Incarto n. 10.2002.261/AMM DAC 1072/2001
Bellinzona 22 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per giudicare
__________ __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)
accusato di circolazione in stato di ebrietà
per avere condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.62 - max. 3.08 grammi per mille), malgrado fosse già stato condannato nel 1991, nel 1992, nel 1996 e nel 2000 per analogo reato;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
fatti avvenuti a Lugano il 12 ottobre 2001;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2001 del che propone la condanna:
1. alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione da espiare,
2. alla multa di fr. 1200.–,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 300.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 17 dicembre 2001;
indetto il dibattimento 22 aprile 2004, cui sono intervenuti l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non contesta la fattispecie, ma rileva come l'imputato non sia affatto recidivo bensì incensurato, le condanne del 1991, 1992, 1996 e 2000 evocate nel decreto d'accusa riguardando una terza persona: tale __________ __________ nato il 24 luglio 1970 ad __________ (estratto del casellario giudiziale agli atti) e non __________ __________ __________ nato il __________ __________ 1950 a __________; sottolinea inoltre che subito dopo la commissione del reato l'accusato si è rivolto al centro __________ (che lo aveva per altro già seguito fino a poco tempo prima dei fatti), per una "presa a carico di tipo psico-sociale e per tutto ciò che concerne la gestione amministrativa e finanziaria della sua economia domestica" (dichiarazione del 7 aprile 2004 prodotta al dibattimento); sottolinea altresì il momento particolare di depressione in cui versava l'interessato all'epoca dei fatti, il comportamento ineccepibile e il pentimento dell'imputato davanti agli organi di polizia, così come la sua volontà di uscire dai suoi problemi, sia con l'assistenza del centro __________ sia sottoponendosi a una curatela volontaria dal 2001; conclude per la rettifica della fattispecie evocata nel decreto d'accusa, per una congrua riduzione della pena detentiva – da sospendere – e della multa, in ragione dell'incensuratezza dell'imputato sia prima sia dopo il fatto in rassegna, delle condizioni oggettive del reato (circolazione con una motoleggera), degli aspetti soggettivi poc'anzi evocati e della precaria situazione economica dell'interessato;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, commessa nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 91 cpv. 1 LCS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________ __________
autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS, per avere condotto il motoveicolo __________ targato __________ essendo in stato di grave ubriachezza (alcolemia: min. 2.62 - max. 3.08 grammi per mille);
condanna __________
1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla multa di fr. 600.–,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
assegna al condannato un termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
Intimazione a:
– Ministero pubblico della Confederazione, __________, – Comando della Polizia cantonale, __________, – Sezione della circolazione, __________ (__________), – Sezione esecuzione pene e misure, __________, – Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________, – Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 600.– multa
fr. 100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 800.– totale