Skip to content

Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 25.08.2006 INC.2006.33303

25 agosto 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,676 parole·~13 min·1

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga.

Testo integrale

Incarto n. INC.2006.33303

Lugano 25 agosto 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

              sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 21 agosto 2006 da

  __________    

e qui trasmessa con preavviso negativo del 23 agosto 2006 dal  

Procuratore pubblico Luca Maghetti, MP Lugano

viste le osservazioni della difesa al preavviso negativo (23 agosto 2006);

visto l'incarto MP __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è in stato di detenzione preventiva dal 12 luglio 2006 nell'ambito di un procedimento penale che lo vede accusato delle ipotesi di reato di atti sessuali con fanciulli, coazione sessuale e violenza carnale (doc. 2, inc. GIAR 333.2006.1).

2.

Con decisione del 17 agosto 2006, questo giudice ha respinto l'istanza di libertà provvisoria presentata dall'accusato l'8 agosto 2006.

La decisione in questione è, sostanzialmente, motivata come segue:

"9.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio (quindi anche in assenza di formale contestazione da parte dell'accusato o della sua difesa), pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, sufficienti indizi di colpevolezza sono presenti nelle stesse ammissioni dell'accusato (AI 85, 92, 102, 119 e 150), cui si aggiungono le versioni (ancorché non convergenti sulla totalità, quindi anche gravità, dei fatti) della vittima (AI 155).

… omissis …

11.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

b)

Nel caso in esame si ha che l'accusato, cittadino __________, è domiciliato in __________ (cfr. AI 72 e 74) dove svolge la sua attività lavorativa (da oltre 15 anni: Verbale __________ 12 luglio 2006, pag. 2). Tuttavia, la famiglia dell'accusato (moglie e due figli) è sempre rimasta in __________. In quel paese l'accusato ha pure costruito la casa per la famiglia anche perché (come egli stesso ha precisato nel verbale citato) l'intenzione è sempre stata quella di rientrare al paese d'origine, rientro che finora non ha ancora potuto aver luogo per la persistente necessità (o volontà) di migliori guadagni (per rapporto al __________) conseguibili con l'attività svolta in __________ (verbale citato, sempre pag. 2).

Queste circostanze, confermate anche dallo stile di vita assunto in __________ (monolocale, vita riservata, ecc.), indicano chiaramente che il centro degli interessi socio-affettivi dell'accusato è, e rimane, in __________. La pur lunga presenza/permanenza in __________ appare come strettamente legata alla necessità/volontà di provvedere economicamente, nel modo migliore possibile, al mantenimento della famiglia (e dell'abitazione famigliare) nella prospettiva di un ritorno "fra qualche anno" (verbale citato, pag. 2 ultima frase).

c)

Alla luce di quanto sopra deve essere considerato come probabile (e non solo ipotizzabile teoricamente) che qualora confrontato con il rischio di pena di una certa gravità (e non necessariamente al beneficio della sospensione condizionale), l'accusato possa ritenere come soluzione più interessante il rientro in _____ che non l’affrontare i rischi di un processo (SJ 1980 p. 585). Infatti, se tale rischio dovesse concretizzarsi, la ragione (lo scopo) della sua presenza in Svizzera verrebbe forzatamente a cadere ed egli si ritroverebbe, per diversi mesi, a non poter contribuire in alcun modo al sostentamento economico della famiglia.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione) e ciò vale già per quanto da lui ammesso (art. 187 CP). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale (cfr., per tutte, __________ 9 maggio 2006 in re B.). Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Abbondanzialmente, lo stesso accusato ha giustificato le sue iniziali reticenze con la "paura folle" di dover rimanere in carcere (AI 92).

d)

Alla luce di quanto esposto nei paragrafi che precedono, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

Questa conclusione non può (per evidenti motivi desumibili da quanto detto al punto precedente) essere modificata o attenuata, dalla disponibilità del datore di lavoro ad un reintegro immediato nell'attività lavorativa.

… omissis …

14.

Stabilita l’esistenza di pericolo di fuga, occorre ancora determinare, vista la specifica richiesta in tal senso, se questo possa essere validamente limitato mediante versamento di una cauzione.

L’inchiesta parrebbe essere in fase conclusiva (da un lato, il PP indica quali ulteriori atti d'indagine ancora da compiere, oltre al non meglio precisato alacre lavoro "attorno a … convincimento", le verifiche ancora in corso -anche qui senza ulteriori precisazioni- di "possibili" contatti femminili a partire dalla rubrica telefonica e dal cellulare dell'accusato, verosimilmente sequestrati al momento dell'arresto - Preavviso, pag. 2; dall'altro, laddove menziona il tempo futuro di detenzione per determinazione di proporzionalità -Preavviso, pag. 3 -, si limita a menzionare la necessità di portare l'accusato a processo). L’entità dei reati imputati non si é modificata in corso d'inchiesta.

