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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 13.10.2006 INC.2006.5007

13 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·4,922 parole·~25 min·3

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria Violazione del principio della celerità e proporzionalità Mancanza di motivi di interesse pubblico

Testo integrale

Incarto n. INC.2006.5007

Lugano 13 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Claudia Solcà

              sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata personalmente il 30 settembre/4 ottobre 2006 da

__________

trasmessa a questo giudice ai sensi dell’art. 108 cpv. 3 CPP;

visti:

-   lo scritto 4/5 ottobre 2006 del Presidente della Corte delle Assise correzionali, il quale sull’istanza si rimette al giudizio di questo giudice e comunica di avere indetto il pubblico dibattimento nei confronti dell’istante per i giorni 7 e 8 novembre 2006, ossia entro il termine della carcerazione preventiva;

-   lo scritto 5/6 ottobre 2006 del Procuratore pubblico il quale richiama le motivazioni espresse con il preavviso negativo 23 giugno 2006 e con istanza di proroga del carcere preventivo del 17 luglio 2006 e si rimette al “prudente giudizio” di questo giudice, mentre che la difesa non ha presentato osservazioni;

-   l’incarto TPC n° __________ di cui all’atto d’accusa __________ del __________;

ritenuto

in fatto:

A.

Per quanto riguarda i fatti si può, in parte, far riferimento a quanto riportato nella decisione di proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ del 31 luglio 2006 (Inc. GIAR 2006.5004) con la quale – constatata l’esistenza di gravi indizi di reato e pericolo di fuga, nonché ancora rispettati i principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) – era stata parzialmente accolta (un mese e cioè sino al 3 settembre 2006 invece dei due mesi richiesti) una richiesta di proroga del carcere preventivo formulata dal PP:

-                        __________ è stato arrestato il 3 febbraio 2006 dalla Polizia cantonale su ordine d’arresto di stessa data del PP per titolo di ripetuta truffa, subordinatamente ricettazione; con la richiesta di conferma dell’arresto 4 febbraio 2006 il magistrato inquirente ha promosso a __________ l’accusa per titolo di truffa, “per avere, a __________, __________ ed altre imprecisate località, nel corso della seconda metà del 2005, agendo in correità con __________ e __________ e terzi non ancora identificati, ingannato con astuzia diversi commercianti affermando cose false e dissimulando cose vere, inducendoli in tal modo ad atti pregiudizievoli al loro patrimonio e meglio, per avere, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, acquistato a nome della __________ diversa merce presso diversi commercianti per almeto complessivi € 75'000.- sottacendo l’assenza di una volontà di ottemperare all’esecuzione dei contratti ed inducendo in tal modo i commercianti a consegnare merce per almeno complessivi € 75'000.-“ (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 1);

il 4 febbraio 2006 questo giudice ha confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione – per identificare i correi e l’ampiezza della truffa e per pericolo di collusione con essi – e per il pericolo di fuga, essendo cittadino __________ senza legami con la __________ e per pericolo di recidiva visti i precedenti penali (Inc. GIAR 50.2006.1, doc. 3);

in data 26 giugno 2006, constatata l’esistenza di gravi indizi di reato – l’inchiesta ha permesso di stabilire seri e concreti indizi di colpevolezza a carico dell’accusato, relativi ad un suo coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dallo stesso e correi tra settembre 2005 e febbraio 2006 in danno di vittime in __________ ed all__________, con un indebito profitto stimato in oltre CHF 300'000.- – , concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità, è stata respinta un’istanza di libertà provvisoria presentata direttamente dall’accusato il 18/21 giugno 2006 (Inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4);”

B.

