Incarto n. INC.2007.34702
Lugano 11 agosto 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 20/23 giugno 2008 da sedente per statuire sul reclamo presentato il 20/23 giugno 2008 da
__________
contro
la concessione solo parziale dell’accesso agli atti del procedimento di cui all’inc. MP __________ asseritamente contenuta nel NLP __________ emanato dal Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi l’11 giugno 2008;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (3/4 luglio 2008), quelle di __________ (27/30 giugno 2008) e quelle di __________ (5/8 luglio 2008);
richiamata l’ordinanza (relativa a ricevibilità e competenza) del 18 luglio 2008;
esperita un’udienza il 5 agosto 2008;
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Per quanto concerne gli elementi essenziali del procedimento sul quale si innesta il reclamo, nonché le argomentazioni delle parti in relazione all’oggetto dell’impugnativa, si può riprendere quanto già detto e riassunto nell’ordinanza 18 luglio 2008 mediante la quale da un lato si constatava competenza di questo ufficio e ricevibilità del reclamo, dall’altro si citavano le parti per un’udienza:
“
- come già constatato in precedente sentenza di questo ufficio “Con scritto del 6 giugno 2006 (AI 1), __________ e __________ hanno denunciato __________ per truffa e falsità in documenti in relazione al fatto che una relazione bancaria (presso __________) intestata a __________ (marito, rispettivamente padre), deceduto il 23 luglio 2001, sarebbe stata addebitata a favore di un’altra relazione mediante un ordine datato 12 luglio 2001 apparentemente firmato dal defunto e, per quanto da loro accertato, portato in banca dalla denunciata in data 8 agosto 2001” (GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1);
- nella sentenza testé citata (anch’essa relativa alla problematica dell’accesso agli atti), questo giudice, dopo aver constatato che le informazioni preliminari erano in corso da oltre un anno, che l’ultimo elemento probatorio era stato acquisito nel marzo del 2007, che la denunciata __________ non era ancora stata sentita, che il magistrato inquirente non aveva ancora individuato sufficienti elementi per promuovere l’accusa e che la decisione impugnata era “quantomeno generica” in merito alle ipotesi di reato e al seguito, nonché all’oggetto, delle indagini, aveva concluso che “Questa situazione processuale, oltre ad imporre un maggior riguardo a favore degli interessi di terzi (tra i quali gli indagati) prima di concedere accesso agli atti alle denuncianti, non permette a questo giudice (che non deve sostituirsi al Procuratore nella determinazione negli elementi di fatto e di diritto a supporto del fondamento di un procedimento penale) di esprimersi con sufficiente cognizione di causa, e tenuto conto dello stadio dell’inchiesta, sulla (eventuale) pertinenza dei vari atti per sostanziare (eventuale) colpevolezza e risarcimento” e, di conseguenza, aveva annullato la decisione di completo accesso agli atti alle qui reclamanti, con “incarto ritornato al magistrato inquirente per quanto di sua competenza (seguito della procedura e, se del caso, nuova decisione in merito)”;
- dall’elenco atti dell’inc. MP __________, risulta che successivamente alla decisione di questo ufficio, oltre ad alcuni atti di carattere amministrativo, si è proceduto all’interrogatorio della denunciata (AI 55, del 25 gennaio 2008) ed a quello di un teste (AI 58, del 15 febbraio 2008); non risultano ulteriori decisioni (e neppure richieste delle parti) in merito all’accesso agli atti precedenti la decisione di non luogo a procedere dell’11 giugno 2008;
- con la decisione dell’11 giugno 2008, il magistrato inquirente ha decretato di non far luogo a procedimento per i reati denunciati; nei considerandi della decisione ha disposto di permettere alla parte denunciante di accedere (senza facoltà di estrarre fotocopia) ad alcuni atti singolarmente indicati, asseritamene per rispettare “principio di proporzionalità e al fine di permettere alla parte denunciante di impugnare (leggasi istanza di promozione dell’accusa) la presente decisione” e la decisione 20 settembre 2007 del GIAR che indicherebbe come gli atti del procedimento non possano venire messi a disposizione in maniera integrale ed indiscriminata (cfr. considerando n. 8);
