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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.04.2003 10.2002.284

3 aprile 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·874 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.284/pg DAC 125/2001

Bellinzona 3 aprile 2003  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

__________ __________, fu __________ e di __________ n. __________, nato __________ 1955 a __________, cittadino albanese, coniugato, procacciatore d'affari, domiciliato a __________, __________ __________, (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        importazione, acquisto e deposito di monete false,

                                        per avere, a __________ e altre località della Confederazione, nel corso del 1997, al fine di metterle in circolazione come genuine, ricevuto e importato in Svizzera 144 banconote false da US$ 100.– e una banconota falsa da lit. 100 000 pure falsa, rispettivamente, all'interno del proprio veicolo, detenuto 84 banconote da 250 dinari iracheni, una banconota da US$ 100.–, una banconota da 500.– franchi francesi, una banconota da DM 200.–, una banconota da DM 100.– e una banconota da lit.100 000, tutte false;

                                        reato previsto dall'art. 244 cpv. 1 CP,

                                        entrata illegale,

                                        per avere, a __________, il 25 giugno 1997, presentando al controllo doganale d'entrata il passaporto croato intestato a __________ ma recante la propria fotografia, scientemente fatto uso di un certificato d'identità contraffatto per entrare in Svizzera;

                                        reato previsto dall'art. 23 n. 1 LDDS

                                        ricettazione,

                                        per avere, a __________, il 14 luglio 1999, ricevendola da __________ __________ a garanzia o parziale rifusione di un debito e usandola per pagare il rifornimento di benzina, acquistato, rispettivamente ricevuto in regalo, la carta di credito American Express intestata a __________ __________ __________ che sapeva o doveva presumere proveniente da reato patrimoniale, siccome intestata a una terza persona;

                                        reato previsto dall'art. 160 n. 1 cpv. 1 CP,

                                        abuso di un impianto per l'elaborazione di dati,

                                        per avere, a __________, il 15 luglio 1999, per procacciarsi un indebito profitto, servendosi in modo abusivo della carta di credito di cui sopra, tentato di ottenere un trasferimento di attivi, nel caso specifico il pagamento del rifornimento di benzina del veicolo in suo possesso;

                                        reato previsto dall'art. 147 cpv. 1 CP,

fatti avvenuti                       nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 emanato dal Procuratore generale Luca Marcellini, __________, che propone la condanna:

                                        1. Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedursi al carcere preventivo sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, a valersi quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di fr. 800.– di multa inflitta all'accusato l'11 febbraio 1997 dalla 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern per titolo di "istigazione a falsità in certificati".

                                        2.  Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.

                                        3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.– e delle spese giudiziarie di fr. 700.–.

                                        4.  Il periodo per la cancellazione della multa di fr. 800.–, inflitta all'accusato l'11 febbraio 1997 dalla 2. Strafkammer des Obergerichts des Kantons Bern, viene prolungato di 1 (un) anno;

                                        5.  Il periodo per la cancellazione della multa di fr. 400.–, inflitta all'accusato il 21 aprile 1995 dal Richteramt IX (Strafmandat) des Kantons Bern, viene prolungato di 1 (un) anno;

                                        6.  Ordina la confisca di tutte le banconote false sequestrate dalla polizia sia al momento del controllo, sia durante la perquisizione del veicolo, come pure del passaporto croato contraffatto, del documento rilasciato dalla __________ __________ __________, del coltello e del caricatore per pistola cal. 22.

vista                                  l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente dall'accusato il 5 marzo 2001;

indetto                               il dibattimento per il 3 aprile 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il suo difensore;

accertate                           le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

preso atto che                    l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto di accusa, tranne che per il punto 2 del dispositivo inerente alla pena accessoria dal territorio svizzero;

                                        proseguito pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;

sentito                               il difensore, il quale ha chiesto la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero;

sentito                               da ultimo l'accusato;

posti                                 a giudizio i seguenti quesiti

                                    1.  se all'accusato deve essere inflitta la pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero.

                                    2.  In caso di risposta affermativa al quesito n.1, se deve essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.

                                    3.  Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati                gli atti;

preso atto                          che le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;

visti                                   gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo                       ai quesiti posti come segue:

condanna                         __________ __________

                                        Alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

non preleva                     né tasse né spese dell'odierno giudizio.

per il resto                       il decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è ritornato al Procuratore generale per quanto di sua competenza.

le parti                               sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

– __________ __________, per il tramite del difensore, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore generale Bruno Balestra, __________.  

La sentenza è definitiva.

Il giudice:                                                                     Il cancelliere:

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