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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 02.10.2006 INC.2006.41102

2 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,091 parole·~15 min·2

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2006.41102

Lugano 2 ottobre 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 25 settembre 2006 da

__________

                                         e qui trasmessa con preavviso negativo 28 settembre 2006 dal

Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona

preso atto delle osservazioni della difesa (29 settembre 2006), che si è riconfermata nell'istanza;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto e considerato,

in fatto

A.

__________ è stato arrestato il 7 settembre 2006 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di tentata estorsione - "per avere, nel periodo dicembre 2005 - gennaio 2006, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, chiedendo il versamento di 9 milioni di franchi ed accompagnando tale richiesta con scritti anonimi recanti minacce di morte al'indirizzo di dirigenti della __________ e __________ nonché dei loro familiari; facendo altresì temere che potesse divulgare notizie riservate circa conti esistenti presso il medesimo istituto di credito e facendo recapitare a __________ a comprova della serietà delle sue intenzioni, i documenti di base originali di un conto cifrato aperto presso l'istituto di credito; ritenuto tuttavia che non si è giunti al pagamento richiesto, minacciato persone di un grave danno tentato di indurle ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui" - coazione, - per avere (…) minacciandole di grave danno costretto __________ ad adottare misure di protezione per sé e la sua famiglia"- minaccia - "per avere (…) usando grave minaccia, incusso spavento o timore a persone" - e furto - "per avere, nel corso del 2000, a __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, ai danni della __________, impadronendosi di documenti relativi ad un conto cifrato che si trovavano casualmente sulla scrivania di un ufficio  dell'istituto, sottratto al fine di appropriarsene cose mobili altrui" (cfr. doc. 1, inc. GIAR 411.2006.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, ritenuti dati, oltre che seri e concreti indizi di colpevolezza, anche bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione/inquinamento delle prove "in particolare occorre accertare coinvolgimento di terze persone. Atti da esperire con celerità nel rispetto del principio di proporzionalità" (cfr. doc. 3 inc. GIAR cit.).

B.

__________ ha ammesso di aver scritto le lettere ed effettuato le telefonate minatorie, nonché di aver sottratto documentazione dalla __________, precisando tuttavia di non avere realmente intenzioni estorsive, ma che si sarebbe trattato di un "brutto scherzo", da lui architettato senza la complicità/correità di terze persone, spiegando pure i motivi che lo hanno indotto ad agire in tal modo.

C.

Con la presente tempestiva istanza __________, per il tramite del proprio difensore, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. La difesa, non contesta l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza per quanto concerne la fattispecie relativa alla __________, ma ritiene che in concreto non siano più dati bisogni dell'istruzione e pericolo di collusione ed inquinamento delle prove. In particolare, con l'interrogatorio dell'accusato dinanzi al PP del 21 settembre 2006 l'inchiesta sarebbe da ritenersi ormai conclusa (le lettere minatorie sono agli atti, l'accusato ha effettuato sostanziali ammissioni circa i reati addebitatigli confermando ripetutamente di avere agito da solo ed indicando i motivi di tale suo agire, la documentazione sequestrata presso il suo domicilio gli è già stata contestata, il computer è stato analizzato, i conti di pertinenza dell'accusato sono già stati oggetto di ordini di perquisizione e sequestro, ecc.) ed inoltre gli atti istruttori esperiti escluderebbero la sussistenza di concreto pericolo di collusione ed inquinamento delle prove.

Per quanto concerne invece la "vicenda dei bigliettini erotici" la stessa, non avendo comportato alcuna promozione dell'accusa, non potrebbe giustificare il mantenimento della detenzione preventiva e comunque in proposito __________ è già stato più volte sentito, così come le altre persone coinvolte, ciò che escluderebbe pericolo di collusione ed inquinamento delle prove.

La difesa evidenzia inoltre il precario stato di salute di __________, sessantacinquenne e con seri problemi cardiaci: un ulteriore prolungamento della carcerazione preventiva potrebbe comportare un aggravamento delle sue condizioni con conseguente probabilità di ospedalizzazione.

D.