- le reclamanti contestano la limitazione di accesso agli atti e di fotocopiatura, considerandole lesioni dei diritti della parte civile sanciti dal CPP e dalla giurisprudenza, con conseguente impedimento a contribuire all’accertamento di reati a loro danno (nella sostanza: verifica della fondatezza della decisione di non luogo a procedere e completezza dell’istanza di promozione dell’accusa); nel contempo precisano di aver già inoltrato l’istanza di promozione dell’accusa (per rispettare i termini), segnalando (alla CRP) il presente reclamo e chiedendo facoltà di completazione dell’istanza; sempre a dire delle reclamanti, il procedimento non può dirsi concluso dato che il decreto di non luogo è al vaglio della CRP;
- il magistrato inquirente, in sede di osservazioni, sostiene irricevibilità del reclamo in quanto la competenza di questo giudice ex art. 280 CPP non sarebbe più data vista la conclusione delle indagini preliminari (in analogia con la chiusura dell’istruttoria formale); subordinatamente segnala che il reclamo andrebbe anche respinto nel merito in quanto il fatto che gli ulteriori atti d’inchiesta non hanno condotto a promozione dell’accusa, bensì al non luogo, farebbero sì che le “limitazioni di accesso agli atti di cui alla sentenza del 20 settembre 2007” valgono a maggior ragione allo stadio attuale, tanto più che l’istanza di promozione d’accusa ha potuto essere inoltrata;
- anche gli indagati __________ e __________, chiedono che il reclamo sia respinto; il primo assevera che la situazione, per rapporto alla sentenza di questo giudice del 20 settembre 2007, è mutata solo nel senso che sarebbe ormai stabilita la regolarità dell’operazione bancaria fin qui oggetto di indagine; la seconda, oltre a considerazioni di merito analoghe (“L’istruttoria esclude definitivamente l’ipotesi di una lesione degli interessi economici delle denuncianti e, dunque, una qualsiasi ipotesi di reato”, Osservazioni, punto 7 in fine), sostiene “efficacia conclusiva” della decisione GIAR 20 settembre 2007 in ragione del __________ e chiede, invero nei considerandi, sospensione della trattazione del reclamo fino ad evasione della decisione della CRP in merito all’istanza di promozione dell’accusa;
(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.2)
2.
Ricevibilità del reclamo e competenza di questo ufficio in materia, vengono qui ribaditi con rinvio alle motivazioni esplicitate nell’ordinanza del 18 luglio 2008, e meglio:
- da quanto sopra esposto, consegue che questioni preliminari da risolvere sono quelle della ricevibilità del reclamo e della competenza di questo ufficio (stante l’emanazione del __________ e la pendenza di una istanza di promozione d’accusa);
- in merito, e riassuntivamente, occorre constatare e ricordare, innanzitutto, che:
· l’accesso agli atti può essere concesso già nella fase delle informazioni preliminari,
· queste si concludono con la crescita in giudicato del decreto di non luogo a procedere, della promozione dell’accusa o del decreto d’accusa (se del caso nella sua funzione di rinvio a giudizio),
· durante la fase delle informazioni preliminari, in relazione a decisioni o omissioni (formali o di fatto), è applicabile l’art. 280 CPP e data la competenza di questo ufficio;
· nel caso in esame il decreto d’accusa non è (ancora) cresciuto in giudicato;
- inoltre, e senza addentrarsi in considerazioni sulla tempistica della decisione (contestualmente al __________) e su quella dell’esplicazione dei suoi effetti in relazione agli atti per i quali è stata concessa visione (posteriormente al __________), seguire la tesi dell’irricevibilità del reclamo e dell’incompetenza di questo ufficio in ragione della (per così dire, semplice) emanazione del decreto di non luogo a procedere comporterebbe anche negare facoltà di reclamo (e correlata possibilità di chiedere l’effetto sospensivo) all’indagato per quegli atti per i quali l’accesso è eventualmente stato concesso (come nel caso che ci occupa), rispettivamente in caso di concessione dell’accesso integrale; senza dimenticare che quest’ultimo non ha facoltà di presentare istanza di promozione dell’accusa;
- di conseguenza, e di principio, il ricorso dovrebbe essere dichiarato ricevibile e la competenza di questo giudice data;
- prima di accertare definitivamente quanto sopra, è opportuno chiedersi se la presenza concreta (nel caso in esame) di un’istanza di promozione dell’accusa non imponga conclusione diversa in ragione dell’eventuale rischio di conflitto di competenza con la CRP; in effetti a tale conclusione (di incompetenza) si giunge nei casi di impugnativa di un dissequestro emanato contestualmente al decreto ad un __________ (cfr. per tutte GIAR 6 agosto 2001, 318.2001.1);
