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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 08.01.2009 INC.2007.20408

8 gennaio 2009·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,652 parole·~18 min·2

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2007.20408

Lugano 8 gennaio 2009

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

              sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 31 dicembre 2008/2 gennaio 2009 da

__________, attualmente c/o Carcere giudiziario Farera, Cadro (patrocinato dall’__________)  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 5/7 gennaio 2009 dal

Procuratore Pubblico Nicola Respini, Lugano

viste le osservazioni della difesa (7 gennaio 2009);

visti gli inc. MP __________

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

Per i fatti si può rinviare a precedente decisione di questo ufficio:

1.

__________ è stato arrestato il 31 luglio 2008, con contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di rapina, danneggiamento, violazione di domicilio e ingiuria, per fatti avvenuti a __________ lo stesso 31 luglio 2008, “a danno di __________” (doc. 1, inc. GIAR 204.2007.5, inc. MP __________).

L’arresto è stato confermato da questo ufficio il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di collusione e pericolo di recidiva (doc. 4, inc. GIAR 204.2007.5).

In precedenza, __________ era già stato arrestato il 26 aprile 2007 (e scarcerato il 21 maggio 2007), con promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 190 e 189 CP, nonché 19a LFStup (inc. GIAR 204.2007.1, inc. MP __________), rispettivamente il 4 ottobre 2007 (e scarcerato il 26 ottobre 2007), in relazione alle ipotesi di reato di cui agli artt. 286, 139 e 160 CP, nonché infrazioni di vario tipo alla LCStr. (inc. GIAR 204.2007.4, inc. MP__________).

A __________ risulta notificata un’ulteriore promozione dell’accusa il 21 maggio 2007 per le ipotesi di reato di cui agli artt. 221 CP e 91, 95 LCStr (AI 2, inc. MP __________).

Gli altri incarti pendenti nei confronti di __________, sono stati aperti (di volta in volta) a seguito di un rapporto di polizia, rispettivamente di denunce, ma non risultano aver dato luogo (salvo errore) a estensioni formali dell’accusa (cfr. elenco atti inc. MP __________, __________) neppure nei due casi in cui i fatti sono stati oggetto di un interrogatorio davanti al Procuratore pubblico (cfr. verbale 24 ottobre 2007).

2.

I fatti oggetto dell’inchiesta relativa all’ultimo arresto sono sostanzialmente quelli menzionati nella promozione dell’accusa del 1 agosto 2008 (sfondamento della porta dell’appartamento di __________ e sottrazione di gioielli del valore di FRS 650.-), ritenuto che le motivazioni alla base dei fatti (prestiti precedenti dall’accusato a __________) e le modalità d’esecuzione (minacce di morte e strattonamenti, nonché ingiurie) non hanno trovato versioni concordanti tra accusato e presunta vittima (cfr., per tutti: AI 14 e 19 inc. MP __________).

L’inchiesta si è sostanzialmente svolta mediante audizioni dell’accusato e di __________ (due ciascuno) da parte della polizia (Rapporto d’inchiesta 11 agosto 2008, AI 13 inc. MP __________), una ulteriore audizione da parte del magistrato inquirente (sempre delle due parti coinvolte: AI 14 e 19, già citati), l’acquisizione della cartella clinica dell’accusato, nonché di alcuni altri documenti relativi alla richiesta d’asilo ed al casellario giudiziale estero (AI 18, 24, 25, 26, 27).

Va precisato, inoltre, che nessun atto istruttorio risulta effettuato (dopo quest’ultimo arresto) in relazione alle altre promozioni dell’accusa, rispettivamente agli altri incarti aperti, eccettuata l’acquisizione di copia degli atti relativi al casellario giudiziale all’inc. __________ (cfr. elenco atti dei vari incarti, doc. 3, inc. GIAR 204.2007.7).

Per completezza, va pure aggiunto che l’accusato ha affermato di essere stato in cella di contenimento per qualche tempo e assistito dal dott. __________ e il 22 agosto 2008 il magistrato inquirente ha ordinato il trasferimento al __________ (verbale 22 agosto 2008)”.

(GIAR 11.09.2008. inc. 204.2007.7)

2.

Con la suddetta decisione 11 settembre 2008 questo ufficio ha respinto due istanze di libertà provvisoria inoltrate con scritto non datato e pervenuto al Ministero pubblico il 2 settembre 2008 da __________ rispettivamente in data 5 settembre 2008 (e pervenuta al Ministero pubblico lunedì 9 settembre 2008) dal difensore, vista l’esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, di concreto pericolo di recidiva.

Nel seguito il Procuratore pubblico ha proceduto ad accertamenti/verifiche presso la __________ ed il __________ e ad una ulteriore verbalizzazione dell’accusato il 21 ottobre 2008, al termine della quale gli ha esteso l’accusa anche per titolo di furto in relazione ai fatti commessi il 22 giugno 2007 ed in relazione alla denuncia 22 novembre 2007 della __________ (inc. MP __________ e __________), di impedimento ad atti dell’autorità e violenza o minaccia contro funzionari, nonché ingiuria, in relazione alla denuncia/querela del __________ (inc. MP __________), nonché per estorsione, coazione, minaccia, danneggiamento e violenza o minaccia contro funzionari con riferimento a quanto avvenuto con __________ e successivamente presso il __________ (inc. MP __________).

In data 28 ottobre 2008 il magistrato inquirente ha disposto il deposito degli atti con scadenza al 14 novembre 2008, termine poi prorogato sino al 28 novembre 2008 su richiesta della difesa: la difesa ha inoltrato il 27 novembre 2008 un’istanza di complementi istruttori, parzialmente accolta dal Procuratore pubblico con decisione 9 dicembre 2008, cresciuta in giudicato. Il Procuratore pubblico è in attesa unicamente di precisazioni dal responsabile del negozio __________ (già sollecitato) in merito al furto addebitato all’accusato, complemento istruttorio richiesto dalla difesa ed accolto dal magistrato inquirente con decisione 9 dicembre 2008.

3.

Con istanza 31 dicembre 2008 (pervenuta a questo ufficio il 2 gennaio 2009 e subito trasmessa per competenza al Procuratore pubblico) __________, per il tramite del proprio legale, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Dopo aver censurato l’esistenza di un ““giuoco di squadra” fra il PG Balestra ed il PP Respini nell’offuscare il contesto immediato dell’episodio dell’arresto nel rendere non più possibili accertamenti assolutamente essenziali”, con la precisazione che “il resto sarà per l’arringa” – questioni quindi che esulano dall’istanza qui in discussione - la difesa, che non sembra contestare l’esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, sostiene che non sarebbero più dati “gli estremi per mantenere il __________ in carcere: pericolo di fuga, di collusione. Il processo potrà con tutta probabilità venire aver luogo senza alcun intoppo”, rilevato inoltre che comunque nulla si opporrebbe all’adozione di misure sostitutive, quali l’obbligo di presentarsi “con una certa regolarità alla polizia del luogo di residenza”. Da ultimo la difesa evidenzia la necessità di una misura ex art. 56 CP.

4.

Con preavviso del 5 gennaio 2009 (doc. 2, inc. GIAR 204.2007.8) il magistrato inquirente si oppone alla messa in libertà provvisoria di __________.

Dopo aver rinviato alla decisione 11 settembre 2008 di questo ufficio quo all’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato istante e precisato che l’istruttoria sarà chiusa a breve, il Procuratore pubblico sostiene l’esistenza di concreto pericolo di recidiva e di fuga.

Da ultimo, il magistrato inquirente rileva che il carcere preventivo sinora sofferto è sicuramente proporzionato, vista la gravità degli addebiti mossi all’accusato istante.

5.

In sede di osservazioni la difesa si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza, ribadendo che in concreto non sarebbero più dati né pericolo di fuga né pericolo di collusione.

Delle altre considerazioni, si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

6.

L’accusato detenuto, per il tramite del difensore, è certamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, trasmesso per posta il 5 gennaio 2009 (e ricevuto da questo ufficio il 7 gennaio 2009) è rispettoso dei termini di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza dell’accusato il 2 gennaio 2009), quindi tempestivo e ricevibile in ordine.

Il termine di cui all’art. 108 cpv. 2 CPP viene pertanto a scadere lunedì 9 gennaio 2009 (ex art. 20 cpv. 3 CPP).

7.

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

8.

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (comunque d’ufficio) nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

In proposito valgono le considerazioni già espresse da questo ufficio nella decisione 11 settembre 2008 e cioè:

“b)

Nel caso in esame, l’accusato riconosce la “sottrazione” dei gioielli, previo abbattimento della porta dell’appartamento di __________ che non voleva aprirgli ed aveva già chiamato la polizia (verbali __________ 4 agosto 2008 pag. 2 e 22 agosto 2008 pag. 4); aggiunge che il tutto sarebbe avvenuto per ottenere la restituzione di denaro che egli avrebbe dato a __________ in precedenza (AI 14, pag. 3). Dal canto suo, quest’ultima, afferma (sin dal primo verbale e anche in quello reso davanti al Procuratore pubblico in presenza del legale dell’accusato: AI 19, p. 5) di essere stata minacciata, prima e dopo l’abbattimento della porta, e di essere stata strattonata e presa per i capelli al momento in cui l’accusato avrebbe inteso prendere possesso dei gioielli e fino alla fuga; quanto al denaro “affidato” __________. afferma di aver sì ricevuto FRS 700.- qualche tempo prima, ma non per tenerli in deposito, bensì per vivere e per far fronte a spese di entrambi e di aver già detto a __________, nel pomeriggio e quando lui l’aveva raggiunta a __________ per chiederle denaro, di non averlo più a disposizione (circostanza riconosciuta anche dall’accusato: AI 14 pag. 3).

Ora, ritenuto che il credito vantato (anche qualora confermato) risulterebbe inferiore al valore di quanto “sottratto” (AI 14 p. 3 e 4; verbale __________ 4.8.2008, pag. 3), che __________ aveva già tentato di ottenere del denaro da __________ il pomeriggio precedente i fatti (ottenendo FRS 100.-), e che per entrare nell’appartamento egli ha abbattuto la porta dello stesso (vincendo così la resistenza di __________ che non intendeva lasciarlo entrare ed ha anche chiamato la polizia), si deve concludere per l’esistenza di sufficienti indizi di reato a carico dell’accusato per i reati ascritti (DTF 105 IV 29; DTF107 IV 107) anche senza considerare le affermazioni di __________ relative allo strattonamento ed alla presa per il collo (che, trattandosi di dichiarazioni testimoniali, costituiscono comunque degli indizi).

D’altro canto, la stessa difesa (verosimilmente partendo dal presupposto dell’assenza di uno scopo di illecito profitto) parla di derubricazione da rapina a coazione (ritenendo, quindi, che per quest’ultima ipotesi di reato sono presenti gravi indizi, se non addirittura accertamenti “definitivi”), coazione che è (o può essere) uno degli elementi oggettivi qualificanti la rapina (cfr. Nötigungshandlung in Basler Kommentar n. 11 e seguenti ad art. 140; S. Trechsel, Kurzkommentar, n. 16 ad art. 181 in relazione ai concorsi / assorbimenti).

c)

In conclusione, ed in virtù di quanto sopra esposto e richiamato, sufficienti indizi in relazione ai reati ascritti (rispettivamente in relazione alle subordinate ipotizzabili a dipendenza delle valutazioni definitive di competenza del merito) debbono essere ritenuti presenti nei confronti di __________.

A scanso di equivoci e fraintendimenti, si precisa che tale conclusione non corrisponde ad accertamento in questa sede della credibilità e del carattere probatorio delle dichiarazioni e dei comportamenti indicati, bensì unicamente accertamento che le ipotesi di reato sono fondate su elementi concreti che giustificano, ancora, l'inchiesta ed il suo eventuale seguito.”

Anche per quanto riguarda i reati oggetto di estensione dell’accusa sufficienti indizi di colpevolezza emergono dagli atti (denunce, verbali parti lese e testi), come pure dalle dichiarazioni dello stesso __________ (ad esempio per i furti di cui agli inc. MP __________ e __________; cfr. verb. PP 21.10.2008).

9.

Il magistrato inquirente ritiene dato un serio e concreto pericolo di recidiva, mentre che nell’istanza di libertà provvisoria e nelle osservazioni al preavviso tale questione neppure viene affrontata. In proposito valgono le considerazioni già espresse da questo ufficio nella decisione 11 settembre 2008:

“a)

A giustificazione del mantenimento della misura cautelare, il magistrato inquirente fa valere, soprattutto, l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva.

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005, 1P.750/2004; DTF 25.4.2006, 1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

b)

Va anche detto che la giurisprudenza è meno restrittiva in relazione all’esigenza della verosimiglianza (della prognosi negativa per l’applicazione della misura cautelare) allorquando si tratta di delitti violenti o di delitti di carattere sessuale, in virtù dell’importanza del rischio che corrono le vittime potenziali. In simili casi occorre tenere in debito conto lo stato psichico dell’accusato, la sua eventuale imprevedibilità e l’aggressività eventualmente manifestata (cfr. C. Murbach, M. Boquet, La détention provisoire au regard de la jurisprudence actuelle et du futur Code de procédure pénale suisse, in SJ 2007, pag. 1 ss., pag. 24).

c)

Nel caso in esame, e sulla base degli atti prodotti dal Ministero pubblico, più di un elemento concorre a rendere concreto il pericolo di recidiva.

I fatti di cui alla promozione d’accusa connessa con l’arresto del 31 luglio 2008 (e in parte ammessi) sono stati commessi da __________ mentre era oggetto d’inchiesta per numerosi reati e in stato di libertà provvisoria; di conseguenza non si può dedurre da tale constatazione che l’esistenza di un procedimento abbia, sull’accusato, un effetto deterrente. Questa constatazione depone, già di per sé, a favore dell’esistenza di un pericolo di recidiva (N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. ed. 2004, n. 701b).

A ciò si aggiungono le modalità soggettive mediante le quali __________ avrebbe operato nell'ambito di quanto é oggetto dell’inchiesta relativa ai fatti del 30/31 luglio 2008 (poco dopo le dimissioni dalla __________ presso la quale era volontariamente ricoverato in relazione ad “abuso di cocaina e alcool” - AI 18 -, dove sembra volesse essere ancora ricoverato il giorno prima dei fatti “per una cura disintossicante” - verbale __________ 22 agosto 2008, p. 3 -, nonché in situazione di presumibile ulteriore abuso etilico - idem, p. 4; AI 1, pag. 3: 1,3 ./. al test dell’alito alcune ore dopo i fatti) e le modalità oggettive di commissione dei reati ascritti (gravi, anche per la determinazione e la violenza - foss’anche ancora solo contro le cose - manifestata e indipendentemente dagli importi in gioco; DTF 1P.750/2004; non dimenticando che la presunta vittima aveva già comunicato all'accusato nel pomeriggio precedente i fatti di non avere denaro a disposizione, come indicato al cons. 9b della presente), il pericolo di recidiva appare concreto (si veda, per tutti: M. Luvini, in Rep 1989, pag. 287 ss, 294/295 e note da 43 a 48).

Da ultimo, occorre anche considerare che la situazione di precarietà e disagio personale ed economico in cui versa l’accusato non sembra destinata a modificarsi a breve (e non sarebbe inopportuno chiedersi se non debba essere valutata la possibilità di adozione di qualche misura; art. 56 cpv. 1 lett. a CP).”

Del resto, non va dimenticato che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare ad oltranza il processo (cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 29, nonché G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ad 2357).

10.

Constatata la presenza di una delle condizioni alternative che, in uno con l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, possono giustificare il mantenimento del carcere preventivo, non è necessario analizzare se nella fattispecie sia pure dato concreto pericolo di fuga, così come sostenuto dal magistrato inquirente, peraltro in maniera piuttosto generica, e meglio facendo riferimento unicamente alla cittadinanza straniera di __________ ed alla circostanza che la procedura ricorsuale in materia di asilo è tuttora pendente (e ciò seppure, già nella decisione 11 settembre 2008 questo ufficio aveva già evidenziato che “il semplice riferimento alla cittadinanza straniera e alla procedura d’asilo pendente appare d’acchito insufficiente, se non ci si confronta con il possibile esito della procedura e, soprattutto con il fatto che l’accusato è già stato posto in libertà provvisoria due volte e la prima in relazione ad un’inchiesta per reati estremamente gravi”).

11.

In conclusione, in capo a ____________________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto pericolo di recidiva che giustificano il mantenimento della detenzione preventiva.

Quanto al principio di proporzionalità, in materia di detenzione cautelare questo deve essere analizzato da angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e della pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il principio di proporzionalità per rapporto alla durata del carcere preventivo sin qui sofferto (e presumibilmente ancora da soffrire) è rispettato: l'accusato è in carcere dal 31 luglio 2008, l'inchiesta è ormai in fase conclusiva e il rischio di pena in caso di condanna è superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e ancora da soffrire. In proposito, questo ufficio nella decisione 11 settembre 2008 aveva evidenziato rispetto del principio di proporzionalità anche in caso fosse ritenuto unicamente il reato di coazione, poiché in un caso relativamente recente è stata erogata una pena di otto mesi, quale pena totalmente aggiuntiva ad una precedente, in relazione ad una condanna per coazione - ai fini della consegna di FRS 700.-- e contravvenzione alla LFStup, nonché detenzione di arma bianca (cfr. Assise correzionali Lugano, 6 giugno 2007, 72.2007.41), ciò che certo non costituiva, come erroneamente sostenuto dalla difesa, un “suggerimento” del GIAR alla Corte. Giova inoltre ricordare che nei confronti di __________ è stata promossa l’accusa anche per altri reati.

Nel contempo l'inchiesta è proceduta nel rispetto del principio di celerità, né sono ravvisabili tempi morti di durata eccessiva tali da mettere in discussione la legalità della detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C., 1S.3/2005).

Resta in ogni caso sottinteso l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

12.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di ____________________ a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge menzionati, in particolare gli artt. 95, 96, 102, 107, 108, 284 CPP,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria 31 dicembre 2008/2 gennaio 2009 è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione a:

                                                                                  giudice Ursula Züblin

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