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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.10.2003 10.2002.139

17 ottobre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·760 parole·~4 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 10.2002.139/AMM DAP 2088/2002

Bellinzona 17 ottobre 2003  

  In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Isabella Tami per statuire nel procedimento penale contro

__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nato a __________ il 30 luglio 1968, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________, coniugato, giornalista (difeso dall'avv. __________ __________, __________)  

accusato di                        ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile;

                                         per avere, in qualità di redattore responsabile del periodico "L'inchiesta" e in più occasioni, intenzionalmente mancato di impedire la pubblicazione sul citato periodico di articoli con cui l'autore/gli autori non identificato/i, le cui generalità egli stesso ha sottaciuto, ha/hanno incolpato e reso sospette di condotta disonorevole diverse persone con testi di contenuto diffamatorio ai sensi dell'art. 173 CP;

fatti avvenuti                       a __________ e __________ nei mesi di marzo e maggio 2002;

reato previsto                      dall'art. 322bis CP;

perseguito                          con decreto d’accusa DAP __________ del Procuratore pubblico __________ __________, __________, che ha proposto la condanna dell'imputato:

                                       1.  alla multa di fr. 1000.–,

                                       2.  al versamento alle parti civili __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ di fr. 1509.85 a titolo di risarcimento,

                                       3.  al versamento alla parte civile __________ __________ di fr. 2666.85 a titolo di risarcimento,

                                       4.  al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;

vista                                 l'opposizione interposta dall'accusato il 3 settembre 2002;

considerato                     che l'art. 322bis CP reprime con la detenzione o con la multa chiunque, in quanto responsabile di un mezzo d'informazione giusta l'art. 27 cpv. 2 e 3 CP, non impedisca una pubblicazione con la quale è commesso un reato;

                                       che la norma si applica a titolo sussidiario, ove l'autore della pubblicazione non possa essere scoperto o tradotto davanti a un tribunale in Svizzera (CCRP, sentenza inedita dell'8 ottobre 2003 nei confronti del medesimo accusato, consid. 3 con rinvio);

                                       che l'applicabilità della norma presuppone dunque, fra l'altro, il rifiuto del responsabile di rivelare il nome dell'autore della pubblicazione punibile (CCRP, sentenza citata, loc. cit.);

                                       che in concreto l'accusato, con lettera del 27 agosto 2003, ha indicato l'estensore degli articoli litigiosi nella persona di __________ __________, __________;

                                       che quest'ultimo, interrogato dal Procuratore pubblico il 15 settembre 2003, ha ammesso per vero di avere steso una bozza degli articoli, ma ha negato la paternità delle dichiarazioni incriminate così come redatte e pubblicate, adombrando emendamenti – senza il suo consenso – ad opera del giornalista produttore;

                                       che con lettera del 22 settembre 2003 __________ __________, __________, si è identificato come giornalista produttore e ha negato di aver apportato qualsivoglia modifica agli articoli stesi da __________ __________;

                                       che un confronto fra il giornalista estensore e il giornalista produttore disposto dal Procuratore pubblico il 14 ottobre 2003 ha consentito di individuare in __________ __________ o in __________ __________ l'estensore dei passaggi litigiosi, escludendo in sostanza il coinvolgimento di terzi (cfr. lettera 16 ottobre 2003 del Procuratore pubblico a questo Giudice);

                                       che qualunque sia l'esito delle indagini in corso volte ad accertare chi dei due interessati sia l'autore delle affermazioni punibili, l'indicazione da parte dell'accusato del giornalista estensore, così come la determinazione della cerchia dei responsabili – individuati e punibili in Svizzera nel senso dell'art. 27 cpv. 2 CP – comportano l'inapplicabilità dell'art. 322bis CP alla persona dell'imputato e la conseguente estinzione della relativa azione penale;

                                       che nulla muterebbe al riguardo neppure qualora le indagini accertassero – per avventura – un eventuale coinvolgimento diretto dell'accusato nella stesura dei passaggi litigiosi, dovendo egli essere perseguito in siffatta evenienza come autore della possibile diffamazione nel senso dell'art. 173 CP, anziché come responsabile giusta l'art. 322bis CP;

per questi motivi,               visti gli art. 27, 173 e 322bis CP;

pronuncia:               1.     L'azione penale contro __________ __________ per ripetuta mancata opposizione a una pubblicazione punibile è estinta e il relativo procedimento è stralciato dai ruoli.

                                       § Il dibattimento fissato per martedì 21 ottobre 2003 è pertanto annullato.

                                2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

– __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – Procuratore pubblico __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – __________ __________ __________, __________, – __________ __________, __________, – avv. __________ __________, __________.  

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese.

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