Con istanza di proroga del carcere preventivo 17 luglio 2006 il magistrato inquirente chiedeva la proroga di due mesi della carcerazione cui era astretto l’accusato sostanzialmente per permettere di istruire le ulteriori fattispecie truffaldine emerse dall’estratto UEF aggiornato al 13 luglio 2006 (“sarà necessario inoltre, sulla base di quanto più sopra espresso procedere all’identificazione dei creditori precedenti, interpellarli e reperire la documentazione atta a comprovare la fattispecie della truffa. Occorrerà poi procedere ad ulteriori verbali di interrogatorio dell’accusato e del correo ed alla contestazione agli stessi della documentazione richiesta alle ulteriori parti lese concernenti le ulteriori risultanze UEF... Dopo l’espletamento di dette incombenze occorrerà procedere alla formalità del deposito degli atti ed alla chiusura con l’emissione dell’Atto d’accusa. Si segnala che benché __________ ed il suo legale abbiano rinunciato alla formalità del deposito atti, è altrettanto vero che le nuove risultanze e la nuova documentazione deve ancora essergli contestata” (Istanza di proroga del carcere preventivo 17 luglio 2006, Inc. GIAR 50.2006.4, doc. 1, p. 3 e 4).

Con svariati ordini del 20 e 21 luglio 2006 il PP ha provveduto a richiedere alla __________, alla __________ (per la __________), all’__________, alla __________ (per la __________), alla __________, e alla __________ (per la __________, __________) la documentazione inerente i contatti commerciali avuti da queste società, o da società loro rappresentate, con la __________; tutte le società interpellate hanno fornito la documentazione richiesta entro il 31 luglio 2006 (la __________ e l’__________ il 21.07.06; la __________ e la __________ il 26.07.06 la __________ il 27.07.06 e la __________ il 31.07.06).

Tutto ciò avveniva senza informare questo giudice del compimento degli atti istruttori summenzionati che, in data 31 luglio 2006, ha parzialmente accolto l’istanza di proroga del carcere preventivo asserendo che:

                  “la durata della proroga richiesta non è quindi del tutto rispettosa del principio di proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono eccessivi, tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere sostanzialmente con l’acquisizione di documentazione presso un __________ di __________ (che dire della PP dovrebbe già essere stata chiesta il 17 luglio scorso), presso una ditta di trasporti a __________ e presso la __________ (anche in questi due casi il PP avrà nel frattempo, dal 13 luglio ad oggi, sicuramente già provveduto perlomeno alla richiesta della documentazione a sostegno dei crediti vantati nei confronti della __________), all’eventuale interrogatorio di rappresentati di questi creditori ed alla contestazione di queste risultanze all’accusato e correi – e del tempo necessario per procedere con il deposito atti (a cui peraltro l’accusato e correi pare abbiano già rinunciato, anche se nulla si sà delle parti civili), per cui un mese di proroga appare più che sufficiente per terminare l’inchiesta come suesposto, ciò considerata l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e della presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo.

Nulla di rilevante per l’inchiesta è avvenuto sino al 10 agosto 2006 quando il magistrato inquirente ha poi proceduto a contestare all’accusato le ultime risultanze istruttorie (già tutte acquisite agli atti al 31 luglio 2006) a verbale, al termine del quale accusato e difensore hanno nuovamente rinunciato al deposito degli atti (cosa peraltro già avvenuta a verbale d’interrogatorio 11 luglio 2006, AI 7 dei verbali __________) informando il PP di non avere nuove prove da notificare o da far assumere e invitando il magistrato inquirente a procedere con l’emissione dell’atto d’accusa.

Vale la pena, a questo proposito, osservare che il correo __________ ha, pure lui, rinunciato al deposito atti a verbale 10 agosto 2006, (cfr. AI 17 verbali __________, inc. MP __________), mentre che il correo Bettosini già vi aveva rinunciato con lettera 10 luglio 2006 del suo difensore, (cfr. AI 44 inc. MP __________) benché sia stato posteriormente nuovamente interrogato in data 17 luglio 2006 (cfr. AI 9, verbali __________, inc. MP __________).

La chiusura dell’istruzione formale è però stata notificata all’istante ed ai due correi (AI 46 per __________, inc. MP __________ e AI 52 per __________, inc. MP __________) soltanto il 31 agosto successivo (AI 61) mentre che l’atto d’accusa inviato alla Corte delle Assise correzionali di __________ porta la data del __________.

