Incarto n. 10.2002.26/AMM DAP 661/2000
Bellinzona 10 marzo 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, di __________ ed __________ n. __________, nato il __________ a __________, cittadino italiano, celibe, __________, domiciliato a __________, __________ __________ __________ __________,
accusato di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS
per essere entrato in Svizzera dal valico stradale di __________ (__________) in data 18 febbraio 2000, nonostante il divieto di entrata dell'Ufficio federale degli stranieri valido sino al 15 luglio 2001 a lui regolarmente intimato poche ore prima dalle guardie di confine di __________ -__________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa DAP __________ 2000 emanato dal Procuratore pubblico Marco Villa, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr. 50.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 aprile 2000;
indetto il dibattimento per il 10 marzo 2003, al quale è comparso l'accusato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se l'imputato è autore colpevole di infrazione alla LF sulla dimora ed il domicilio degli stranieri (entrata illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra.
2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale dell'eventuale pena e, se sì, per quale periodo di prova.
3. Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.
4. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza e a ricorrere;
visti gli art. 23 cpv. 1 e 3 LDDS, 9 segg. e 273 segg. CPP;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
dichiara __________ __________
colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata illegale), per i fatti compiuti a __________ __________ il 18 febbraio 2000 nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAP __________ 2000;
manda __________ __________i
esente da pena, essendo egli stato immediatamente respinto al confine (art. 23 cpv. 3 prima frase LDDS);
carica all'imputato il pagamento della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie (comprese quelle indicate nel decreto d'accusa) per complessivi fr. 100.–.
Intimazione a:
__________ __________, __________ __________ __________ __________, __________, Procuratore pubblico Marco Villa, __________ __________ __________, __________, Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il cancelliere:
Distinta spese a carico di __________ __________
fr. 50.– tassa di giustizia
fr. 50.– spese giudiziarie
fr. 100.– totale