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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 14.02.2003 10.2002.236

14 febbraio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·718 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.236/AMM DAC 117/2002

Bellinzona 14 febbraio 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per giudicare

__________ __________, __________ 1963, di __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________, celibe, impiegato di commercio (ora patrocinato dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        ripetuto furto, ripetuto furto d'uso, danneggiamento, falsità in certificati, ripetuto abuso delle targhe, ripetuta circolazione malgrado la revoca, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, ripetuta circolazione senza assicurazione RC, ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico;

fatti avvenuti                       il 3 ottobre 1999, 25 febbraio 2001, 7, 8, 9 giugno 2001, 28 dicembre 2001 e nel corso dell'anno antecedente il 9 giugno 2001, a __________, __________, __________, __________ e in altre imprecisate località;

reati previsti                       dagli art. 139 n. 1, 144 cpv. 1, 252 n. 1 cpv. 1 CP, 90 n. 1, 92 cpv. 1, 94 n. 1 cpv. 1, 95 n. 2, 96 n. 1 cpv. 1 e n. 2 cpv. 1, 97 n. 1 cpv. 1 LCS, 19a n. 1 LS e 51 cpv. 1 LTP;

perseguito                         con decreto d’accusa DAC __________/__________ di data __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna dell'accusato:

                                        1. Alla pena di 90 giorni di detenzione, da espiare.

                                        2. Alla multa di fr. 1000.–.

                                        3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.

                                        4. Alla confisca di diversi oggetti descritti nel medesimo decreto d'accusa.

                                        5. Al versamento alla parte civile ___ dell'importo di fr. 97.– a titolo di risarcimento.

vista                                  l'opposizione interposta il 12 marzo 2002 dall'accusato;

considerato                      che il decreto d'accusa è stato intimato per raccomandata al prevenuto – al suo domicilio di __________ – il 14 febbraio 2002, ed è stato ritirato dal destinatario il 16 febbraio successivo (cfr. attestazione dell'ufficio postale di __________, nel fascicolo "documenti successivi all'opposizione al decreto d'accusa");

                                        che per gli art. 208 e 210 CPP l'accusato e la parte civile hanno il diritto di inoltrare al Procuratore pubblico opposizione scritta contro le proposte contenute nel decreto d'accusa entro 15 giorni dall'intimazione;

                                        che l'opposizione interposta dall'interessato il 12 marzo 2002, ossia 24 giorni dopo la ricezione del decreto d'accusa, risulta dunque manifestamente tardiva;

                                        che l'opponente non contesta del resto l'esito dell'indagine postale, ma si duole che il decreto d'accusa non sia stato notificato al patrocinatore da egli indicato al momento dell'arresto il 26 febbraio 2001 (lettera 25 marzo 2002 dell'avv. __________ __________, nel fascicolo citato, con riferimento al doc. 1, foglio 6 a metà);

                                        che lo stesso legale, tuttavia, dichiara nel medesimo scritto di avere ignorato la richiesta dell'accusato fino al 20 marzo 2002 e si riserva "di accettare il mandato di patrocinio … solo nell'ipotesi che l'opposizione fosse dichiarata tempestiva" (lettera citata, pag. 2);

                                        che, pertanto, al momento dell'emanazione del decreto d'accusa il contratto di mandato fra __________ __________ e l'avv. __________ non era ancora venuto in essere, quest'ultimo non avendo ancora avuto conoscenza dell'offerta di mandato, né tanto meno accettato l'incarico a norma dell'art. 395 CO;

                                        che il decreto d'accusa è stato quindi rettamente notificato al solo accusato, ragion per cui le censure sollevate dal legale sono sprovviste di buon diritto;

per questi motivi,

visti                                   gli art. 208 e 210 CPP,

pronuncia                 1.     L'opposizione è irricevibile.

                                 2.     Alla crescita in giudicato del presente giudizio, l'incarto sarà retrocesso al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza.

                                 3.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di 50.– relative al presente giudizio sono a carico dell'opponente.                                 

                                 4.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, – __________ __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – Centro manutenzione autostradale, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________ __________ __________ SA, __________.    

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso dev'essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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