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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.06.2007 INC.2007.26801

13 giugno 2007·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·654 parole·~3 min·5

Riassunto

Ricorso contro ordine di sequestro. Confisca anticipata.

Testo integrale

Incarto n. INC.2007.26801

Lugano 13 giugno 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/29 maggio 2007 da

__________, __________ (Avv. __________, __________)  

contro

l’ordine di perquisizione e sequestro 24 maggio 2007 emanato dal Procuratore pubblico Mario Branda nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________;

viste le osservazioni del Procuratore pubblico (8/11 giugno 2007);

visto l’incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto:

che:

-   nei confronti di __________ è stato aperto un procedimento penale il 16 maggio 2007, a seguito di Rapporto di segnalazione della polizia cantonale, con riferimento alla LFStup e LCan (AI 1);

-   successivamente sono stati emanati un ordine di traduzione forzata e un ordine di perquisizione e sequestro il 21, rispettivamente 24, maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli artt. 19 e 19a LFStup (AI 2 e 3);

-   gli ordini sono stati eseguiti il 24 maggio 2007 (cfr. in AI 8);

-   con reclamo del 25 maggio 2007, __________ chiede che l’ordine di perquisizione e sequestro venga annullato (o dichiarato nullo) per carenza di motivazione (doc. 1, inc. GIAR 268.2007.1);

-   con osservazioni dell’8 giugno 2007 (doc. 4, inc. GIAR 268.2007.1), il Magistrato inquirente contesta le argomentazioni del reclamante e sostiene validità dell’ordine, sia per quanto concerne la motivazione, sia per quanto concerne il merito; premette alle sue considerazioni, la comunicazione di aver già provveduto ad inoltrare istanza di confisca ex art. 163 cpv. 2 CPP;

-   in effetti, dagli atti dell’incarto penale risulta che in data 25 maggio 2007 (AI 5) è stata presentata istanza di confisca alla competente Pretura penale (che ha già provveduto a chiedere osservazioni al signor __________ -AI 7-, peraltro respingendo una richiesta di proroga del termine -AI 11-, anche per motivi di celerità della procedura);

-   la procedura di confisca anticipata di cui all’art. 163 cpv. 2 e 3 CPP è una procedura di merito (Messaggio n. 5411 del 19 agosto 2003; Rapporto commissione legislazione del 12 gennaio 2005; Rapporto aggiuntivo del 19 gennaio 2005);

-   il giudice penale (del merito) è immediatamente investito di tutte le questioni relative all’oggetto della domanda, compreso il sequestro (e la perquisizione che lo precede), con conseguente incompetenza del GIAR ad esprimersi in merito; e ciò non solo per ragioni di opportunità (evitare giudizi contraddittori sullo stesso oggetto, o meglio evitare che l’oggetto del giudizio di merito possa essere “sottratto” al suo giudice da una decisione incidentale): la procedura di merito deve essere considerata pendente e, di conseguenza, non c’è più spazio né competenza per giudizi incidentali sull’oggetto di tale procedura (perlomeno sintanto che non sia conclusa la relativa procedura: cfr. Rapporto commissionale del 12 gennaio 2005, punto 3.5, terzo capoverso), anche questioni di tipo formale debbono essere fatte valere, se del caso, in quella sede a titolo pregiudiziale (si veda anche il fatto che l’eventuale ricorso contro la decisione della Pretura è impugnabile alla CCRP: art. 163 cpv. 2 in fine);

-   non vi è analogia possibile con la competenza del GIAR in materia di sequestro nel periodo intercorrente tra l’atto d’accusa e l’apertura del dibattimento (ammessa in applicazione della decisione CRP 30.7.2002, inc. 60.2002.00174), dato che in relazione alla procedura ex art. 163 CPP non si pone il problema del “pre-giudizio” in attesa dell’apertura del dibattimento;

-   di conseguenza, in virtù di quanto sopra constatato ed espresso, il reclamo menzionato in epigrafe deve essere dichiarato irricevibile, comunque attualmente privo d’oggetto;

-   non si prelevano tasse e spese;

-   trattandosi di materia di principio compresa nell’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP, si ritiene di dover menzionare tale via di ricorso, la stessa non essendo esclusa in materia di competenza;

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 163, 280, 284 CPP,

decide:

1.

Il reclamo è stralciato dai ruoli in quanto irricevibile e comunque divenuto privo d’oggetto.

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla CRP entro 10 giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione

                                                                           giudice Edy Meli

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