Incarto n. 10.2002.198/AMM DAC 715/2002
Bellinzona 28 maggio 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, di __________ e __________, nato il __________ __________ __________ a __________ (Guinea-Bissau), cittadino della Guinea-Bissau, residente a __________, __________ __________ __________, celibe, richiedente l'asilo (difeso dal lic. iur. __________ __________, __________)
accusato di infrazione alla LF sugli stupefacenti, 19 n. 1 LS
per avere, senza essere autorizzato, a __________ e dintorni, nel periodo dall'autunno 2001 al 13 settembre 2002, venduto un imprecisato quantitativo di cocaina, sotto forma di bolas, a vari consumatori, ma almeno 20 grammi;
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, art. 19a LS
per avere, a __________ e dintorni, nel periodo da fine settembre 2001 al 13 settembre 2002, senza essere autorizzato, consumato un imprecisato quantitativo di marijuana, ma almeno 10 grammi;
perseguito con decreto d’accusa DAC __________/__________ del __________ __________ 2002 del Procuratore pubblico Nicola Respini, __________, che propone la condanna dell'accusato:
1. alla pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni,
3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
e inoltre – ordina la confisca dei fr. 5'150.– sequestrati e del telefono cellulare __________ sequestrato;
– ordina la confisca e la distruzione dei 10 grammi di marijuana sequestrati, rep SAD __________/__________;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;
indetto il dibattimento per il 28 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato e il difensore;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che l'accusato ha dichiarato di ritirare l'opposizione al decreto d'accusa, tranne che per il dispositivo no. 2 riguardante la pena accessoria dell'espulsione, della quale chiede la sospensione condizionale;
proseguito pertanto il dibattimento limitatamente a questo aspetto;
sentito il difensore, il quale chiede che gli venga concessa una sospensione condizionale della pena accessoria;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
1. Se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova.
2. Il giudizio sugli oneri processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che le parti hanno rinunciato a chiedere la motivazione scritta della sentenza;
visti gli art. 41 e 55 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
condanna __________ __________
alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
non preleva né tasse né spese dell'odierno giudizio;
per il resto il decreto d'accusa è esecutivo e l'incarto è ritornato al Procuratore pubblico per quanto di sua competenza;
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, per il tramite del difensore, lic. iur. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Nicola Respini, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: La segretaria: