Incarto n. INC.2006.7003
Lugano 15 luglio 2008
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza presentata il 4 luglio 2008 al Ministero pubblico (e trasmessa a questo Ufficio in data 8/9 luglio 2008) da
__________ (patr. dall’avv. __________)
intesa ad ottenere - nel procedimento penale a carico dell’istante di cui all'ACC __________ dell’__________ - la revoca della misura sostitutiva dell’arresto, consistente nel deposito del suo passaporto svizzero, decisa il 16 marzo 2006 dal Procuratore pubblico al momento della sua messa in libertà provvisoria;
visto lo scritto 8/9 luglio del Procuratore pubblico che non si oppone all’istanza considerato il lungo tempo trascorso e considerato che in data 31 agosto 2006 il Procuratore pubblico ha già restituito all’accusato la carta d’identità;
visto lo scritto 11 luglio 2008 della Presidente del Tribunale penale cantonale che osserva come il 31 agosto 2006 il Procuratore pubblico abbia già proceduto alla restituzione della carta d’identità dell’accusato e comunica che il passaporto di __________ si trova presso gli uffici del Tribunale penale cantonale, la cui cancelleria potrà provvedere alla restituzione del documento;
letti ed esaminati gli atti messi a disposizione di questo giudice di cui all'incarto ACC __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 15 febbraio 2006 siccome accusato dei reati di appropriazione indebita, truffa e falsità in documenti; il Procuratore pubblico ha chiesto la conferma dell’arresto visti i gravi indizi di reato e considerata la presenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove; questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato il 16 febbraio 2006 per i motivi esposti dal Procuratore pubblico (Inc. GIAR 70.2006.1, doc. 4);
- __________ è stato posto in libertà provvisoria dal Procuratore pubblico il 16 marzo 2006, condizionata al deposito del passaporto e della carta d’identità, quest’ultimo documento è poi stato ridato all’accusato in occasione del verbale PP del 31 agosto 2006;
l’__________ il Procuratore pubblico, ritenuto raggiunto lo scopo dell’istruzione, ha rinviato l’accusato a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona per titolo di ripetuta truffa, ripetuta falsità in documenti, ripetuta soppressione di documenti; tra gli oggetti sequestrati è elencato il passaporto n° __________ (Inc. GIAR 70.2006.1, doc. 5);
con l’istanza in discussione __________, ritenuto inesistente il pericolo di fuga, chiede la restituzione del proprio passaporto al fine di poter rendere visita alla sorella della convivente defunta, in __________;
il pericolo di fuga, per giustificare la detenzione preventiva o l’applicazione di una misura sostitutiva dell’arresto, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
stante la situazione attuale dell’accusato, le circostanze personali, ed il passare del tempo, con il processo non ancora aggiornato, nonché il fatto che l’arresto dell’accusato era stato chiesto dal Procuratore pubblico e mantenuto da questo giudice unicamente per i bisogni dell’istruzione e per il pericolo di collusione e che la decisione del Procuratore pubblico di trattenere i documenti d’identità dell’accusato non è motivata – il magistrato ha peraltro già riconsegnato da tempo all’accusato la carta d’identità –, si conclude che il mantenimento della misura sostitutiva dell’arresto appare ledere in maniera preponderante la libertà di movimento dell’accusato, limitazione che non è giustificata e che anche il Procuratore pubblico non ritiene più tale: appare infatti altamente verosimile che l’accusato, cittadino svizzero, non intenda sottrarsi al processo a seguito dell’atto d’accusa di cui sopra;
di conseguenza, visto quanto sopra, si giustifica l’accoglimento dell’istanza e la revoca della misura sostitutiva dell’arresto del deposito del passaporto; la restituzione del documento avverrà per il tramite della Cancelleria del Tribunale penale cantonale, dove si trova attualmente il documento, vista la disponibilità dimostrata dalla Presidente del Tribunale.
Per questi motivi,
visti i citati articoli di legge, in particolare gli art. 96 e 108 cpv. 3 CPP,
decide:
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la misura sostitutiva dell’arresto, consistente nel deposito del passaporto __________ di __________, è revocata: il documento verrà riconsegnato all’accusato per il tramite della Cancelleria del Tribunale penale cantonale.
2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro 10 giorni dall’intimazione.
Intimazione a:
giudice Claudia Solcà