C.

Il 3 ottobre 2006 __________, con l’istanza in discussione, presentata personalmente e giunta a questo ufficio il 4 ottobre 2006, chiede di essere posto in libertà provvisoria in quanto, dopo avere ricevuto la chiusura dell’istruzione formale 31 agosto 2006, non avrebbe ancora ricevuto l’atto d’accusa, sarebbero quindi decaduti i termini di legge per la carcerazione preventiva. __________ solleva poi il problema della “sproporzionalità del carcere preventivo” in rapporto con la possibile pena che potrebbe essergli inflitta in caso di condanna. (Inc. GIAR 50.2006.7, doc. 1).

D.

Il magistrato inquirente, con lettera 5/6 ottobre 2006 (Inc. GIAR 50.2006.7, doc. 4) comunica “di rinunciare a presentare osservazioni dettagliate in merito all’istanza in esame, richiamando nel contempo le motivazioni già espresse con preavviso negativo del 23 giugno 2006 e con istanza di proroga del carcere preventivo del 17 luglio 2006” rimettendosi al prudente giudizio di questo giudice.

E.

Il Presidente della Corte delle Assise correzionali, con lettera 4/5 ottobre 2006 (Inc. GIAR 50.2006.7, doc. 3) comunica di avere indetto il pubblico dibattimento per i giorni 7/8 novembre 2006, ossia entro i termini ex art. 102 cpv. 3 e 230 cpv. 1 CPP, mentre che la difesa non ha presentato osservazioni.

In diritto:

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

2.

Ricordato che dopo l'emanazione dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga, pericolo di recidiva e proporzionalità).

3.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

La legge impone a tutte le autorità di evitare detenzioni preventive inutilmente protratte. Allo scopo esse devono agire uniformandosi al principio di celerità e di proporzionalità. Il principio di celerità impone anche, se non soprattutto, che siano condotte le indagini in modo sollecito (v. anche art. 176 cpv. 3 CPP).  Il rispetto di questo criterio si valuta in concreto, tenendo conto della complessità del caso, del comportamento dell’accusato e di quello dell’autorità, considerando perciò la natura e le circostanze della causa (Corte europea in re Foti e altri, Seria A, n. 56; DTF 107 Ib 160). Esso può dunque essere violato quando la durata della detenzione preventiva è causata dalla lentezza dell’istruzione, che può rendere sproporzionata la durata del carcere preventivo (DTF 107 Ia 257; STF 29.10.1987 in Sjur 1988, pp. 284-285). L’indagine va condotta con particolare diligenza in presenza di un accusato detenuto (Corte europea in re Stoegmueller, Serie A c. Austria, n. 9, p. 40; Corte europea in re Toth, Serie A, n. 224, p. 18). Il principio di celerità non è necessariamente leso se l’accusato non viene interrogato per un certo tempo, mentre l’inchiesta prosegue segnatamente nei confronti di altri prevenuti. La massima di celerità non impedisce dunque all’autorità di investigare con la dovuta attenzione: essa deve però usare tutta la diligenza necessaria per non superare i tempi normalmente richiesti dalla difficoltà del caso concreto (Corte europea in re Tomasi, Serie A, n. 241-A, p. 39; GAAC 59, 118). Il legislatore non ha ritenuto necessario introdurre un termine temporale assoluto oltre il quale la carcerazione non può mai protrarsi, l’unico limite temporale invalicabile, imposto dalla giurisprudenza, è costituito dalla durata della pena presumibile nella singola fattispecie (DTF 107 Ia 258). Si tratta, in sostanza, di un’applicazione del principio di proporzionalità: tanto più grave è il reato, tanto maggiore è la pena prevedibile e più lunga la possibile detenzione preventiva. Questa giurisprudenza è stata invero criticata siccome il giudice del merito vede ristretto, in pratica, il suo potere d’apprezzamento nella commisurazione della pena (cfr. Trechsel I, p. 262). D’altra parte, se non si permettesse di valutare la probabile entità della pena, non resterebbe che riferirsi alla pena edittale (ordinariamente maggiore di quella poi irrogata) quale limite temporale della carcerazione preventiva. Né si deve dimenticare che la verosimile durata della pena da espiare (invero difficile da determinare) costituisce comunque solo un limite massimo, non una giustificazione a sé stante della detenzione cautelare, che presuppone invece il perdurare delle ragioni che consentono l’arresto.