- la risposta, a giudizio di questo giudice, deve esser negativa; il dissequestro é conseguenza legale dell’eventuale __________ (art. 165 cpv. 1 CPP), diventa esecutivo con la crescita in giudicato del __________ (e non dovrebbe essere dichiarato immediatamente esecutivo), la sua fondatezza deriva dagli elementi al vaglio della CRP (sufficienti indizi di reato) e, in sé, non ha alcuna rilevanza per la comprensione della motivazione del __________ rispettivamente per le argomentazioni dell’istanza di promozione dell’accusa; l’accesso agli atti, di contro, ha effetto anche prima della crescita in giudicato e non può essere ritenuto a priori irrilevante per la verifica del __________ (diritto ad una decisione correttamente motivata) e per le eventuali argomentazioni dell’istanza di promozione dell’accusa, quindi del diritto di essere sentito (che la CRP non potrebbe garantire con la decisione di merito ma, se del caso con una decisione preliminare incidentale, come quella del GIAR); il conflitto è pertanto solo apparente; certo, il rischio di concedere accesso agli atti in un procedimento che l’autorità superiore dovesse poi dichiarare privo di fondamento esiste ma tale rischio (comunque inevitabile ogni qual volta vi sono degli atti d’inchiesta successivi alla notizia di reato e/o un accesso agli atti è già stato concesso prima del non luogo o, come nel caso in esame, contestualmente allo stesso) deve essere assunto e non giustifica una dichiarazione di irricevibilità e/o di incompetenza da parte di questo ufficio; restano ovviamente validi, se non addirittura accresciuti in ragione delle intenzioni manifestate dal magistrato inquirente con il non luogo, i criteri di prudenza (già richiamati nella decisione del 20 settembre 2007) che devono presiedere alla decisione in materia di accesso agli atti;
- quindi, e in conclusione, il reclamo deve essere dichiarato ricevibile (nel merito ed in ordine) così come riconosciuta la competenza di questo ufficio;
(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.2)
Si ricorda, inoltre, che la decisione qui impugnata è contestuale al __________ e non successiva allo stesso (circostanza, quest’ultima, che avrebbe potuto porre qualche problema supplementare quo alle competenze: cfr. GIAR 5 dicembre 2005, 91.2005.2 “…dopo l'emanazione di un decreto di __________ (come di un __________) il Procuratore pubblico non ha più competenze giurisdizionali proprie e, di conseguenza, non sono dati i rimedi di cui all'art. 280 ss. CPP; …il rifiuto di concedere fotocopiatura degli atti dopo l'emanazione di una decisione di non luogo o di abbandono non è decisione emanata in fase istruttoria o di indagini preliminari, bensì in attesa della crescita in giudicato del relativo decreto; …”)
3.
Per il seguito della procedura si è ritenuto di indire un’udienza, in quanto:
in proposito, occorre constatare che pur riferendosi al principio richiamato nella decisione 20 settembre 2007 (in una procedura, è bene ricordarlo, che ha annullato la decisione che concedeva accesso integrale nella fase delle informazioni preliminari) secondo cui gli atti non possono essere messi a disposizione delle parti in maniera integrale e indiscriminata, il magistrato inquirente non indica il discrimine utilizzato, rispettivamente lo indica in modo insufficiente e troppo generico laddove si volesse sostenere che è implicitamente contenuto nel riferimento al rispetto del principio di proporzionalità e alla finalità di permettere impugnativa (e motivazioni implicite non sono ammesse: CRP 28 settembre 2004, 60.2004.189);
- di fatto, sulla questione di merito, la motivazione è, se non assente, perlomeno carente e impedisce alla parti di esprimersi concretamente in merito e a questo giudice di verificare adeguatezza del criterio scelto e (circostanza ancor più importante) corretta applicazione in relazione al caso concreto (CRP 20.8.2007, 60.32007.174);
- le osservazioni, peraltro incentrate sull’irricevibilità del reclamo, non apportano elementi di ulteriore utilità;
- al fine di completare la lacuna e garantire alle parti il diritto di essere sentite, vista la particolarità del caso (accesso agli atti parziale e limitato ad una decina di documenti, nell’ambito di informazioni preliminari in corso da due anni e che contano di oltre cinquanta atti, concesso contestualmente al non luogo e da decidere pendente l’istanza di promozione dell’accusa) appare più opportuno, in luogo e vece di un rinvio per integrazione della motivazione, procedere mediante la convocazione di una udienza.
(Ordinanza 18 luglio 2008, GIAR 347.2007.)
4.
In sede di udienza (doc. 11, inc. GIAR 347.2007.2), per la scelta dei documenti cui è stato dato accesso alle denuncianti, il magistrato inquirente ha indicato il riferimento ai seguenti criteri: menzione esplicita nel __________, utilizzo ai fini della decisione stessa, relazione (stretta) con l’operazione oggetto della denuncia e delle indagini preliminari.
I patrocinatori degli indagati, che non avevano contestato l’elenco proposto nella decisione del magistrato inquirente, hanno condiviso le argomentazioni sopra riportate sottolineando, inoltre, che nella valutazione degli interessi preminenti non si può non considerare il fatto che un giudice civile ha sentenziato per la legittimità del trasferimento in questione e un magistrato penale, sullo stesso procedimento, non ha rilevato elementi atti ad una promozione dell’accusa.
Il patrocinatore delle reclamanti, di contro, ha contestato le argomentazioni del magistrato inquirente (di conseguenza i criteri utilizzati) ritenendole soggettive e fondate sulle proprie convinzioni; a suo dire, documenti che andassero in direzione opposta a quella scelta dal magistrato inquirente non sarebbero resi accessibili, con conseguente limitazione dei diritti di impugnativa delle parti civili in relazione alla decisione “di merito”.
5.
Le norme ed i principi applicabili in materia di accesso agli atti, con particolare riferimento alla fase delle indagini preliminari, sono già stati enunciati in una decisione emanata nell’ambito di questo stesso procedimento (decisione 20 settembre 2007, 347.2007.1), cui si può (ancora) fare esplicito riferimento:
“8.
a)
Di principio, in quanto parte processuale, anche la parte civile beneficia del diritto di accesso agli atti, espressione del diritto di essere sentiti garantito dagli art. 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost.fed..
Ai sensi dell’art. 79 cpv. 2 CPP, la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti, salvo contrarie esigenze d’inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi.
Come per l'accusato ed il suo difensore, quindi, anche il diritto della parte civile di accedere agli atti del procedimento non è assoluto.
In primo luogo, come tutte le prerogative processuali che le competono, anche l'accesso all'incarto penale deve essere limitato agli atti concernenti il reato che l'ha danneggiata (“l'accesso agli atti della parte civile deve, se del caso, essere limitato a quelli che permettono di sostanziare colpevolezza, rispettivamente risarcimento, per i fatti che la vedono direttamente danneggiata (artt. 69 e 251 cpv. 3 CPP)” GIAR 13 ottobre 2004, 517.2004.1; si veda anche l’art. 79 CPP); la parte civile sarà perciò esclusa, per esempio, dalla consultazione di atti che non concernono il reato che l'ha danneggiata o che, pur riferendosi a questo reato, non hanno relazione né con l'accertamento della colpevolezza né con il risarcimento.
In secondo luogo, il diritto di consultare l'incarto e di estrarne copie può essere limitato sia per prevalenti necessità d'inchiesta (pericolo d'inquinamento delle prove o di collusione), sia qualora sussistano preminenti e contrari interessi dell'accusato o di terzi. Quest’ultima riserva (non presente nelle norme che concernono l’accusato) vuole parare all'indebito uso del procedimento penale per ottenere accesso a notizie (altrimenti inaccessibili) da eventualmente usare in altra sede (“L’accesso agli atti nonché l’estrazione di fotocopie possono essere preclusi o ulteriormente limitati a salvaguardia di “interessi preminenti dell’accusato o di terzi”. Già si è fatto cenno al caso del sequestratario estraneo al procedimento penale, che chiede al magistrato inquirente di vietare l’accesso agli atti alla parte civile. A maggior ragione degni di tutela sono gli interessi dell’accusato. In particolare l’accresciuta possibilità di restrizione del diritto di accesso agli atti della parte civile vuole prevenire quei casi in cui sussista fondato motivo di temere che di tale facoltà possa essere fatto abuso, segnatamente che il vero interesse sia di utilizzare le informazioni acquisite in altra sede, civile o privata, ma comunque al di fuori della procedura penale in oggetto” L. Marazzi, Il GIAR, l’arbitro nel processo penale, ed. dalla Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi, Lugano 2001).
b)
Il fatto che giurisprudenza e dottrina abbiano già precisato che il diritto di accedere agli esplica i suoi effetti già in sede di informazioni preliminari, sia per l’indagato che per la parte civile (REP 1996 n. 106; REP 1995 n. 92; L. Marazzi, Il GIAR l'arbitro nel processo penale, 2001 p. 43), non significa automatico diritto ad un accesso integrale e/o indiscriminato (sui motivi sostanziali delle determinazioni dottrinali e giurisprudenziali si veda L. Marazzi, op. cit. pagg. da 10 a 15 e 41).
Certo, più l'inchiesta avanza più diventa difficile porre limitazioni all'accesso agli atti (o di modalità d'accesso, pur distinguendo le due cose in relazione agli effetti concreti) senza violare diritti sostanziali delle parti al procedimento, nel contempo però, e quasi per contrasto, laddove ancora non sono stati individuati sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro una determinata persona (art. 178 CPP) molto più peso va dato agli interessi di terzi (tra i quali l’indagato), prima di concedere accesso agli atti alle (eventuali) parti civili. Ciò, sia per prevenire strumentalizzazioni della procedura penale per fini, civili o privati, estranei agli scopi dell'azione penale stessa (L. Marazzi, op. cit., ibidem; DTF 26.3.1999 in re P.; 6P.29/1999; GIAR ), sia per evitare che le parti abbiano accesso ad atti (di pertinenza di terzi) grazie ad un procedimento penale che si riveli privo di fondamento.”
(GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1)
Inoltre, sempre in quella sede si era constatato che, nonostante la durata delle informazioni preliminari, “… il magistrato inquirente non ha ancora individuato sufficienti indizi di reato per promuovere l'accusa contro la denunciata e qui reclamante …”, situazione che contribuisce anche a “imporre un maggior riguardo a favore degli interessi di terzi (tra i quali gli indagati) prima di concedere accesso agli atti alle denuncianti” e che:
“10.
Abbondanzialmente, ma comunque a ulteriore conferma di quanto appena detto, si rileva anche che:
· perlomeno parte della documentazione agli atti è “personale”e non accessibile alle denuncianti al di fuori del procedimento penale;
· la qualità di vittime/parti lese delle denuncianti si fonda su presupposti di diritto successoriale e concerne fondi che potrebbero anche non essere fiscalmente dichiarati (come ipotizzato dal funzionario di banca sentito il 10 ottobre 2006); il rischio di utilizzo strumentale (in altro procedimento e/o nei confronti della denunciata) non può essere scartato (e, perlomeno fintanto che ci si trova nell’ambito delle informazioni preliminari, preservato);
· se è vero che il diritto di accedere agli atti delle denuncianti non dipende dalla discrezionalità della reclamante, è altrettanto vero che dalla disponibilità a trasmettere un documento non costituisce riconoscimento del diritto d’accesso a tutti gli altri (così come il fatto che non ci si opponga all’acquisizione/sequestro e visione da parte del PP non può essere intesa come “accordo” per una visione/accesso a tutte le altre parti alla procedura);
· in presenza di un eventuale decisione di non luogo a procedere, la parte civile che intendesse proporre istanza di promozione dell’accusa non avrebbe automatico diritto di accesso a tutti gli atti acquisiti nel corso delle informazioni preliminari; anche in simile eventualità (e prescindendo dal fatto che il non luogo a procedere comporta decadenza delle misure cautelari poste in essere e, quindi, anche dei sequestri con conseguente restituzione) varrebbero i principi indicati al considerando n. 8 della presente.”
(GIAR 20 settembre 2007, 347.2007.1)
Constatazioni e considerazioni che vengono qui confermate e ribadite con l’aggiunta che con la decisione di __________ il magistrato inquirente ha ora definitivamente (per parte sua) affermato di aver concluso le indagini preliminari e di non ritenere presenti elementi a giustificazione di una promozione dell’accusa. Quindi, se una limitazione dell’accesso agli atti può giustificarsi (anche) in ragione del fatto che ci si trova nella fase delle informazioni preliminari (CRP 13 dicembre 2004, 60.2004.265, cons. 6 in fine), la presenza di una decisione di non luogo impone, a giudizio di questo giudice, cautela ulteriore.
6.
a)
In presenza di un non luogo a procedere motivato, la pretesa parte lesa costituita parte civile ha la facoltà di presentare alla CRP un’istanza motivata di promozione dell’accusa (art. 186 cpv. 1 CPP) i cui presupposti sono l’esistenza di seri indizi di colpevolezza la disponibilità di nuovi mezzi di prova (CRP 12 giugno 2008, 60.2008.156). In sostanza, fondandosi su prove, rispettivamente indizi seri, l’istante deve dimostrare con alto grado di verosimiglianza che altra conclusione, rispetto a quella del procuratore pubblico, merita approfondimento istruttorio (M. Mini, L’istanza di promozione dell’accusa: art. 186 CPP, in RTD, I-2004, pagg. 249 ss., p. 263). Inoltre, in presenza di carenze nell’apprezzamento dei fatti e/o di apprezzamento erroneo di una circostanza di fatto (ed in qualche altro caso più formale/giuridico), la CRP può ordinare la completazione delle informazioni preliminari (M. Mini, op. cit., pag. 272 e giurisprudenza citata).
b)
Ora, se è vero che dal profilo teorico tutto quanto acquisito (per quanto concerne la documentazione bancaria, e per quanto qui interessa, indipendentemente dalle modalità e dal chiedersi se nel dissequestro è compresa anche la documentazione; sulla questione, in generale, si vedano GIAR 23 marzo 1994, 224.1994.1, DTF 7 marzo 2007, 1P.853/2006, cons. 3.2. in fine, art. 164 CPP) e attualmente (materialmente) agli atti, dovrebbe avere una relazione con i fatti oggetto delle informazioni preliminari, dal profilo concreto ciò non è necessariamente il caso. Vi possono essere, a seconda dei casi e delle circostanze elementi acquisiti casualmente (assieme a altri), a garanzia futura (non essendo ancora chiaro l’esito delle informazioni preliminari) o perché prodotti abbondanzialmente dall’accusato all’intenzione della sola autorità, rispettivamente elementi che concernono un indiziato e non l’altro, oppure un reato e non altri. Inoltre, e per quanto concerne la fase delle indagini preliminari, non tutti gli elementi agli atti costituiscono prove o seri elementi indizianti le ipotesi di reato, rispettivamente elementi indispensabili per argomentare in relazione alle necessità di approfondimento istruttorio (o completazione delle informazioni preliminari), cioè circa la (non) fondatezza del non luogo a procedere.
Occorre anche ricordare che la promozione dell’accusa non è un giudizio di merito sull’esistenza di un reato e che la CRP esamina liberamente il fatto ed il diritto (M. Mini, op. cit. pag. 266), così come i presupposti dell’istanza quali la legittimazione. Per contestare, con alto grado di verosimiglianza, la fondatezza di un decreto di non luogo a procedere, a giudizio di questo giudice, basta la conoscenza (quindi l’accesso) degli elementi “probatori” raccolti strettamente connessi con i fatti denunciati quali reati (nel caso specifico il trasferimento di fondi, ritenuto illecito dalle denuncianti, e il documento, ritenuto falso ). Altri elementi, di carattere circostanziale o comunque non strettamente inerenti i fatti ritenuti costitutivi di reato (bensÌ fasi precedenti o successive agli stessi), possono magari essere di qualche utilità per valutazioni successive (istruttorie o di merito), ma non necessariamente per la contestazione del non luogo.
c)
Pertanto, i criteri indicati dal magistrato inquirente (atti esplicitamente citati nella decisione e atti relativi all’operazione di denuncia) appaiono congrui a garantire l’esercizio del diritto della parte civile a presentare un’istanza di promozione dell’accusa (ricevibile; sulla questione cfr. M. Mini,op. cit., p. 251), con cognizione di causa. Inoltre, il secondo criterio indicato (ovviamente se rispettato) evita anche il rischio, paventato dalle reclamanti, di una scelta (per così dire) soggettiva da parte del magistrato inquirente, influenzata delle convinzioni che l’hanno indotto al __________.
