la quale ha dichiarato quanto segue: "trattandosi della vigilia di Natale la banca chiudeva a mezzogiorno. Ricordo che __________ mi comunicò che non gli tornavano i conti della cassa, in particolare gli mancavano dei soldi, se ben ricordo ca fr. 17 000.–. Si è quindi rivolto a me perché facessi anch'io la verifica e potei constatare che effettivamente mancava questa cifra. […] ho esaminato ad uno ad uno tutti i giustificativi delle operazioni eseguite quella mattina (ca 60/70). Ho da prima escluso tutte quelle operazioni di importi inferiori. Me ne sono rimaste 2 o 3. Sono quindi capitata sul giustificativo dell'operazione eseguita dall'attrice. Ho visto che si trattava di fr. 19 000.– quindi di un importo consistente e chiesi al cassiere __________ se si ricordava se gli erano state consegnate delle banconote di tale importo, […] lui mi disse che non si ricordava. […] Sul momento __________ non era in grado di dire se effettivamente si era sbagliato in quell'operazione. Se ben ricordo qualche giorno dopo ci fu mostrata la videocassetta (era il 27 dicembre 1999). […] dopo aver visto questo filmato, __________ si ricordò che [l'accusata] verosimilmente non gli aveva versato tutti quei soldi" (verbale del 17 gennaio 2001, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto, nel fascicolo verde "documenti successivi all'opposizione al decreto di accusa"). Ora, non si vede come il funzionario interessato non fosse in grado di escludere, il giorno stesso dei versamento litigioso, la consegna di ben fr. 19 000.– in contanti (una fra le sole 2 o 3 operazioni di importi consistenti avvenute quel giorno) per poi ricordare giorni dopo di non avere ricevuto fr. 19 000.– dall'accusata ed essere finanche in grado di escludere con certezza la consegna di banconote di grosso taglio (act. 1, pag. 2 in basso; act. 35, comparto 8, pag. 2 verso l'alto: "da parte mia espletavo tutte le formalità di rito e meglio compilavo l'apposita cedola di versamento per contanti e la cliente mi consegnava la somma di fr. 1900.– composta dalle seguenti banconote: quattro o sei da fr. 200.– ed il rimanente da fr. 100.–").

                                        c)   Quanto alla sproporzione fra l'entità del versamento e la situazione finanziaria dei coniugi, l'occasionale liquidità può senz'altro essere ricondotta – come sostenuto dagli interessati – al mutuo di fr. 31 000.– contratto il 30 luglio 1999 in vista del matrimonio celebrato nel mese di settembre dello stesso anno (cfr. act. 35, comparto 4, doc. "FO 1"; act. 35, comparto 3, verbale 3.1 pag. 1 in basso), così come ai probabili doni di matrimonio. Questi ultimi spiegherebbero del resto anche l'asserita prevalenza di banconote di piccolo taglio nella somma depositata. È altresì plausibile la volontà dei coniugi di non estinguere immediatamente il mutuo con la somma a disposizione, nonostante il saggio d'interesse passivo del 9%, nell'incertezza dell'entità dei debiti di fine anno/inizio anno nuovo.

                                        d)   Riguardo al prelievo di fr. 5000.– e all'immediato tentativo di un ulteriore prelievo di pari importo, l'accusata ha sempre negato quest'ultima operazione, che sapeva inutile e insensata. Ora, è vero che tale operazione figura in un giustificativo bancario (act. 35, comparto 9, allegato B), ma il giurista dell'istituto avv. __________, in sede civile, ha avuto modo di adombrare possibili errori del sistema elettronico "nella trascrizione dei dati sull'impianto del bancomat" (cfr. verbale dell'11 luglio 2001, pag. 2 nel mezzo, nel fascicolo verde "documenti successivi all'opposizione al decreto di accusa"). Sia come sia, un eventuale tentativo di ulteriore prelievo – e in generale il comportamento dell'interessata il 24 dicembre 1999 – non bastano lontanamente a confutare la tesi difensiva di un versamento pari a fr. 19 000.– anziché fr. 1900.–. L'imputata ha avuto modo del resto di fornire le ragioni delle anomalie riscontrate dall'autorità inquirente (v. in particolare act. 11: verbale di interrogatorio del 28 aprile 2000 davanti al Procuratore pubblico; cfr. anche act. 16), senza che dalle sue spiegazioni – o dalle affermazioni del marito (v. in particolare act. 29) – emergessero contraddizioni tali da assodare le accuse mosse nei confronti dei coniugi.

                                 5.     E questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, sentito personalmente gli imputati e ponderato attentamente tutti gli indizi a sostegno delle rispettive posizioni, non può giungere al convincimento che gli imputati abbiano dichiarato il falso nell'addurre un versamento pari a fr. 19 000.–. Ciò non significa evidentemente che la versione degli accusati sia più credibile di quella avanzata dall'autorità inquirente (v. nel dettaglio act. 35, rapporto d'inchiesta, pag. 12 seg. e ipotesi di ricostruzione allegata): le risultanze istruttorie sono tuttavia sufficienti a far sorgere un ragionevole dubbio sull'entità del versamento litigioso, e – di riflesso – sull'esistenza dei connessi reati di cui ai decreti d'accusa impugnati, dai quali gli interessati devono in definitiva essere prosciolti. L'esito della sentenza osta al giudizio sulle pretese civili (art. 272 CPP), impone di addebitare le spese allo Stato (art. 9 cpv. 4 CPP) e giustifica l'assegnazione agli imputati, entrambi difesi dal medesimo legale, di fr. 6000.– complessivi per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,               visti gli art. 22, 141bis, 303 n. 1, 305 cpv. 1 e 2, 307 cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

proscioglie                       __________

                                        dalle imputazioni di impiego illecito di valori patrimoniali, commesso e mancato, e di denuncia mendace, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC 465/ 2002 del 1° luglio 2002;

proscioglie                       __________

                                        dalle imputazioni di falsa testimonianza e di favoreggiamento per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC 466/2002 del 1° luglio 2002;

carica                               le spese allo Stato, che rifonderà a entrambi i prosciolti fr. 6000.– complessivi per ripetibili;

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP);

                                        la motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________, __________, __________, __________, avv. __________, __________, Procuratore pubblico __________, __________, __________ SA, __________ e __________,

avv. __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna,  

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

                                        Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

                                        Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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