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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 22.01.2010 INC.2009.14803

22 gennaio 2010·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·686 parole·~3 min·2

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria. Esecuzione anticipata

Testo integrale

Incarto n. INC.2009.14803

Lugano 22 gennaio 2010

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

                sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 19/20 gennaio 2010 da

__________, attualmente c/o __________ (patrocinata dall’avv. __________)  

  dopo l'emanazione dell'atto d'accusa __________ dell'__________ (quindi ex art. 108 cpv. 3 CPP), che la rinvia a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di Locarno per le ipotesi di reato di cui agli artt. 146, 251, 147, 139 CP e 19 cifra 1, 19a LFStup;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (21 gennaio 2009, ore 17.15);

preso atto della comunicazione e trasmissione dell’incarto da parte del TPC (20/21 gennaio 2009);

visto l'Inc.__________ del Tribunale penale cantonale, relativo all'ACC __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

che:

-       __________ è stata arrestata il 22 marzo 2008 (con promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 138, 146, 147, 251 CP) e l’arresto è stato confermato ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e pericolo di collusione/rischio di inquinamento prove (doc. 1 e 5, inc. GIAR 148.2009.1);

le estensioni dell’accusa alle ipotesi di furto e di infrazione, nonché contravvenzione, alla LFStup, sono contenute negli AI 57 e 58;

il 19 maggio 2009, il Procuratore pubblico ha disposto (per il 20 maggio 2009) il trasferimento di __________ a __________ “ai sensi dell’art. 60 CP” (AI 67);

con la presente istanza (che richiama gli artt. 107 e - per la competenza di questo ufficio - 108 cpv. 3 CPP), __________ chiede di essere posta in libertà provvisoria (Istanza, pag. 4) e immediatamente scarcerata (pag. 5); delle argomentazioni in fatto ed in diritto si dirà, se necessario, nel seguito della presente;

dal contenuto di alcuni atti (cfr. AI 65 e 68) si potrebbe dedurre che il trasferimento sia avvenuto a titolo di anticipato collocamento ex art. 105 cpv. 2 CPP, visti i riferimenti a tale norma e la garanzia fornita dalla SEPEM per le spese del collocamento sino alla decisione di merito (AI 68); senonché, in sede di osservazioni all’istanza, il magistrato inquirente afferma che il trasferimento è avvenuto a norma dell’art. 107 cpv. 2 CPP, con contestuale scarcerazione (pur se non oggetto di decisione formale) e senza menzionare in alcun modo che il collocamento dovesse ritenersi quale misura sostitutiva o fosse assortito da condizioni; precisa, per finire, che “il collocamento di __________ non è da intendersi come misura sostitutiva della detenzione preventiva” (Osservazioni, pag. 1);

abbondanzialmente, si rileva che il magistrato inquirente, a conclusione delle sue osservazioni, aggiunge che, comunque, non ricorrono i presupposti materiali per il carcere preventivo (Osservazioni, pag. 2);

a prescindere da ogni altra considerazione (apparente contraddizione tra il riferimento all’art. 107 cpv. 2 CPP e, da un lato l’affermazione che non si tratta di misura sostitutiva, dall’altro i riferimenti all’art. 105 CPP contenuti negli scritti SEPEM), questo giudice non può che constatare che per lo stesso magistrato che le ha disposte, la scarcerazione ed il trasferimento/collocamento, non sono avvenute (rispettivamente non erano volute) ai fini di anticipazione/esecuzione della pena/misura o a titolo di misura sostitutiva dell’arresto, tantomeno il collocamento è stato assortito da qualsivoglia condizione; di conseguenza non vi è misura ai sensi degli artt. 95 ss. CPP che possa (o debba) essere oggetto di decisione da parte di questo ufficio (ex art. 108 cpv. 3 CPP);

in conclusione, l’istanza risulta essere priva d’oggetto (la scarcerazione é già intervenuta, il collocamento non costituisce misura sostitutiva dell’arresto e non è assortito da condizioni/restrizioni imposte se si preferisce, nella competenza - dall’autorità penale);

di conseguenza, altre eventuali determinazioni in merito alla situazione in essere esulano dalla competenza di questo giudice;

considerata la tipologia dell’istanza, non si prelevano tasse e spese; per rispetto della forma si indica, comunque, la via di ricorso prevista dall’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP;

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 60 CP, 95 ss., 105, 107, 108 cpv. 3 CPP,

decide

1.         L’istanza 19 gennaio 2010 è dichiarata priva d’oggetto (ai sensi dei considerandi).

2.         Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.

3.         Intimazione (anticipata via telefax in ragione dell’imminenza di due giorni festivi):

                                                                               giudice Edy Meli

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