7.
Nel caso in esame, gli atti ai quali è stato concesso accesso corrispondono agli AI 1 (denuncia), 8 (verbale __________), 21 (sentenza civile del 23 gennaio 2007), 55 (verbale __________), 58 (verbale __________), nonché a due verbali (__________e __________) estratti dall’AI 14 (incarto civile) e tre documenti bancari (ordine 12 luglio 2001, memorandum 8 agosto 2001, memorandum 4 settembre 2001) allegati all’AI 8.
Dalla lettura del __________ non risulta (e neppure le reclamanti lo sostengono) che altri documenti siano citati, o utilizzati con dei riferimenti, oltre quelli cui l’accesso è stato concesso, con l’eccezione dello scritto 25 agosto 2006 della banca (che, a richiesta del PP, fornisce spiegazioni sulle date di apertura della relazione ricevente i fondi, sull’ordine di trasferimento e le varie fasi che hanno condotto alla sua esecuzione; cfr. AI 5 e 6).
Dall’analisi dell’elenco atti, scremati tutti quelli relativi a ordini (di cui in questa sede, semmai, interessa il risultato), citazioni, corrispondenza procedurale da e con i legali, istanze già altrimenti note (così come le decisioni di questo ufficio) e corrispondenza/documentazione relativa alla gestione degli averi sotto sequestro (cfr. considerando n. 7. del __________), tutti privi di rilevanza quo alle incombenze per la promozione dell’accusa, restano pochi atti (AI 3, 4, 5, 6, 24, 32, 33, 35, 36) sui quali interrogarsi in merito alla corretta applicazione dei criteri indicati dal magistrato inquirente. Trattasi, per tutti quelli indicati ad eccezione dell’AI 14, di documentazione prodotta dalla banca presso la quale è avvenuta l’operazione oggetto di denuncia e nella quale è stato formato e prodotto il documento soggetto ad analisi ex art. 251 CP, contenente le risposte alla richiesta del magistrato inquirente di fornire indicazioni e documentazione (di apertura, estratti, stati patrimoniali) in relazione a tutte le eventuali relazioni, in essere o estinte, riconducibili al defunto, rispettivamente alla denunciata __________ (AI 3), le relative completazioni e/o spiegazioni tecniche in merito a denominazioni (AI 4) nonché indicazioni su operazioni effettuate nel 2007 (AI 32, 33, 35, 36). Anche questi scritti dell’istituto di credito e la relativa documentazione, con l’ovvia eccezione di quelli concernenti l’ordine di trasferimento degli averi (per i quali l’accesso è già stato concesso), non possono dirsi strettamente inerenti (nel senso sopra indicato) i fatti oggetto della denuncia e la successiva decisione di non luogo a procedere; la loro utilità (eventuale) è piuttosto da situare a livello dell’approfondimento istruttorio o completazione delle informazioni preliminari che, nel caso in esame, il magistrato inquirente non ha ritenuto non doversi effettuare, rispettivamente interrompere, con la __________ e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate. È, quindi, logico ritenere che la confutazione delle conclusioni dell’inquirente, e correlata richiesta di approfondimento istruttorio, possa (quando non debba) avvenire a prescindere da elementi come quelli appena descritti. La limitazione d’accesso a tale documentazione deve pertanto essere mantenuta in quanto conforme ai criteri sopra indicati.
Resta da determinare se la limitazione d’accesso debba essere mantenuta anche sullo scritto di cui all’AI 6. Da un lato questo è menzionato esplicitamente nel __________, dall’altro propone una ricostruzione (dal punto di vista della banca e con riferimento ai documenti relativi alle due relazioni interessate) del trasferimento degli averi, cui si aggiungono l’informazione relativa alla procedura civile conclusasi con la sentenza 23.1.2007 e l’indicazione (generica: avvisi addebito/accredito, ordine recante la data 12 luglio 2001 e stima portafoglio al 28.9.2001) di parte della documentazione bancaria. Sebbene il contenuto sia stato ampiamente ripreso nel __________ (seconda parte del considerando 3.), non si vedono motivi per non permettere alle reclamanti di visionare lo scritto in questione (integralmente, dato che non contiene alcuna informazione riservata che risulti già del __________ o dalla documentazione cui è già stato concesso accesso) e ciò in applicazione dei criteri indicati e applicati dallo stesso magistrato inquirente (e ritenuti rispettosi degli interessi delle parti con la presente decisione).
