Incarto n. INC.2006.49802
Lugano 30 aprile 2007
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il 13 aprile 2007 dal
Procuratore pubblico Moreno Capella, MP Lugano
nei confronti di
__________, attualmente c/o Carcere giudiziario La Farera, Lugano (rappr. dall'avv. __________)
accusato di infrazione aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 e 19a LStup) e lesioni semplici (art. 123 CP),
visto lo scritto 26 aprile 2007 del PP con il quale, su richiesta di questo giudice, viene aggiornato l’incarto penale;
visti gli scritti 26 aprile 2007 e 27 aprile 2007 dalla difesa che aderisce all’istanza di proroga 13 aprile 2007 del magistrato inquirente;
visti gli incarti MP __________, __________ relativi al procedimento penale contro __________ e, parzialmente (elenco atti, classeur verbali di Polizia provvisori e verbali PP di cui agli AI 121, 122, 148 e 154), l’inc. __________ relativo al procedimento penale contro __________ (correo di __________);
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 4 novembre 2006 dalla Polizia cantonale per titolo di lesioni gravi e aggressione ed il 5 novembre 2006 il PP Mario Branda ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________ promuovendo l’accusa nei suoi confronti per lesioni gravi, sub. semplici e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il pericolo di fuga (doc. 1 e 2 inc. GIAR 498.2006.1);
il 5 novembre 2006 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione, e pericolo di fuga (doc. 4 inc. GIAR 498.2006.1);
dopo avere reperito gli atti relativi ad accertamenti esperiti dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale in ottobre 2005, che portavano al coinvolgimento dell’accusato nel traffico di 1 Kg di cocaina (che aveva portato, in ottobre 2005, all’arresto di __________) il PP, in data 8 novembre 2006, ha esteso l’accusa nei confronti di __________ per titolo di infrazione aggravata sub. semplice alla LStup per avere, a __________ ed in altre imprecisate località, in ottobre 2005, in correità con __________, __________ e __________, compiuto atti preparatori alla vendita di stupefacente, organizzando il trasporto dalla __________ a __________ di 1 Kg di cocaina per il tramite del corriere __________ (arrestato all’aeroporto di __________ il 6 ottobre 2005 con lo stupefacente in questione);
successivamente il PP ha esteso nuovamente l’accusa nei confronti dell’accusato per infrazione aggravata alla LStup per avere, nel periodo settembre/ottobre 2005 sino al 4 novembre 2006, a __________, __________ e altre imprecisate località, fatto atti preparatori rispettivamente venduto a più riprese un imprecisato quantitativo di cocaina, per un totale complessivo nell’intero periodo di circa 1’141/1'146 grammi di cocaina (AI 10);
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 3 (tre) mesi (Istanza 12 agosto 2005), allo scopo di potere evadere bisogni istruttori quali l’interrogatorio di __________, verosimilmente (benché il PP non ne faccia cenno nell’istanza) contestare la versione della __________ all’accusato e, come avanzato dal PP nel suo scritto 26 aprile 2007, sentire nuovamente l’accusato al fine di chiarire le sue dichiarazioni davanti alla Polizia (ma unicamente dopo ricezione del rapporto di Polizia) e procedere con il deposito degli atti, considerato che “il periodo relativo al deposito degli atti difficilmente potrà limitarsi al minimo legale di 15 giorni” (lettera 26 aprile 2007 del PP); a mente del PP “stante la complessità dell’inchiesta e l’ampiezza dei lavori di controllo e verifica delle dichiarazioni rese da __________ rispettivamente di altre persone coinvolte nel traffico (segnatamente di __________), onde chiarire eventuali contraddizioni rispettivamente definire con precisione gli estremi delle imputazioni … si coglie l’occasione per ribadire la richiesta di tre ulteriori mesi di detenzione preventiva”. (lettera 26 aprile 2007 del PP);
a mente del magistrato inquirente, la proroga richiesta è rispettosa del principio della proporzionalità (stante la gravità delle accuse e il verosimile deferimento davanti ad una Corte delle Assise criminali) e si fonda sull'esistenza di gravi indizi di reato e sul pericolo di fuga – essendo l’accusato cittadino straniero e potendo preferire la latitanza all’estero in vista della concreta prospettiva di un processo davanti alla Corte delle Assise criminali e ad una pesante condanna (Istanza, pag. 5 e 6);
la difesa, con scritto 26 aprile 2007, ha in un primo tempo rinunciato a presentare osservazioni e, con lettera 27 aprile 2007, visto il “complemento” del PP 26 aprile 2007, ha comunicato di aderire all’istanza di proroga;
l'istanza, presentata dall'autorità competente ed entro un termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile;
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
l'assenza di opposizione, alla richiesta di proroga, da parte della difesa non esenta questo giudice da una verifica dell'esistenza dei presupposti per il mantenimento (se si preferisce: la proroga) della carcerazione preventiva;
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti qui ricordare le ammissioni dell’accusato stesso relative all’importazione in Svizzera del chilogrammo di cocaina (pura all’80%) tramite il corriere __________ dell’ottobre 2005 e alla vendita di cocaina a __________ e __________ e a sconosciuti sulla piazza di __________ (cfr. verbale PP di __________ del 14 febbraio 2007) nonché le parziali ammissioni, a seguito delle chiamate in correità di __________ (il quale ha dichiarato di avere acquistato a più riprese da __________, da gennaio ad agosto 2006, circa 900 grammi di cocaina e 100 grammi di sostanza da taglio, cfr. verbale sost. PP del 2 febbraio 2007 di __________, Inc. MP 2006.9344), relative alla vendita a quest’ultimo di oltre 700 grammi di cocaina, a __________, a più riprese durante il 2006 (cfr. verbale PP a confronto tra __________ e __________ del 14 marzo 2007);
il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69);
- __________ è cittadino della __________ nato nella __________ e, apparentemente, senza fissa dimora (se si esclude l’ultima residenza nota presso la fidanza a __________) e comunque senza legami né professionali né famigliari con il nostro paese. I suoi legami con il territorio svizzero si limitano e si sono limitati in passato alla commissione dei reati dei quali è accusato. Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste, anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena detentiva: art. 19 cifra 2 LStup). Quest'elemento, come detto, da solo non è determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701) quali, appunto, l'assenza (in Ticino) di interessi economico-professionali, nonché prospettive future, e di legami personali particolari. Le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585). Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero (al paese d'origine o in Italia presso la madre a __________ o con la fidanzata ovunque essa si trovi al di fuori della Svizzera), (Verbale GIAR 5 novembre 2006, pag. 2);
di regola, confermata una delle condizioni alternative a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondire le altre eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, con i correi latitanti e con altre persone coinvolte);
resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta, sia rispettosa del principio di proporzionalità. La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP);
in relazione al primo aspetto, nel caso concreto si constata che il carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi e prevedono una pena edittale minima di un anno (art. 19 cifra 2 LFStup). Quanto alla possibilità che la pena inflitta in caso di condanna possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato che ciò dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non può essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60);
per quanto concerne il secondo aspetto va detto che, malgrado la mancata precisazione da parte del PP degli atti istruttori ancora da compiere (al di là dei verbali di una correa e di quelli conclusivi di __________) renda difficile una valutazione sorretta da elementi puntuali, la difesa non si oppone alla proroga del carcere preventivo nei termini richiesti dal PP e l'inchiesta appare complessa (almeno per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti), ramificata e sin qui condotta (ancora) con sufficiente celerità (almeno per quanto riguarda la Polizia), considerato il gran numero di persone coinvolte, non sempre facilmente reperibili ed interrogabili e l’atteggiamento processuale non propriamente collaborativo; va comunque ricordato al PP che non è giustificato attendere il rapporto di Polizia per contestare e confermare i numerosi e dettagliati verbali sin qui esperiti dalla Polizia cantonale (e comunque già agli atti), ma si considera l’impegno espresso dal magistrato inquirente, in fine della sua istanza, di intendere procedere indilatamente alla conclusione del procedimento;
da tutto quanto sopra ne consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora da soffrire per permettere la conclusione dell’inchiesta e per giungere sino al pubblico dibattimento: una proroga di tre mesi appare ancora rispettosa del principio di proporzionalità, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’espletamento delle necessità istruttorie ancora da compiere per quanto intuibile da questo giudice (interrogatorio di __________, contestazione dei verbali di Polizia all’accusato, deposito atti) anche se sommariamente indicate dal magistrato inquirente, con il formale invito all’attenzione dei precetti di celerità (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPPT) che vuole contenimento della possibile carcerazione preventiva – anche attraverso il richiamo dei principi di proporzionalità e celerità da parte del PP nella non concessione alle parti di termini per deposito atti troppo dilatate nel tempo ed ingiustificate, stante la partecipazione del legale ai verbali davanti al PP – quale richiamo e quale necessità di controllo d’ufficio del trascorrere del tempo;
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato a carico di __________ e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del principio di proporzionalità della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di tre mesi, cioè sino al 4 agosto 2007 compreso.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 19 cifra 2 LStup, 19a LStup, 123 CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di 3 (tre) mesi e verrà a scadere il 4 agosto 2007 (compreso).
2. Non si prelevano tasse e spese.
3. Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione:
giudice Claudia Solcà