Incarto n. 10.2002.215/AMM DAC 495/2002
Bellinzona 7 aprile 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per giudicare
__________ , con ultimo domicilio a __________, ora di ignota dimora
accusato di trascuranza degli obblighi di mantenimento,
per avere omesso, benché ne avesse avuto la possibilità, di prestare al figlio __________ (1983) e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati con decreto 24 giugno 1994 del Pretore del Distretto di __________, così da essere in arretrato di complessivi fr. 17 960.55 per il periodo 1° aprile 2001 (recte: 1999) – 31 luglio 2001;
reato previsto dall'art. 217 CP;
fatti avvenuti a Bellinzona nel periodo indicato;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ 2002 del che propone la condanna:
1. alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione da espiare,
2. al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi, di fr. 17 960.55 a titolo di risarcimento,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'imputato il 30 luglio 2002;
indetto il dibattimento 7 aprile 2004, al quale è intervenuta la parte civile, mentre l'accusato – regolarmente citato – non è comparso e il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
proceduto nelle forme contumaciali;
sentita la parte civile, la quale postula la conferma del decreto d'accusa;
visti gli art. 41, 63 e 217 CP; 9 segg., 265 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, commessa nelle circostanze di cui sopra;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;
dichiara __________ __________
autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento, art. 217 CP, per avere omesso, benché ne avesse avuto la possibilità, di prestare al figlio __________ (1983) e per esso all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che li anticipa alla beneficiaria, gli alimenti fissati il 24 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, così da essere in arretrato di complessivi fr. 17 960.55 per il periodo 1° aprile 2001 (recte: 1999) – 31 luglio 2001;
condanna
1. alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione da espiare, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
pena parzialmente aggiuntiva a quella inflittagli dal Ministero pubblico il 26 aprile 1999,
2. al versamento alla parte civile Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, Servizio ricuperi, di fr. 17 960.55 a titolo di risarcimento,
3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico di __________:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 300.– spese giudiziarie
fr. 500.– totale