Quanto alla documentazione allegata allo scritto, vale in toto quanto detto sopra relativamente alla restante documentazione bancaria.
Da ultimo, e per quanto concerne la documentazione acquisita dal giudice civile (AI 14), come detto sopra non è stata concessa visione dell’intero incartamento, bensì unicamente di due deposizioni raccolte nella procedura civile. L’incartamento comprende gli allegati di parte, documentazione bancaria acquisita anche in sede penale e quattro verbali. Concedendo l’accesso unicamente ai verbali di persone che non sono state sentite anche in sede penale (e i cui verbali sono stati resi accessibili), il magistrato inquirente ha operato una scelta non arbitraria alla luce dei criteri scelti e delle finalità dell’accesso agli atti in questa fase del procedimento.
8.
Le reclamanti chiedono anche che la visione atti sia assistita dalla facoltà di estrarne fotocopia, come previsto dall’art. 79 cpv. 2 CPP.
Nel caso in esame, cioè nell’ambito delle informazioni preliminari e in presenza di un __________ (che potrebbe anche essere confermato), non permettere la fotocopiatura di documenti contenenti informazioni relative a terzi per rapporto alle reclamanti (ed a cui queste non avrebbero accesso alcuno, se non per il tramite del procedimento) appare misura adeguata per salvaguardare il più possibile l’interesse dei terzi (alla riservatezza) e stemperare il rischio di un possibile uso strumentale della documentazione (vista la affermata connessione con il diritto ereditario). Nel contempo, e abbondanzialmente, la limitazione non limita in modo serio e sostanziale le facoltà concesse alla parte civile dall’art. 186 CPP, considerato il numero relativamente esiguo e il contenuto stringato, dei documenti resi accessibili.
9.
In conclusione, ed in considerazione di tutto quanto esposto, il reclamo è accolto unicamente per quanto concerne l’accesso (nella forma della visione senza estrazione di fotocopia) allo scritto datato 25 agosto 2006 della banca di cui all’AI 6 (esclusi gli allegati); per il rimanente (tutti gli altri atti e la fotocopiatura) il reclamo è respinto.
L’esecuzione della presente potrà avvenire trascorso (infruttuosi) il termine di cui all’art. 100 cpv. 1 LTF (riservato accordo delle parti relativamente al documento menzionato) e, per motivi di comodità/opportunità, ad opera del magistrato inquirente (cui l’incarto dovrebbe rimanere accessibile, così come nota la collocazione materiale).
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza, tenendo conto, tuttavia, delle particolarità del caso specifico evidenziate nell’ordinanza del 18 luglio 2008.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 146 e 251 CP, 6, 9, 79, 186, 188, 280 ss., 281, 283, 284 e contrario CPP, 29 CF;
decide
1. Il reclamo, ricevibile in ordine e nel merito, è:
§. accolto per quanto concerne l’accesso, nella forma della visione senza estrazione di fotocopia, allo scritto datato 25 agosto 2006 della banca di cui all’AI 6 (esclusi gli allegati) inc. MP __________ (__________);
§§. respinto per quanto concerne l’accesso a tutti gli altri atti per i quali l’accesso non era stato concesso con la decisione __________ e per quanto concerne la fotocopiatura degli atti cui è stata concessa.
2. La presente, contro la quale non sono date vie di ricorso cantonali, diverrà esecutiva trascorso (infruttuosi) il termine di cui all’art. 100 cpv. 1 LTF (riservato accordo delle parti relativamente al documento menzionato al punto 1.§. del presente dispositivo).
3. L’esecuzione della presente è demandata al magistrato inquirente.
4. La tassa di giustizia, stabilita in FRS 800.-, e le spese di FRS 280.-, sono poste a carico delle reclamanti (in solido) nella misura di ¼ e dello Stato per i rimanenti ¾. Le ripetibili sono compensate.
5. Intimazione (con copia delle osservazioni presentate dalle parti):
giudice Edy Meli