Incarto n. 10.2002.260/AMM
Bellinzona 30 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Paola Belloli-Ducoli per giudicare
__________ senza attività
accusato di infrazione alla LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere autorizzato, a __________ nel periodo estate-autunno del 2001, ripetutamente venduto a __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________, un quantitativo complessivo di circa 15 "bolas" di cocaina, al prezzo di fr. 35/40.– cadauna;
reato previsto dall'art. 19 n. 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa del __________ __________ 2002 n. DAC ______________________________ del che propone la condanna:
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 10 maggio 2002;
indetto il dibattimento 30 aprile 2004, al quale l'accusato – regolarmente citato – non è comparso, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 19 n. 1 LStup; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LStup, commessa nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
dichiara __________ __________
autore colpevole di infrazione alla LF sugli stupefacenti, art. 19 n. 1 LStup, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2002;
condanna __________
1. alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Ufficio federale dei rifugiati, __________,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del GIAR, __________.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 150.– tassa di giustizia
fr. 250.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale