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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 28.01.2008 INC.2007.49404

28 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·5,127 parole·~26 min·3

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria. Respinta

Testo integrale

Incarto n. INC.2007.49404

Lugano 31 gennaio 2008

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 22 gennaio 2008 da

__________

                                         e qui trasmessa con preavviso negativo 23 gennaio 2008 dal

Procuratore pubblico Marco VILLA

preso atto delle osservazioni 24 gennaio 2008 della difesa dell’accusato;

visto l’incarto MP __________;

ritenuto,

in fatto

A.

Per i fatti si può fare riferimento a precedente decisione di questo ufficio:

“A.

__________ è stato arrestato il 25 ottobre 2007 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione aggravata sub. semplice e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 sub 1 e 19a LStup), ripetuta infrazione alla LF sulle armi e le munizioni (art. 33 cpv. 1 LArm) e contravvenzione alla LStup (art. 19 a LStup) "siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, agendo in correità perlomeno con __________, per avere, senza essere autorizzato, a __________ e nel __________, almeno nel periodo estate 2005/25.10.2007, ripetutamente venduto rispettivamente offerto un ingente quantitativo di cocaina (comunque stimabile in svariati etti di cui in parte tagliata) a vari clienti già identificati e da identificare tra cui almeno __________ al prezzo medio di fr. 100.-- il grammo, sostanza previamente acquistata a __________ da un certo __________ e da altri spacciatori locali da identificare, rispettivamente a __________ da __________ e da altri spacciatori di colore da identificare al prezzo medio di fr. 70/fr. 100.-- il grammo,

per avere, senza diritto, nel corso del 2006, acquistato ed importato da __________, rispettivamente portato al proprio domicilio di __________ nonché a __________ una pistola semiautomatica __________ …) con caricatore e munizioni, un pugnale, un coltello a serramanico __________ un coltello a serramanico a scatto, un coltello farfalla, un tirapugni e uno spray al pepe __________

per avere, senza essere autorizzato, a __________, a __________, a __________, nel __________ ed in altre imprecisate località, perlomeno dall’agosto 2006 al 25.10.2007, consumato personalmente un imprecisato quantitativo di cocaina, da lui stimato in almeno 50 grammi” (cfr. inc. GIAR 2007.49401, doc. 1).

L'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza, necessità istruttorie, pericolo di collusione/inquinamento delle prove e pericolo di recidiva (Inc. GIAR 2007.49401, doc. 6).

In seguito, nel corso del verb. PP 14 dicembre 2007 l’accusa è stata estesa anche per titolo di correità subordinatamente complicità in truffa, correità subordinatamente complicità in sviamento della giustizia subordinatamente falsità in documenti in relazione ad un incidente della circolazione di __________ avvenuto a __________ il 1. luglio 2007 a seguito del quale __________ ha prestato una falsa testimonianza in Polizia ed in un formulario della __________.

Gli atti istruttori sin qui esperiti hanno permesso di accertare che i reati di cui agli art. 19 cifra 2 subordinatamente cifra 1 LStup e art. 19 LStup si riferiscono ad acquisiti da __________ e da spacciatori di colore, consumo, vendita ed offerta di un ingente quantitativo di cocaina, messo in atto da __________ sia singolarmente sia in correità con __________, tuttora latitante, nel periodo agosto 2006 fino all’arresto”.

           (decisione 21.12.2007, inc. GIAR 494.2007.3)

B.

Con decisione 21 dicembre 2007 questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata il 18 dicembre 2007 da __________, ritenendo dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza per i reati ascrittigli, bisogni dell’inchiesta, pericolo di collusione delle prove e pericolo di recidiva (inc. GIAR 494.2007.3).

Nel frattempo l’inchiesta è proseguita con ulteriori interrogatori dell’accusato, dei famigliari in relazione all’eredità paterna, nonché di acquirenti/conoscenti (__________).

Con scritto 18 gennaio 2008 la difesa ha trasmesso al Procuratore pubblico varia documentazione da cui emerge che, al momento in cui sarà scarcerato, __________ avrà la possibilità di annunciarsi all’URC, rispettivamente che è beneficiario, a seguito della carcerazione preventiva, di una prestazione assistenziale per la copertura della prigione, della cassa malati e dei contributi minimi AVS e che, qualora dovesse essere liberato, se non dovesse poter beneficiare delle indennità di disoccupazione avrebbe comunque diritto all’assistenza (cfr. e-mail 18.1.2008 __________).

C.

In data 22 gennaio 2008 il difensore di __________ ha presentato un’istanza di libertà provvisoria, del seguente tenore:

“-    sono decadute, a quasi tre mesi dall’arresto, le esigenze istruttorie che ne giustificavano, allora, il suo mantenimento: il mio assistito ha già riferito tutto ciò che interessava e non v’è motivo di credere ch’egli possa modificare quanto dichiarato o ancora ch’egli possa essere smentito da risultanze contrarie;

non sussiste pericolo di recidiva: richiamo su questo aspetto quanto evidenziato e prodotto con il mio ultimo scritto (n.d.r. quello del 18 gennaio 2008).

Il prolungarsi della carcerazione, in regime di isolamento, non rispetta del resto il principio di proporzionalità.”

D.

Il magistrato inquirente, con preavviso negativo 23 gennaio 2008, dopo aver ribadito l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, evidenzia l’esistenza di ulteriori bisogni istruttori – “che sono gli stessi se non già esperiti” indicati nel preavviso alla precedente istanza di libertà provvisoria -, evidenziando in particolare la necessità di procedere a verbali di interrogatorio a confronto tra __________, __________ e __________ (indicativamente previsti per la prima settimana di febbraio), viste le differenti versioni da loro rese su più punti, nonché esistenza di manifesto, continuo e perdurante pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con il latitante __________. La sussistenza di un concreto pericolo di recidiva, non sarebbe minimamente inficiata dalla documentazione prodotta dalla difesa con scritto 18 gennaio 2008, evidenziante unicamente la possibilità per l’accusato di annunciarsi all’URC, ritenuto inoltre che esperienza professionale e cronaca giudiziaria “ben insegnano” che l’assegnazione di un reddito assistenziale e/o delle indennità di disoccupazione non costituiscono deterrenti sufficienti per escludere la commissione di nuovi reati, anzi. Da ultimo, il Procuratore pubblico afferma proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed eventualmente ancora da esperire) e rispetto del principio di celerità.

E.

Con osservazioni 24 gennaio 2008, la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 22 gennaio 2008. Dopo aver preliminarmente rilevato che questo giudice non potrà fondare, nel rispetto del diritto di essere sentito, la propria decisione sulla documentazione che non è stata resa accessibile alla difesa, evidenzia che buona parte delle motivazioni fatte valere dal Procuratore pubblico nel preavviso negativo, oltre ad essere integralmente contestate, non sarebbero comprovate dagli atti visionati dalla difesa. In particolare, non sarebbe comprovata l’assoluta necessità di esperire i confronti, il pericolo di collusione con __________ e le chiamate in correità asseritamente formulate da __________ ed __________, tanto più che il magistrato inquirente non avrebbe indicato neppure per sommi capi il contenuto degli atti la cui visione è stata negata alla difesa. La difesa contesta i pretesi bisogni istruttori, evidenziando l’inutilità degli ulteriori verbali di Polizia effettuati e censurando il mancato esperimento dei confronti, dell’interrogatorio di __________, chiedendosi nel contempo che cosa sia stato fatto nel frattempo per procedervi. Inoltre, il pericolo di recidiva non sarebbe concreto, ritenuto che, come emergerebbe dalla documentazione prodotta con scritto 18 gennaio 2008, se rimesso in libertà __________ sarebbe sin da subito collocabile, con conseguente possibilità di percepire le indennità di legge, ciò che gli permetterebbe di far fronte al proprio sostentamento senza delinquere. In proposito bisognerebbe pure tener conto del favorevole atteggiamento processuale dell’accusato, della circostanza che si è ormai da tempo affrancato dal consumo di cocaina e del fatto che lo smantellamento dei traffici in cui era coinvolto avrebbe tolto le basi all’attività criminale dell’accusato, nonché dell’effetto deterrente del carcere preventivo sino ad ora sofferto. Infine, la difesa sostiene che il perdurare della detenzione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità, ritenuto che __________, essendo incensurato, verrà quasi sicuramente condannato ad una pena detentiva sospesa, nonché violazione del principio di celerità. La difesa chiede infine la “la celebrazione di una pubblica udienza ovvero di un pubblico dibattimento (DTF 130 II 425 consid. 2, 121 I 30 consid. 5d)”.

Con fax di pari data il difensore ha comunicato a questo ufficio che, contrariamente a quanto indicato dal magistrato inquirente, nel corso della corrente settimana la Polizia non ha proceduto ad interrogare __________.

Venerdì 25 gennaio u.s. il Procuratore pubblico ha proceduto ad un ulteriore interrogatorio dell’accusato; copia del verbale è stata trasmessa a questo ufficio in pari data.

E considerato,

in diritto

1.

L'istanza, presentata dalla difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu" a questo ufficio la mattina di mercoledì 23 gennaio 2008.

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 28 gennaio 2008 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

Per quanto concerne la richiesta formulata dalla difesa in sede di osservazioni di procedere alla “celebrazione di una pubblica udienza ovvero di un pubblico dibattimento (DTF 130 II 425 consid. 2, 121 I 30 consid. 5d)”, basti qui rilevare che ai sensi dell’art. 283 CPP il GIAR può citare le parti ad un’udienza per un contraddittorio e che in casu non si ritengono dati i motivi per procedervi, rilevato inoltre che la giurisprudenza citata dalla difesa concerne pubblici dibattimenti e si riferisce a procedure diverse da quella qui in discussione.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, valgono le considerazioni già espresse da questo giudice nella decisione 21 dicembre 2007 al consid. 3:

“L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto i gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati e neppure contestati dalla difesa.

Basta fare riferimento alle dichiarazioni dell’accusato stesso, come risultano riassuntivamente dal verb. PP 14 dicembre 2007 per quanto concerne la violazione della LStup:

“confermo:

-- che ho iniziato a consumare cocaina qualche giorno prima del mio compleanno del 2006 ed ho smesso qualche giorno prima di quello del 2007,

-- che in questo periodo (fine luglio-agosto 2006 / agosto 2007), a __________, a __________ e in altre imprecisate località del __________ ho consumato un quantitativo di 150/200 grammi di cocaina. A questo quantitativo bisogna aggiungere 20 grammi provenienti da offerte di terzi che non erano __________ o __________,

-- che l’idea di acquistare della cocaina, per consumarla e rivenderla, è stata comune a me, __________ e __________ prima noi tre (periodo metà settembre / novembre 2006), poi a seguito di un litigio con __________ (novembre 2006) solo io e __________ (periodo dicembre 2006 / aprile 2007) e poi a seguito di un mio litigio con __________ (la storia dei 50 grammi avvenuta nell’aprile 2007) e successiva mia riappacificazione con __________, solo io e lui (periodo maggio / 25.10.2007),

-- che in ogni singolo periodo i costi di acquisto / ricavi delle vendite sono stati finanziati tra noi in modo egualitario,

-- che nel periodo metà settembre 2006 / 25.10.2007 i miei fornitori sono stati __________ (per 985 grammi, al prezzo variante tra Fr. 55.- / Fr. 70.- il grammo, a seguito di 18 viaggi a __________ e 4 discese di __________ in __________) rispettivamente locali venditori di colore non meglio identificabili (per 12/13 grammi, al prezzo di Fr. 100.-- la bolas), per un totale complessivo di 997 / 998 grammi di cocaina,

-- che da __________ nel periodo metà settembre / novembre 2006, gruppo formato da me, __________ e __________ sono stati acquistati 180 grammi, nel periodo dicembre 2006 / gennaio 2007, gruppo formato da me e __________ 30 grammi, nel periodo aprile 2007, gruppo formato da me e __________ e poi da me e __________ 25 grammi e nel periodo maggio 2007 / 25.10.2007, gruppo formato da me ed __________, 750 grammi,

-- che per i quantitativi di cocaina acquistati da __________ vi possono essere delle differenze ma dell’ordine massimo di 50 / 100 grammi,

-- che tutti questi acquisti, sia da __________ che dai cittadini di colore, sono stati pagati,

-- che é capitato, in qualche occasione, che __________ ci abbia venduto la cocaina a Fr. 60.- / Fr. 65 il grammo,

-- che ad eccezione per l’ultima consegna di ottobre 2007 la cocaina acquistata precedentemente da __________ era già tagliata,

-- che per quanto mi consta sapere la cocaina da noi acquistata non è stata successivamente da noi tagliata ad eccezione dell’ultima volta e questa operazione l’ha fatta __________ utilizzando 20 o 30 grammi di sostanza da taglio,

-- che dall’aprile 2007 il depositario della cocaina tra me ed __________ è sempre stato lui,

-- che nel periodo febbraio 2007 ho offerto a __________ 5 grammi di cocaina,

-- che, nel periodo settembre 2006 / 25.10.2007, ho offerto a terze persone, numericamente stimabili in 5/6, a __________ e a casa di __________, un quantitativo di 25 grammi di cocaina. Per i nomi richiamo quelli di __________ (5 grammi), __________ __________ e le sue amiche, __________ ed altri che non ricordo,

-- che, nel periodo dicembre 2006 / 25.10.2007, a __________ ho venduto a terzi almeno 273/284 grammi di cocaina a Fr. 85.- / 120.- il grammo. Tra i miei acquirenti ricordo __________ (130), __________ (50), __________ (3/4), __________ (30/40), __________ (1), __________ (2) e __________ (2), __________ (5), __________ (30), __________ (10) oltre a dei clienti occasionali in discoteche nel __________ (10),

-- che per tutte queste mie vendite non ho crediti scoperti da incassare”.

Ulteriori indizi di colpevolezza a carico di __________ emergono poi dalle dichiarazioni di acquirenti, e dei correi __________ ed __________ (cfr. verb. PP cit. dal quale emergono pure seri indizi di colpevolezza quo ai reati ipotizzati con riferimento all’incidente della circolazione occorso ad __________)”.

Nel corso del verb. PP 25 gennaio 2008 __________ ha sostanzialmente ribadito le proprie dichiarazioni, precisando pure di poter accettare la possibilità di un ulteriore viaggio a __________ nel febbraio 2007 con conseguente aumento degli acquisti effettuati da __________ a 1000 gr di cocaina.

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. La possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc..

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

Nel preavviso negativo, il Procuratore pubblico indica l’esistenza di bisogni istruttori, - che sono gli stessi, se non già esperiti, indicati nel preavviso alla precedente istanza di libertà provvisoria, segnatamente l’assoluta necessità di procedere a confronti fra __________, __________ e __________ -, rispettivamente quella di pericolo di collusione fra i correi e con il latitante __________.

A far tempo da tale decisione si è proceduto alla verbalizzazione di alcuni acquirenti, ad ulteriori verbali di polizia degli accusati (effettivamente, come rilevato dalla difesa, durante la scorsa settimana __________ non è stato sentito dalla Polizia), da ultimo __________ è stato sentito il 25 gennaio u.s. dal magistrato inquirente, che gli ha contestato le dichiarazioni di __________ (numero viaggi, acquisti effettuati da __________ a far tempo dal gennaio 2007) ed __________ (numero viaggi, incidente della circolazione avvenuto in data 1.7.2007), nonché quelle di __________.

In sostanza, occorre ancora procedere all’audizione di alcuni acquirenti (perlomeno __________ ed il suo amico __________), e, soprattutto, ai confronti fra __________, __________ e __________. Come già precisato nella precedente decisione e quindi noto anche alla difesa, è necessario procedere a detti confronti al fine di chiarire il ruolo e le singole responsabilità, ritenuto che le versioni rese dagli accusati non sono del tutto convergenti - segnatamente in merito all’inizio della loro attività illecita, ai singoli quantitativi acquistati, al numero di viaggi effettuati a __________ e alle discese in __________ di __________, al quantitativo di cocaina acquistata, venduta e consumata -. Fino al loro esperimento esiste un concreto pericolo di collusione in relazione ai punti non ancora del tutto chiariti. I suddetti confronti costituiscono passi dell'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusato stesso. Il fatto che non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, in quanto, da un lato, l’inchiesta si presenta difficoltosa e laboriosa, sia per il numero di persone coinvolte, sia per la durata ed intensità dell’attività illecita, sia anche per la latitanza di __________ e, dall’altro, non è stato possibile procedervi precedentemente, proprio perché la fattispecie non era ancora sufficientemente chiarita, corroborata da riscontri concreti e, soprattutto, le rispettive dichiarazioni non ancora sufficientemente "stabilizzate", ciò che non permetteva di procedere ad un confronto costruttivo fra gli accusati. Durante la scorsa settimana il magistrato inquirente ha nuovamente interrogato __________ ed __________, i confronti saranno esperiti, come peraltro evidenziato nel preavviso negativo, ad inizio febbraio.

Nella precedente decisione questo giudice aveva ritenuto dato il rischio concreto che, se messo in libertà provvisoria, __________ potesse contattare o venir contattato dagli acquirenti a quel momento non ancora sentiti e/o dal cugino __________, verosimilmente latitante in Italia, con i quali concordare versioni o decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. Allo stadio attuale dell’inchiesta emerge che la maggior parte degli acquirenti di __________, sono già stati sentiti: il magistrato inquirente è quindi invitato a procedere indilatamente alle audizioni mancanti, in relazione alle quali, va ribadito, esiste concreto pericolo di collusione.

Per quanto riguarda invece __________, se è vero che il Procuratore pubblico ha emanato ordine di arresto, è altrettanto vero che sussistono forti dubbi che si possa procedere in tempi brevi ad una sua audizione. Questo atto istruttorio, in una ponderazione degli interessi in gioco e delle circostanze sopradescritte, non può giustificare, a questo stadio dell’inchiesta, il mantenimento della carcerazione preventiva di __________, la cui versione dei fatti appare ormai, come detto sopra, sufficientemente stabilizzata e consolidata. Del resto, con riferimento a __________, nella precedente decisione questo giudice aveva già evidenziato che: “l’eventuale impossibilità di procedere in tempi ragionevoli alla sua audizione non potrà essere considerato un motivo atto a fondare un persistente pericolo di collusione e quindi a giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva dell’accusato”.

Ne consegue che i bisogni dell’istruttoria, concretamente i rischi di collusione ed inquinamento delle prove, sono dati certamente fino al momento in cui saranno esperiti le audizioni degli acquirenti non ancora sentiti ed i confronti tra l’accusato, __________ e __________, atti istruttori imprescindibili per il chiarimento della fattispecie, e quindi da effettuare senza possibilità di collusione. La mancanza di una versione lineare e comune degli accusati sui vari aspetti (indicati sopra) della fattispecie, sono elemento concreto in tal senso (e senza violazione della garanzia del diritto al silenzio).

Ovviamente ciò vale per il momento attuale: l'autorità inquirente è quindi invitata a procedere celermente (così come avvenuto sino ad ora) agli accertamenti mancanti (nel rispetto dell'art. 102 cpv. 1 CPP).

Tutto ciò premesso la scarcerazione di __________ appare, a questo stadio della procedura, ancora prematura.

5.

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

Nella precedente decisione questo giudice aveva ritenuto che “in considerazione del periodo di estensione dei reati (circa 1 anno), e della precaria situazione finanziaria dell'accusato – senza lavoro, senza risparmi, in attesa della decisione sulla richiesta di assistenza –, tenuto anche conto che egli ha dichiarato di aver continuato a vendere cocaina, anche dopo aver dopo aver smesso di farne uso (qualche mese prima dell’arresto), “perché dovevo coprire le precedenti uscite dovute al mio consumo e ho così potuto pagare un qualche costo corrente quale l’affitto e altri debiti”, non può essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa riprendere a trafficare cocaina per far fronte al proprio sostentamento”.

Nel frattempo con scritto 18 gennaio 2008 la difesa ha trasmesso al Ministero pubblico documentazione da cui emerge che, una volta in libertà provvisoria, __________ potrà annunciarsi all’URC, rispettivamente che, qualora dovesse essere liberato, se non dovesse poter beneficiare delle indennità di disoccupazione avrebbe comunque diritto all’assistenza (cfr. e-mail 18.1.2008 __________). Il Procuratore pubblico nel preavviso negativo ha tuttavia ritenuto che esperienza professionale e cronaca giudiziaria comproverebbero che l’assegnazione di rendite assistenziali/indennità di disoccupazione non sono mai state sufficienti per ovviare alla commissione di nuovi reati, in quanto ed anzi spesso ne sono una giustificazione in quanto, malgrado i sussidi, non si riesce ad arrivare alla fine del mese.

Dagli atti emerge che __________ aveva smesso di fare uso di cocaina già qualche mese prima dell’arresto e che lo stesso è incensurato.

In siffatte circostanze questo giudice ritiene che il pericolo di recidiva non appaia sufficientemente concreto, o comunque tale da giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva, dovendosi ritenere che la carcerazione sofferta possa costituire elemento sufficientemente deterrente, tenuto conto della situazione personale di __________, per escludere la commissione di nuovi reati. Le contrarie considerazioni esposte dal Procuratore pubblico si fondano su eventualità ipotetiche che in quanto tali non possono certo fondare l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva ai sensi della citata giurisprudenza.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere preventivo sin qui sofferto (poco più di tre mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta anche la gravità delle accuse (in particolare la violazione alla LStup: __________ ha riconosciuto un acquisto di circa 1kg di cocaina, un consumo di 175 grammi e vendite/offerte di circa 300 grammi, cfr. verb. PP 14.12.2007 e 25.1.2008) - che, se confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità - e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale, ricordato inoltre che il beneficio della sospensione condizionale, dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. CP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento e che questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute, di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60) -, la presenza di concreti indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta in ragione delle numerose persone coinvolte a vario titolo, dei diversi atti istruttori compiuti e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare procedere nel rispetto del principio di celerità e non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004). Nel caso in esame, non si può quindi parlare di violazione del principio di celerità (per i confronti non ancora esperiti e le audizioni non ancora effettuate) ritenuto che l'inchiesta è in corso da pochi mesi, coinvolge più persone ed è resa più difficoltosa dal fatto che le versioni dei fatti date dagli accusati, perlomeno agli inizi, non erano né convergenti né lineari rendendo necessarie ulteriori verifiche al fine di determinare l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno.

7.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria presentata il 22 gennaio 2008 da __________ è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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