Con preavviso 28 settembre 2006 il magistrato inquirente si oppone alle messa in libertà provvisoria del qui istante. Riassunti i seri e concreti indizi di colpevolezza relativamente alla fattispecie __________, evidenzia che nel frattempo sarebbero emersi ulteriori elementi che richiedono approfondimento con particolare riferimento al reato di molestie sessuali in relazione a bigliettini erotici consegnati al minorenne __________ nel corso del febbraio 2006 e di un tentativo di estorsione/minaccia, del tutto analogo a quello che ha interessato __________, __________ e la __________, di cui è stato vittima il padre di quest'ultimo il 20 febbraio 2006. Bisogni istruttori sarebbero ravvisabili a seguito della versione dei fatti poco credibile resa da __________ in merito alla fattispecie __________, che dovrebbe essere approfondita per quanto riguarda l'esatta delineazione dei comportamenti delinquenziali e con riferimento all'eventuale partecipazione di terzi, apparendo strano che egli abbia voluto e potuto attuare questi progetti da solo. Analoghe considerazioni varrebbero anche per le fattispecie __________ e __________, per le quali, a dipendenza delle ulteriori dichiarazioni dell'istante, occorrerà pure procedere ai necessari confronti con __________ e __________. Il Procuratore pubblico sostiene inoltre sussistenza di pericolo di recidiva. Da ultimo, in considerazione della gravità dei fatti e della possibile pena in caso di condanna, il mantenimento della detenzione sarebbe rispettoso del principio di proporzionalità.

E.

Con osservazioni 29 settembre 2006 la difesa si è sostanzialmente riconfermata nella primitiva istanza, contestando nel contempo l'esistenza di un concreto pericolo di recidiva, con argomentazioni di cui si dirà, se e per quanto necessario, nei considerandi in diritto.

In diritto

1.

L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto sono stati contestualmente recapitati "brevi manu" la mattina del 28 settembre 2006 (ex art. 20 cpv. 1 CPP).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 2 ottobre 2006 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

A questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ in relazione alla fattispecie che ha portato al suo arresto, ciò quella concernente __________, __________ (ed i loro famigliari) e la __________.

In proposito, __________ ha ammesso di essere l'autore delle telefonate e delle lettere minatorie alle suddette persone e di aver sottratto documentazione dalla __________, ribadendo, sin dal primo verbale di polizia, di avere agito da solo, di non avere reali intenzioni estorsive, ma semplicemente che "avrei voluto farla pagare alla __________ per i miei problemi che mi erano sorti", problemi in ambito lavorativo con il capo dell'ispettorato __________ e che avrebbero condotto l'istante a chiedere il prepensionamento, causandogli anche problemi alla salute. Tale versione è stata ribadita da __________ nel corso di tutti i verbali, da ultimo verb. PP 21.09.2006.

Non occorre qui esaminare l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza - che peraltro non sembrano essere ritenuti tali dal magistrato inquirente che non ha neppure provveduto ad estendere l'accusa - a carico di __________, per quanto concerne i reati ipotizzati nei confronti di __________ (molestie sessuali) e di __________ (minaccia ed estorsione), ritenuto che, come detto, con riferimenti a tali fatti a __________ non è stata promossa/estesa l'accusa e che pertanto egli non si trova in detenzione per tali fatti. A ciò si aggiunge che, perlomeno dagli atti in possesso di questo giudice, per il reato di molestie sessuali (art. 198 CP) neppure è stata presentata querela.

4.

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

E', di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.).

Nel caso in esame il preavviso non invoca e non sostanzia minimamente concretezza del pericolo di collusione con riferimento alla fattispecie __________, limitandosi genericamente a sostenere "le spiegazioni fornite da __________ risultano, in sintesi assai poco credibili" e che sono necessari ulteriori approfondimenti sia per quanto concerne "l'esatta delineazione dei comportamenti delinquenziali" sia "con riferimento alla eventuale partecipazione di terzi". Il magistrato inquirente, che peraltro neppure indica quali atti istruttori intende esperire in proposito, in sostanza si limita ad affermare l'esistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, ma senza precisare con chi, in relazione a quali specifiche circostanze e/o documentazione ecc., né tantomeno tale rischio emerge in modo evidente dall'incarto. Giova inoltre osservare che, se è vero che, in teoria, un pericolo di collusione ed inquinamento delle prove potrebbe sussistere con un eventuale complice/correo, è altrettanto vero che a sostegno dell'eventuale partecipazione di terzi vi sono unicamente differenze riscontrate nel contenuto/redazione delle lettere minatorie [cfr. considerazioni in relazione agli scritti (rimarchi personali), AI 19 del rapporto di arresto 7.09.2006], e che dall'incarto non risulta né tantomeno lo sostiene il magistrato inquirente, che dagli atti istruttori esperiti per tale accertamento successivamente all'arresto (ad esempio i __________ __________ con decisione __________ da questo giudice) siano emersi elementi concreti di una partecipazione di terzi, quindi tali da confutare le dichiarazioni di __________ secondo cui egli avrebbe agito da solo e senza informarne chicchessia.