(Rusca, Salmina, Verda, ad art. 102 cpv. 1 n° 1, 3, 4, 5).

L’art. 102 cpv. 3 CPP prevede una proroga ope legis per l’emissione dell’atto d’accusa e l’aggiornamento del dibattimento. È la decisione di chiusura (art. 197 CPP) a costituire la conclusione dell’istruzione formale, che fa scattare i termini previsti da questa norma. Il carcere preventivo viene infatti prorogato ope legis per il tempo necessario alle successive incombenze del PP e del Presidente della Corte. Entro 30 giorni il PP deve formulare il decreto o l’atto d’accusa oppure abbandonare il procedimento. Durante tale lasso di tempo la detenzione preventiva è dunque automaticamente prorogata, fino all’emanazione della decisione del PP. A sua volta l’emanazione dell’atto d’accusa farà decorrere un nuovo termine di proroga ope legis di 40 giorni per l’aggiornamento del dibattimento alle Assise correzionali (art. 230 CPP). Questi termini sono imperativi. La loro decorrenza senza proroga comporta quindi la necessità di scarcerare l’accusato.

La protrazione automatica del carcere preventivo, in caso di rinvio alle assise correzionali fino ad un massimo di 70 giorni (art. 102 cpv. 3, 198 cpv. 1 e 230 cpv. 1 e 2 CPP) dalla chiusura dell’istruzione formale ha suscitato ampia discussione in sede commissionale, per il pericolo di una protrazione eccessiva della carcerazione preventiva (Rapporto I, p. 42); il favor libertatis dell’art. 95 CPP, l’obbligo di verificare in ogni momento le possibilità di scarcerazione (art. 96 e 107 CPP), la possibilità di chiedere in ogni tempo la libertà provvisoria (art. 107 cpv. 1 CPP) e l’applicazione del criterio di proporzionalità e di celerità (art. 102 cpv. 2 e 176 cpv. 3 CPP) dovrebbero però mitigare il rigore formale di tale situazione. Durante i periodi di proroga ope legis il magistrato competente non necessita di proroghe per far durare la detenzione, ma egli deve comunque esaminare d’ufficio l’opportunità della detenzione e la sua eventuale sostituibilità con misure meno incisive (artt. 96 e 107 cpv. 2 CPP), ritenuta anche la facoltà dell’accusato di chiedere la scarcerazione e rinnovare in ogni tempo la relativa istanza (art. 107 cpv. 1). Anche in questo ambito vale inoltre il principio di celerità.

(Rusca, Salmina, Verda, ad art. 102 cpv. 3 n° 16 e 20).

4.

Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare quanto riportato nella decisione 26 giugno 2006 con la quale questo giudice ha respinto l’istanza di libertà provvisoria presentata dall’accusato (Inc. GIAR 50.2006.3, doc. 4, n° 3):

               “L’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ relativi ad un suo coinvolgimento nelle ripetute truffe commesse dall’istante e correi tra settembre 2005 e febbraio 2006 a __________, __________ ed in altre località della __________ con vittime anche all’estero e con un indebito profitto di oltre CHF 300'000.-, oggetto del procedimento penale.

A questo proposito basti ricordare le dichiarazioni dell’accusato rese al magistrato inquirente, in presenza del proprio patrocinatore, in data 15 marzo 2006 (AI 14, p. 1 e 2): “Dopo aver parlato con il mio avvocato ammetto la truffa da me perpetrata insieme a __________. Effettivamente il nome di __________ e di __________ è stato da me usato per coprire la nostra attività truffaldina, mia e di __________ e quindi per comodo. Avevo già dichiarato di aver usato il nome di __________ in quanto non ero sicuro che la __________ pagasse la fornitura della merce che ordinava. In realtà io sapevo perfettamente che all’ordinazione ed alla fornitura non sarebbe seguito alcun pagamento mentre che la merce fornita sarebbe stata venduta e l’incasso diviso tra me e __________ in ragione di metà ciascuno. ...Le ordinazioni della merce venivano timbrate con il timbro della __________ e quelle fatte da me venivano da me firmate con il falso nome di __________ Non mi ricordo se ho firmato ordinazioni di merce anche a nome di __________. Per la merce da me venduta in__________ ero io stesso che provvedevo a fare delle false fatture a nome della __________ con l’indicazione di un costo inferiore per diminuire le spese di sdoganamento. Ero io che le preparavo e firmavo. ...Confermo di aver dato la fotocopia della carte d’identità a nome di __________ a __________ per far passare questa persona quale titolare della __________. Preciso che __________ è una persona esistente ma che non ha niente a che fare con la __________. La fotocopia della carta d’identità mi era stata data da __________ per motivi commerciali non inerenti alla __________ non c’entra nulla con l’agire truffaldino della __________”; e ancora che “L’accordo tra me e __________ era che quanto incassato dalle vendite della merce, sarebbe stato suddiviso nella misura del 50% tra me e lui indipendentemente da chi aveva proceduto alle trattative per l’acquisto o per la vendita della merce” (Verbale PP del 12 aprile 2006, AI 18, p. 1).

Per quanto riguarda la mancata volontà di pagare i fornitori fanno inoltre stato una totale mancanza di contabilità (le perquisizioni presso gli uffici della ditta hanno riscontrato questa “anomalia”) e la rivendita sottocosto della merce ordinata il più celermente possibile.”

5.

Per quanto riguarda il perdurare dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di fuga in connessione con il rispetto dei principi di proporzionalità (espressamente sollevato dall’istante) e celerità, il PP è del tutto silente nelle proprie osservazioni, non bastando a questo proposito il semplice rinvio al preavviso negativo e all’istanza di proroga del carcere preventivo degli ormai lontani 23 giugno e 17 luglio 2006 (né tantomeno tali elementi emergono in modo evidente dagli atti), ciò malgrado le conclusioni di questo giudice formulate nella decisione di proroga del carcere preventivo 31 luglio 2006 per quanto riguarda il rispetto dei principi di proporzionalità e celerità.

la durata della proroga richiesta, visto quanto detto sopra, non è quindi del tutto rispettosa del principio di proporzionalità: i due mesi richiesti appaiono eccessivi, tenuto conto degli atti istruttori ancora da compiere – considerato che si tratta di procedere sostanzialmente con l’acquisizione di documentazione presso un __________ (che dire della PP dovrebbe già essere stata chiesta il 17 luglio scorso), presso una ditta di trasporti a __________ e presso la __________ (anche in questi due casi il PP avrà nel frattempo, dal 13 luglio ad oggi, sicuramente già provveduto, perlomeno, alla richiesta della documentazione a sostegno dei crediti vantati nei confronti della __________), all’eventuale interrogatorio di rappresentati di questi creditori ed alla contestazione di queste risultanze all’accusato e correi – e del tempo necessario per procedere con il deposito atti (a cui peraltro l’accusato e correi pare abbiano già rinunciato, anche se nulla si sa delle eventuali parti civili), per cui un mese di proroga appare più che sufficiente per terminare l’inchiesta come suesposto, ciò considerata l’oggettiva gravità dei reati imputati all’accusato e la presumibile pena detentiva che gli verrebbe inflitta in caso di condanna, considerato il carcere preventivo già sofferto ed ancora da soffrire prima del pubblico dibattimento con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva, quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo (ulteriori ritardi nell’istruzione formale potrebbero non più permettere una tale valutazione di rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, con le conseguenze che si possono ben immaginare);

Come detto già il 31 luglio 2006 questo giudice, constatata esistenza del pericolo di fuga e ritenendo ancora rispettati i principi di proporzionalità e celerità, aveva accordato una proroga di un mese della detenzione preventiva a cui era astretto __________ per permettere l’acquisizione della documentazione presso tre possibili parti lese, la contestazione di tali risultanze all’accusato e per procedere con il deposito atti – tutto ciò senza essere informato dal magistrato inquirente che, al 31 luglio 2006, già era stata acquisita agli atti tutta la documentazione richiesta alle parti lese – ma con un chiaro riferimento al rispetto del principio di celerità e con l’avvertimento esplicito che ulteriori ritardi nell’istruzione formale avrebbero potuto non più permettere una valutazione positiva a proposito del rispetto dei principi di proporzionalità e celerità, “con le conseguenze che si possono ben immaginare” (decisione di proroga 31 luglio 2006, p. 7).

Dagli atti ora a disposizione emerge che al 31 luglio 2006, l’unica, per così dire, necessità istruttoria ancora esistente, prima di procedere con il deposito atti e con la chiusura, era il verbale dell’accusato, allestito inspiegabilmente soltanto il 10 agosto 2006 (AI 12, verbali __________).

Il fatto che l’accusato, al termine di quel verbale, abbia espressamente rinunciato al deposito degli ulteriori atti istruttori raccolti non è stata che la conferma di quanto già dichiarato a verbale 11 luglio 2006, p. 4 (AI 7, verbali __________): “La difesa di __________ con l’assenso di quest’ultimo, è d’accordo a che la PP acquisisca agli atti la documentazione presso l’ufficio esecuzioni. Ha preso atto delle domande di complemento presentate da __________ e dal suo difensore in merito all’infrazione alla LF sugli stupefacenti concernenti il solo __________ Ha preso atto che la PP ha provveduto a chiedere alle compagnie di telefonia, gli accertamenti necessari. Ciò posto si dichiara d’accordo di rinunciare al deposito degli atti non avendo domande di complemento da proporre. È d’accordo che la documentazione che verrà acquisita venga messa agli atti senza ulteriori formalità”.

Questo per dire che il magistrato inquirente era ben informato delle intenzioni dell’accusato e del suo patrocinatore di volere chiudere il più presto possibile il procedimento penale, tanto da acconsentire a rinunciare al deposito degli atti (dall’11 luglio 2006), nonché degli avvertimenti di questo giudice in merito alle possibili conseguenze di ritardi ingiustificati nella conduzione del procedimento (dal 31 luglio 2006).

Ciò malgrado il PP ha inspiegabilmente atteso (omettendo di esprimersi in merito in sede di osservazioni) sino al 31 agosto 2006 per comunicare alle parti la chiusura dell’istruzione formale, senza che nei 21 giorni intercorsi tra l’ultimo verbale dell’accusato e la comunicazione di chiusura avvenisse alcunché, né nel procedimento aperto nei confronti dell’istante né peraltro in quello dei correi (per il correo __________, l’ultimo atto istruttorio di rilievo è il verbale 10 agosto 2006, nel quale a sua volta rinuncia al deposito degli atti, cfr. AI 17 verbali __________, inc. MP__________, mentre che per il correo __________, l’ultimo verbale d’interrogatorio risale al 17 luglio 2006 e il difensore, con lettera 10 luglio 2006, aveva già comunicato la rinuncia al deposito atti, non avendo per di più complementi istruttori da chiedere, cfr. AI 10, verbali __________, e AI 44, inc. MP __________).

Non vi è chi non veda che in caso di mancanza di complementi istruttori richiesti dalle parti, o in presenza di rinuncia al termine per il deposito degli atti, il magistrato inquirente è richiamato a procedere indilatamente con gli incombenti che la procedura gli impone, soprattutto quando l’accusato si trova in detenzione preventiva.

Il magistrato inquirente ha quindi lasciato trascorrere il tempo concesso con la proroga 31 luglio 2006, malgrado il chiaro invito a procedere indilatamente di questo giudice e malgrado i motivi per cui la proroga era stata concessa, almeno dal 10 agosto 2006, non sussistessero più; non va poi dimenticato che ha inoltre ancora atteso che trascorresse tutto il termine di proroga ope legis dell’art. 198 cpv. 1 CPP prima di deferire, con atto d’accusa 29 settembre 2006, __________ davanti alla Corte delle Assise correzionali di __________, quando l’atto d’accusa, almeno per quanto riguarda l’accusato qui istante, non richiedeva impegno particolare, essendo praticamente stato ripreso dal rapporto di Polizia 14 giugno 2006, con la sola aggiunta degli elementi emersi successivamente alla consegna del rapporto da parte della Polizia cantonale.

Visto quanto precedere non si può che concludere per una violazione del principio di celerità.

Anche il pericolo di fuga, per così dire unico motivo d’interesse pubblico presente al momento della proroga del 31 luglio 2006, con il trascorrere del tempo appare sempre meno concreto.

Solo la Corte potrà determinarsi sulla commisurazione ed esecuzione della pena e sulla valutazione dei precedenti penali italiani, ma non si può non constatare come, per la possibile sanzione dei fatti dell’attuale procedimento penale, il carcere preventivo sofferto è già al limite.

In effetti __________ si trova attualmente in detenzione da oltre 8 mesi e, anche in caso di condanna a pena da espiare – eventualità da analizzare sebbene i precedenti penali __________ siano lontani nel tempo e non emergendo dagli atti se l’accusato abbia o meno scontato pene detentive ferme in __________ negli ultimi 5 anni prima dei fatti imputatigli (cfr. verbale di Polizia 7 febbraio 2006 in cui l’accusato afferma di avere scontato una pena detentiva a __________ per una condanna di 7 o 8 anni fa, ma senza precisare quando, precisazione neppure avanzata dal magistrato inquirente nella sua istanza di proroga del carcere preventivo 17 luglio 2006, p. 4, quando asserisce che la presumibile pena detentiva sarà di lunga durata e comunque da espiare) – il carcere preventivo sofferto è di una certa importanza, con la conseguenza che l’accusato potrebbe a questo punto preferire presentarsi al processo, dove far valere le proprie ragioni, vista la probabilità di non dovere più far rientro in carcere o farvi rientro per breve tempo.

Per gli stessi motivi anche il principio di proporzionalità non appare più rispettato, malgrado la celerità del Presidente della Corte nell’indire il pubblico dibattimento.

D’altronde lo stesso PP, rimettendosi al prudente giudizio di questo giudice, invece di chiedere esplicitamente reiezione dell’istanza, non fa che confermare le conclusioni sopra esposte.

In effetti compito di questo giudice – malgrado ci si trovi in uno stadio successivo all’atto d’accusa anche se non si tratta di ordinare un arresto bensì di decidere su di un’istanza di libertà provvisoria – è quello di esaminare legalità e proporzionalità del mantenimento di un arresto ordinato a suo tempo dal PP, e non quello di agire d’ufficio in sua vece. Non solo il PP, nelle sue osservazioni, è totalmente silente sul perdurare dei motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento dello stato di detenzione cui è astretto __________, ma non si esprime neppure sull’asserita violazione del principio di proporzionalità, fatta esplicitamente valere dall’accusato, e sul perché abbia atteso quasi due mesi per allestire ed inviare al tribunale il rinvio a giudizio, malgrado rinuncia delle parti al deposito degli atti risalente a fine luglio/inizio agosto 2006.

In virtù di quanto detto sopra, l’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve quindi essere accolta, ritenuto che la sola esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a suo carico, non può giustificare il perdurare della sua carcerazione, facendo difetto le condizioni di cui all’art. 95 cpv. 2 CPP e 102 cpv. 1 CPP, con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è accolta, di conseguenza __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Intimazione (anticipata via fax), con le osservazioni presentate dalle parti:

                                                                                 giudice Claudia Solcà

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