Incarto n. 10.2002.119/AMM DAP 2220/2002
Bellinzona 5 ottobre 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con __________ in qualità di segretaria per giudicare
_ACCU1
accusato di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegale)
per essere entrato illegalmente in Svizzera, il 3 maggio 2002 attraverso il valico doganale di Chiasso autostrada, e per avere soggiornato illegalmente in via __________ sino al 16 luglio 2002, esercitando altresì attività lucrativa abusiva, senza essere in possesso del necessario visto d'entrata e dei richiesti permessi di Polizia;
reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;
perseguito con decreto d’accusa DAP 2220/2002 di data 23 settembre 2002 del _AINQ1 che propone la condanna:
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–;
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta il 27 settembre 2002 dall'imputato;
indetto il dibattimento 5 ottobre 2004, cui l'accusato – regolarmente citato – non è comparso;
proceduto nelle forme contumaciali;
letti ed esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
1. se l'imputato è autore colpevole di entrata e soggiorno illegale, commessi nelle circostanze di cui al decreto d'accusa;
2. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
3. il giudizio sugli oneri processuali;
visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41 e 63 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara _ACCU1
autore colpevole di infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (entrata e soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP 2220/2002 del 23 settembre 2002;
condanna _ACCU1
1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,
2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, Berna,
e, al passaggio in giudicato della sentenza, a
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La segretaria:
Distinta di pagamento a carico del condannato:
fr. 200.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
./. fr. 400.– cauzione versata
fr. –.– totale