Alla luce di quanto precede, i paventati bisogni istruttori e pericolo di collusione indicati nel preavviso negativo in relazione alla fattispecie __________ non possono quindi giustificare il mantenimento della carcerazione preventiva qui discussa, ricordato inoltre che:

"come a giurisprudenza (REP 1997, pag. 294 n. 98; decisione 6 febbraio 2002 in re G. G., GIAR 645.2002.2), il pericolo di collusione non soffre apprezzamento in astratto, nella sola considerazione della gravità della fattispecie e dello stadio del procedimento, ma vuole fondamento in concreti elementi che facciano reali la volontà e la possibilità di inquinamento delle prove, anche attraverso la valutazione di personalità e comportamento processuale dell'accusato: neppure le circostanze che i fatti non sono stati compiutamente accertati e che l'accusato abbia manifestato anche incomprensibile reticenza, sono sufficienti a dar corpo a questo presupposto, costituendone semmai solo una premessa e non determinante indice (sentenza 25 giugno 1997 in re V. V., della Camera dei ricorsi penali, CRP 60.97.141, solo massimata nel precedente riferimento al REP);"

(sentenza 13 marzo 2003, GIAR 108.2003.3)

Per quanto concerne invece i bisogni istruttori ed il pericolo di collusione ed inquinamento delle prove invocati con riferimento ai fatti riguardanti __________ e __________ e meglio con le ulteriori audizioni di __________ con l'esecuzione dei necessari confronti con le presunte vittime, costituiscono necessità istruttorie che non possono entrare in linea di conto quali motivi per giustificare la proroga della detenzione preventiva dell'istante, in quanto, come già evidenziato al consid. 2 della presente decisione, nei suoi confronti non vi è stata promozione/estensione dell'accusa in relazione a tali fattispecie e quindi __________ non è detenuto in relazione a tali fatti (cfr. art. 184 cpv. 3 CPP, secondo cui l’arresto equivale a promozione dell’accusa, e 174 CPP, per cui l’istruzione ed il giudizio si estendono soltanto al fatto e alle persone indicate nella promozione dell’accusa).

5.

Il Procuratore pubblico sostiene poi l'esistenza di pericolo di recidiva.

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004);

In concreto, seppure al momento dell'arresto questo giudice non avesse ravvisato l'esistenza di tale motivo di interesse pubblico a giustificazione dell'arresto e se è vero che l'esistenza di un motivo di interesse pubblico non ritenuto in sede di conferma dell'arresto può emergere nel prosieguo dell'inchiesta, il magistrato inquirente si limita a laconicamente sostenere "Tenuto conto delle minacce proferite e delle intenzioni manifestate da __________ si giustifica particolare cautela. Avuto riguardo ai diversi episodi che vedono coinvolto l'accusato, l'insistenza della sua azione, sussiste anche pericolo di recidiva".

Non emergono dagli atti elementi, e neppure il Procuratore pubblico ne adduce di concreti, che facciano pensare ad un ritorno di __________, una volta messo in libertà provvisoria, ad attività minatorie come quella che ha portato al suo arresto. Occorre infatti considerare che, se è vero che la gravità delle minacce messe in atto nei confronti di __________ e __________ (e dei loro famigliari) non può essere messa in discussione, è altrettanto vero che __________ è incensurato (cfr. casellario giudiziale AI 9.1) e che i fatti incriminati si sono svolti da dicembre 2005 a febbraio 2006 (nulla è invece accaduto da febbraio 2006 al 7 settembre 2006). Tenuto conto delle suddette circostanze il carcere preventivo sinora sofferto, nonché la prospettiva di una condanna di una certa importanza – condanna che potrebbe solo aggravarsi in caso di recidiva – potranno essere considerati dall’istante quale elemento deterrente per una ripresa dell’attività delittuosa, ridimensionando di molto i timori per la sussistenza del pericolo di recidiva che, quindi, non appare né concreto né liquido. Non va poi trascurato che __________ ha nel complesso avuto un positivo atteggiamento processuale.

6.

In virtù di quanto sopra __________ deve ora essere scarcerato e posto in libertà provvisoria. Ciò non significa che le accuse mosse nei suoi confronti siano ingiustificate e che l’inchiesta nei suoi confronti non abbia più ragion d’essere. L’odierna decisione non significa neppure, per chiarezza e a scanso di equivoci, che una nuova restrizione della libertà personale non possa intervenire in futuro qualora dovessero emergere nuovi elementi e nuove (comprovate) necessità.

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 156, 180, 181 CP, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.      L’istanza è accolta.

       Di conseguenza __________ deve essere immediatamente scarcerato.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Intimazione (anticipata via fax):

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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