Incarto n. INC.2008.52604
Lugano 20 gennaio 2009
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 5/7 gennaio 2009 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo del 12/13 gennaio 2009 dal Procuratore pubblico, Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della difesa 14 gennaio 2009;
visti gli incarti MP __________ e __________;
ritenuto,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato a __________ il 22 ottobre 2008 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto 21 ottobre 2008 del PP, poiché coinvolto, con altri giovani maggiorenni e minorenni, nelle due aggressioni avvenute il 19 ottobre 2008, nei pressi del __________, ai danni di __________ e __________;
in data 23 ottobre 2008 il Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di aggressione (art. 134 CP) e lesioni semplici (art. 123 cifra 2 cpv. 1 CP), chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte responsabilità nell’aggressione ai danni di __________, commesse in correità con suo fratello __________, __________ (arrestato il 19 ottobre 2008) nonché i minorenni __________ (pure arrestato il 19 ottobre 2008), __________ e __________, mediante ulteriori interrogatori, confronti, accertamenti tecnici, ecc. – pericolo di collusione e di inquinamento delle prove nei confronti degli altri protagonisti dell’aggressione (alcuni dei quali al momento dell’arresto dell’istante ancora a piede libero o non identificati) e pericolo di recidiva – vista la ripetitività dei fatti commessi ritenuto inoltre che l’accusato era già stato coinvolto il 6 settembre 2008 in un’analoga aggressione ai danni di __________, nonché per i suoi precedenti penali. (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 1);
il 13 marzo 2008 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione (come a richiesta di conferma dell’arresto) e il pericolo di collusione (nei confronti degli altri protagonisti dei fatti) e il pericolo di recidiva (con riferimento a quanto menzionato dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto e visti i precedenti) (inc. GIAR 526.2008.1, doc. 6);
sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto, che davanti al PP, nel proseguimento dell’istruzione formale, l’istante ha negato ogni addebito ribadendo di avere assistito alle due aggressioni ma di essere rimasto in disparte senza parteciparvi;
dal prosequio dell’inchiesta è poi emersa la partecipazione dell’accusato ad alcuni furti, in parte ammessi a verbale davanti al PP, tanto che in data 19 novembre 2008 è stata estesa l’accusa a __________ per titolo di ripetuto furto (reati commessi a __________ ed in altre località tra l’estate del 2007 e l’ottobre 2008, singolarmente e in correità con altre persone, tra cui __________, __________ e tale __________) in quanto accusato di avere sottratto in danno di svariati negozi vari oggetti tra cui giacche, videogiochi, bottiglie di superalcolici, caschi da motociclista e almeno 40 paia di jeans;
il 21 novembre 2008 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato il 14 novembre 2008 confermando l’esistenza di seri indizi di reato, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e grave e concreto pericolo di recidiva, rispettato il principio di proporzionalità (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008);
l’inchiesta è proseguita e il PP, nell’ambito di un verbale d’interrogatorio alla presenza della difesa, ha provveduto ad estendere nuovamente l’accusa nei confronti dell’accusato per infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LARM, minaccia e tentata rapina in danno della presunta vittima __________, furto d’uso, infrazione alle norme della circolazione, guida senza licenza di condurre, esclusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida ed inosservanza dei doveri in caso di infortunio e per l’aggressione, commessa in correità con il fratello __________ il 6 settembre 2008 in danno di __________;
agli atti emerge la presentazione di un’istanza di libertà provvisoria il 30 dicembre 2008 (identica a quella che ci occupa), ritirata senza particolari motivazioni il giorno stesso;
- __________, con l’istanza in discussione, ripresentata il 5/7 gennaio 2009, e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in libertà provvisoria; senza contestare i gravi indizi di reato (se non per affermare che non avrebbe partecipato attivamente all’aggressione) la difesa afferma che l’inchiesta sarebbe conclusa dal momento che tutte le prove sarebbero state assunte e tutte le persone implicate nella vicenda sarebbero state scarcerate, ad eccezione dell’istante, e di conseguenza non sarebbe più presente il pericolo di collusione; il pericolo di recidiva sarebbe ormai diminuito grazie ai due mesi e mezzo di carcere preventivo che avrebbero fatto riflettere l’accusato sulle proprie responsabilità: egli sarebbe pentito e vorrebbe dare una svolta alla sua vita e “la carcerazione preventiva basata sul rischio di recidiva è quindi da ritenersi ingiusta”. La difesa propone poi in via subordinata, e in modo del tutto generico, l’adozione di misure sostitutive dell’arresto ai sensi dell’art. 96 CPP; il mantenimento della carcerazione preventiva violerebbe il principio di proporzionalità;
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 12/13 gennaio 2009 (Inc. GIAR 526.2008.4, doc. 2), con richiamo agli indizi di reato già evidenziati nella precedente procedura in materia di libertà provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008), osserva che dopo l’iniziale promozione dell’accusa per titolo di aggressione e lesioni semplici per i fatti del 19 ottobre 2008, l’inchiesta contro il qui istante è stata successivamente estesa ad altri reati sia a seguito di nuove risultanze d’inchiesta che per fatti precedenti all’arresto (per reati di furto, infrazione e contravvenzione alla LStup, infrazione alla LF sulle armi, minaccia, tentata rapina, varie infrazioni alla LF sulla circolazione stradale e nuovamente per aggressione per fatti del 6 settembre 2008) ciò che non ha migliorato la situazione processuale dell’accusato; a mente del PP tutti gli atti istruttori indicati nel precedente preavviso negativo (GIAR 526.2008.3, doc. 2) sono stati quasi tutti esperiti senza perdita di tempo (si è proceduto all’interrogatorio dell’accusato e a confronto con __________, all’interrogatorio della teste __________ in merito ai gravi fatti denunciati in Polizia) mentre che dovrà ancora essere interrogato il fratello della vittima __________ e il personale della sicurezza del locale dove si sarebbero svolti i fatti indicati da __________; sussisterebbe quindi un importante pericolo di collusione con queste persone ancora da interrogare (considerato del resto che la presunta vittima __________ sarebbe già stata avvicinata dai famigliari del qui istante e da __________); dopo raccolta di questi atti istruttori e ricezione del rapporto di Polizia il PP procederà ad un nuovo interrogatorio dell’accusato e al deposito degli atti; sempre presente, per il magistrato inquirente, un grave e concreto pericolo di recidiva, con riferimento a quanto espresso nel precedente preavviso negativo (GIAR 526.2008.3, doc. 2) e alla decisione in materia di libertà provvisoria di questo giudice (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008); il pericolo di recidiva non è venuto meno, come pretende la difesa che si limita ad indicare il carcere preventivo sofferto quale probabile deterrente; in questo periodo di tempo, per rispetto al pericolo di recidiva, la situazione dell’accusato non è affatto mutata; rispettato il principio di proporzionalità;
la difesa, con osservazioni 14 gennaio 2008, contesta la partecipazione del proprio patrocinato alla seconda aggressione del 19 ottobre 2008 (con riferimento alle risultanze del verbale a confronto del 16 dicembre 2008 tra __________ e __________), contestata pure la presunta rapina in danno di __________, non vi sarebbe più pericolo di collusione perché in quasi un mese di tempo le persone da sentire in merito alla presunta rapina in danno di __________ già dovrebbero essere state interrogate; contestato pure il pericolo di recidiva dal momento che i precedenti penali dell’accusato non hanno mai comportato una carcerazione così lunga come quella che sta attualmente soffrendo __________: in questo lasso di tempo l’accusato ha avuto modo di capire e riflettere sulla sua situazione ed ha capito le conseguenze dei suoi atti; egli inoltre, finché sarà rinchiuso in carcere, è nell’impossibilità di trovare un lavoro, dal momento che i possibili datori di lavoro contattati dai famigliari dell’accusato chiedono di poterlo incontrare;
l’istante, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 7 gennaio 2009, è tempestivo scadendo il termine di 3 giorni lunedì 12 gennaio 2009 (essendo il 10 gennaio giorno festivo) e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo il 12 gennaio, per raccomandata, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale, martedì 13 gennaio 2009, scade venerdì 16 gennaio 2009, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza si può far riferimento alla conclusioni cui era giunto questo giudice nella precedente decisione in materia di libertà provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008):
“l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato, e che con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusato, sebbene la difesa contesti le accuse e tenda a sminuire oltre misura i fatti ammessi; a questo proposito, per quanto riguarda l’accusa di aggressione e di lesioni semplici, emerge chiaramente dai verbali dei coaccusati (minorenni e maggiorenni) l’attiva partecipazione dell’accusato ai fatti contestatigli; __________ ha infatti dichiarato che un gruppo di ragazzi, tra cui il qui istante, “partivano spingendo __________ nel sottoscala dove iniziavano a colpirlo con pugni e calci in tutte le parti del corpo. Io allora intervenivo per separare mio cugino __________ e __________” (verb. PG di __________ del 27.10.2008, p. 3); __________ ha dichiarato davanti al PP che “può darsi che __________ li abbia tirato una sberla ma deduco questo perché ho visto che __________ aveva una guancia rossa ma non ho sentito il colpo. Durante quella discussione li si sentiva urlare ad alta voce. Era __________ che urlava mentre __________ gli chiedeva cosa avesse fatto. A un certo punto si è intromesso __________ per difendere __________ dicendo a __________ che __________ era un suo compaesano e di lasciarlo stare. __________ gli ha risposto che lui era __________ e che l’avrebbe ucciso. ….Che durante questo primo pestaggio anche __________ ha partecipato colpendo con pugni __________ … Il giorno dopo o forse due giorni dopo sono andato da __________ per parlare di quello che era successo perché avevo sentito dell’arresto dei fratelli __________ __________ mi ha informato che __________ era stato interrogato. __________ mi ha detto di andare a vedere cosa avesse parlato nel senso di andare a cercare __________ e chiedergli cosa avesse detto alla Polizia.” (verb. PP di __________ del 6 novembre 2008, p. 3 e 5) e tali affermazioni sono state anche raccontate alla Polizia quando __________ ha dichiarato che “eravamo solo io e __________ che abbiamo minacciato sia __________ che __________, dicendo loro che non dovevano parlare o fare i nostri nomi in relazione alle aggressioni del 19.10.2008” (verb. PG 03.11.2008 di __________ p. 2). Anche __________ ha confermato la partecipazione del qui istante alle aggressioni del 19 ottobre 2008 dichiarando alla Polizia che “ho visto chiaramente che a picchiare erano __________ e altre persone “i primi quattro lo hanno menato di __________”; e ancora che “__________ riuscito ad alzarsi e il portoghese restava invece a terra. Quando Federico si è spostato, lì è iniziato il finimondo, nel senso che __________ ha cominciato a colpirlo con la mazza sulle gambe e sul costato mentre __________ e ….cominciavano a colpirlo con pugni e calci sulla testa” (verb. PG 20.10.2008 di __________, p. 3 e 5); questa dinamica dei fatti è stata confermata da altri compartecipi all’aggressione tra cui i minorenni __________ (cfr. verb. PG 19.10.2008, p.5) e __________ (cfr. verb. PG 24.10.2008, p. 3); per quanto riguarda i furti basti ricordare le ammissioni, sebbene parziali dell’accusato (cfr. verb. PP 6 novembre 2008, p. 5 e 6), nonché le chiamate in correità di __________ (verb. PG del 03.11.2008, p 3 e ss; verb. PG 06.11.2008 e 14.11.2008) e __________ (verb. PG del 04.11.2008);”
A torto la difesa afferma ora che __________ scagionerebbe il qui accusato dalla seconda aggressione del 19 ottobre (con riferimento al verbale a confronto del 16 dicembre 2008), egli ha bensì ribadito di non avere semplicemente visto dove si trovava il coaccusato qui istante mentre si svolgeva la seconda aggressione (AI 31, p. 2); i seri indizi di reato si estendono poi anche alle nuove accuse formulate all’accusato tra cui quella di tentata rapina in danno della presunta vittima __________, le cui dichiarazioni appaiono lineari ed espresse con sicurezza, oltre che disinteressate (cfr. AI 34, veb. PP di __________ del 22 dicembre 2008);
per quanto riguarda i bisogni istruttori, con riferimento alla nota giurisprudenza già citata da questo giudice nella precedente decisione in materia di libertà provvisoria, si osserva che, a mente del magistrato inquirente sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori ravvisabili negli interrogatori dei testimoni (fratello della presunta vittima e personale di sicurezza della discoteca) che avrebbero assistito ai fatti appena successivi alla presunta rapina commessa in danno di __________; di conseguenza concreto sarebbe il pericolo di collusione e la possibilità di inquinamento delle prove con queste persone ancora da interrogare, considerato che sia i famigliari dell’accusato, che il coaccusato __________, avrebbero avvicinato la presunta vittima in varie forme; se l’accusato venisse rimesso in libertà forte è il timore che possa contattare la presunta vittima per farle cambiare versione, o i testi ancora da interrogare, compromettendo l’esito del procedimento;
per la difesa i fatti sono stati chiariti durante i verbali resi, e il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove appare ormai annullato, dal momento che in questo lasso di tempo gli inquirenti avrebbero già dovuto avere interrogato le persone menzionate dal PP;
appare evidente che l’inchiesta, benché sia nelle sue battute finali, non è ancora terminata e, vista la gravità della fattispecie, l’estrema futilità delle motivazioni a monte dell’agire dell’istante, il comportamento processuale di __________ (egli ha infatti ammesso di avere avuto un tirapugni la sera del 19 ottobre soltanto in occasione del verbale PP del 16 dicembre 2008) e la negazione delle accusa di rapina (tentata) in danno di __________, è pacifica la necessità di procedere con l’audizione dei testi (fratello della presunta vittima e personale di sicurezza della discoteca) e di procedere ad eventuali verbali a confronto tra essi e l’accusato, mantenendo quest’ultimo in stato di detenzione preventiva; i timori del PP che l’accusato, se rimesso in libertà, possa tentare di contattare presunta vittima e testi al fine di influenzare le loro testimonianze sono condivisibili, non solo in considerazione dell’atteggiamento dell’accusato e dei suoi precedenti, ma anche dei tentativi in tal senso già messi in atto dall’entourage dell’accusato e che emergono dagli atti (cfr. verb. __________ del 22 dicembre 2008 e AI 33);
anche per quanto riguarda il pericolo di recidiva si può far riferimento alla precedente decisione di questo giudice in materia di libertà provvisoria (GIAR 526.2008.3 del 21 novembre 2008):
“il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);
per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva basti pensare che l’accusato già è stato condannato da maggiorenne in luglio 2008 per appropriazione semplice e da minorenne è stato oggetto di un decreto di prestazioni di lavoro del 14 ottobre 2003 per ripetuta contravvenzione alla LStup, è stato condannato con decreto 19 ottobre 2007 a CHF 1'000.- di multa (di cui CHF 700.- sospesi condizionalmente) per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio e con decreto 16 maggio 2008 a una multa per furto, danneggiamento e violazione di domicilio (AI 6). Tali procedimenti e tali condanne non sono serviti da deterrente per impedirgli di ricadere negli stessi reati. Va osservato che già per i furti del 2006 e 2007l’istante si accompagnava nell’attività criminale con alcune persone che i cui nominativi emergono nella presente inchiesta, frequentazioni che ha quindi continuato anche per i reati di cui ci si occupa nel presente procedimento penale. Come detto, malgrado tali condanne egli ha continuato a delinquere con la stessa tipologia di reati fino ai fatti del 26 giugno 2008 quando, in sella ad uno scooter rubato e senza licenza di condurre, è andato a collidere con un veicolo che stava posteggiando, fuggendo poi dai luoghi dell’incidente unitamente a __________ che viaggiava sul motoveicolo come passeggero (cfr. rapporto di constatazione incidente della circolazione del 2 settembre 2008 Uinc. MP __________, AI 2); il 10 ottobre 2008 è poi stato denunciato da __________ in quanto , unitamente al fratello minorenne __________, lo avrebbero aggredito e picchiato, minacciandolo con un tirapugni; i fatti del 19 ottobre 2008 che hanno portato al suo arresto si distaccano dagli altri solo per un preoccupante aumento di gravità; a questo proposito va osservato come l’accusato non sembra volersi conformare ad uno stile di vita adeguato alla propria comunque giovane età, nonché il fatto che egli non abbia un lavoro e non si preoccupi di cercarne uno preferendo le scorribande notturne con altri nullafacenti del suo calibro, per di più minorenni. L’accusato non sembra poi avere sviluppato quel minimo di autocritica che permetterebbe di potere eliminare il pericolo di recidiva. Egli non ha infatti nessun progetto per il futuro al di là di affermare che vorrebbe trovare un lavoro (si trova senza lavoro da circa due anni), ma il suo impegno in tal senso sembra limitarsi ad accusare le Autorità di avergli fatto perdere la possibilità di trovare un lavoro per averlo arrestato in occasioni di un’aggressione avvenuta presso le scuole Lambertenghi questa primavera in concomitanza con la possibilità di un colloquio di lavoro (non documentato): nulla di più pretestuoso dal momento che l’accusato non è mai stato arrestato in precedenza (come risulta peraltro da un controllo presso il programma “movimento carceri”); l’accusato potrebbe ricadere facilmente nella commissione di furti vista la sua precaria situazione finanziaria (in mancanza di un reddito) e le sue frequentazioni e vista la mancanza di assunzione di responsabilità ed i futili motivi a monte del suo agire attualmente sotto inchiesta (a suo dire quando si trova immischiato in un’aggressione o è stato provocato – come nel caso di __________ – o si limita ad assistere ai fatti o a tirare piccole sberle a conoscenti, ma senza l’intenzione di fare male, come è successo con le due vittime di nazionalità portoghese, rispettivamente con __________ sempre il 19 ottobre scorso) vi è il concreto timore che possa riprenda a commettere reati contro la persona; la sua pericolosità e l’assenza di pentimento si evince anche dal comportamento tenuto dall’accusato in carcere quando appena arrestato non ha trovato di meglio da fare che minacciare l’agente della scientifica ed un agente di custodia in occasione delle formalità d’entrata al carcere giudiziario (cfr. AI 19);
nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il pericolo di collusione e di recidiva per quanto li riguarda (ad esempio in caso di accertata attività lavorativa);”
sempre a proposito del rischio di recidiva si osserva che nulla è mutato dalla decisone del 21 novembre scorso nella situazione personale e processuale dell’accusato, se non per un aggravamento di quest’ultima; alle fattispecie al vaglio degli inquirenti in novembre si sono aggiunte ora quelle di cui all’estensione dell’accusa 16 dicembre 2008 del PP; a nulla valgono poi le asserzioni della difesa secondo cui l’attuale carcerazione preventiva impedirebbe all’accusato di trovare un lavoro perché i datori di lavoro contattati chiederebbero un incontro con __________: a parte il fatto che nessun documento che attesti tale asserzione (lettere dei datori di lavoro contattati o altro) è stato prodotto, si osserva che lo stesso __________ non sembra intenzionato più di tanto a cercarsi (o meglio a trovare) un’attività lavorativa, tanto che a verbale PP 16 dicembre 2008 ha bellamente dichiarato che “non ho mai chiesto ai miei genitori di poter lavorare con loro nell’impresa di pulizia perché non mi piace pulire i bagni. Mi rendo conto che i miei genitori fanno un lavoro pesante e che richiede sacrifici, ma da parte mia non ne ho mai fatti” (AI 31, p. 2);
si ribadisce ancora una volta quanto già espresso nella decisione di questo ufficio del 21 novembre 2008 (GIAR 526.2008.3) e cioè che non può essere considerata l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come ancora una volta genericamente proposto dalla difesa, in quanto non si vede come poter ovviare in altro modo all’accertato pericolo di collusione (in relazione con i bisogni istruttori ancora presenti) o al concreto pericolo di recidiva e neppure la difesa ne sostanzia una qualche possibile applicazione;
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta, con più indagati (maggiorenni e minorenni) sotto inchiesta, con diversi atti istruttori compiuti e dell’atteggiamento processuale dell’accusato, che non può essere definito propriamente collaborativo (tanto che ha ammesso il possesso del tirapugni solo a verbale 16 dicembre 2008), e delle numerose estensioni dell’accusa, è ancora data, considerate appunto le novità istruttorie emerse il mese di dicembre scorso e il fatto che l’inchiesta appare ormai al termine, anche se rimangono ancora alcuni atti istruttori, oltre alle formalità di rito, da evadere. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato ma anche i numerosi coaccusati ed altre persone coinvolte. __________ è stato arrestato il 22 ottobre 2008 per dei reati di sicura gravità e ad oggi è in detenzione preventiva da quasi tre mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità, anche in considerazione della sua ampiezza, per il numero delle persone coinvolte e delle fattispecie considerate e per la tipologia dei reati esaminati;
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge,
decide:
1. L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice Claudia Solcà