Come detto, nel caso in esame, il rischio di una pena da espiare è elevato ed il rischio di fuga, in genere, appare maggiore quanto più ci si avvicina al giudizio di merito (cfr. M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., nota 38). Se a ciò si aggiunge, quanto esposto al considerando n. 11 della presente, v'è da ritenere che il versamento di una cauzione (da parte di terzi con i quali non si hanno particolari legami di tipo familiare o affettivi, rispettivamente non residenti nel paese in cui, in caso di fuga, si riparerebbe) sia inidoneo a scongiurare tale rischio.

A maggior ragione se la somma proposta è, come nel presente caso, relativamente contenuta per rapporto alla gravità dei reati ascritti. Infatti, l'entità della cauzione deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione non sono molti: nulla è detto (o facilmente desumibile dagli atti) circa la situazione economica dell'accusato e dei suoi famigliari in __________ (per esempio in relazione ad eventuali, al valore attuale della casa di proprietà, ad altri beni posseduti, alla eventuale attività della moglie e/o della figlia che avrebbe concluso gli studi, ecc.) e v'è da presumere che la somma messa a disposizione dal datore di lavoro sia calcolata più sulla disponibilità al rischio che non sulla sua propria situazione economica (non nota).

Di conseguenza, considerato quanto sopra (la gravità del reato, concretezza del pericolo di fuga, elementi patrimoniali a disposizione), la cauzione proposta non può essere considerata adeguata.

15.

In conclusione, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve essere respinta in quanto a fianco di gravi indizi di reato è pure presente un concreto pericolo di fuga, non limitabile in modo sufficiente mediante versamento cauzionale, di certo non limitabile mediante la cifra proposta di FRS 20'000.- recidiva.

Il mantenimento della detenzione preventiva non è lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà già sofferta (poco più di un mese), e quella prevedibilmente ancora da soffrire (l'inchiesta, come detto, sembra essere alle battute conclusive), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (uno dei reati prevede la reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del principio di celerità, allo stato attuale del procedimento."

(GIAR 17 agosto 2006, 333.2006.2)

La decisione non è stata impugnata.

3.

L'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 333.2006.3) si fonda, a dire dello stesso istante, su due elementi di novità.

Il primo è il fatto che dopo la presentazione della prima istanza non sono stati effettuati ulteriori accertamenti, salvo rinnovati interrogatori dell'accusato (con insulti al detenuto) al fine di ottenere ammissione sulla persistente divergenza tra la sua versione e quella della vittima in merito alla congiunzione carnale, ciò che confermerebbe che l'inchiesta "è giunta definitivamente ad un punto fermo". Il secondo è l'aumento della cauzione, che il datore di lavoro dell'accusato è disposto a prestare, da FRS 20'000.- a FRS 60'000.-).

4.

Con preavviso del 23 agosto 2006 (doc. 2, inc. GIAR 333.2006.3), il Procuratore pubblico si oppone alla richiesta.

Ribaditi i gravi indizi di reato, il magistrato inquirente afferma che il pericolo di fuga permane indipendentemente dalla disponibilità ad un versamento cauzionale di FRS 60'000.- (segnalando, inoltre, che l'accusato non ha ancora fornito sufficienti e particolari elementi per la determinazione della sua situazione patrimoniale). Inoltre, l'inchiesta sarebbe ormai prossima a conclusione: un ultimo verbale PP ed il deposito atti sono previsti "a breve", con conseguente rispetto dei principi di proporzionalità e celerità.

5.

Con osservazioni dello stesso 23 agosto 2006 (doc. 4, inc. GIAR 333.2006.1), la difesa ribadisce quanto detto nell'istanza, precisa che l'attuale importo cauzionale proposto non può (più) essere interpretato quale propensione al rischio del datore di lavoro visto che la situazione economica dell'accusato (ulteriormente documentata) non permetterebbe rimborso senza "distruzione di tutto quanto costruito" sino ad oggi.

Contesta, da ultimo, che vi sia in capo a __________, il rischio di una pena da espiare.

6.

L'istante, sostanzialmente, si riferisce alla precedente decisione di questo giudice segnalando "due novità" che imporrebbero modifica delle relative conclusioni. Il magistrato, dal canto suo, fonda il preavviso sull'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza e pericolo di fuga "ritenuto come il GIAR, nella sua decisione del 17 agosto 2006 non ha ravvisato sufficienti bisogni dell'istruzione né pericolo di collusione e di inquinamento delle prove".

Per chiarezza, e pro futuro, è opportuno precisare che la menzionata "autolimitazione", se tale è, si fonda da un lato su di un presupposto errato in quanto è noto che gli elementi che giustificano la detenzione cautelare possono emergere - come dissolversi - nel corso dell'inchiesta (per tutte GIAR 7.11.2005, 308.2005.2), dall'altro su di una imprecisa comprensione della sentenza che, sulla questione dei bisogni istruttori ex art. 95 CPP (affrontata per i motivi esposti al cons.12 della decisione), concludeva per l'impossibilità di confermare pericolo di collusione "sulla base di quanto espresso e indicato nel preavviso negativo" e di quanto "non emerge in modo manifesto dall'incarto".

Sia come sia, in considerazione di queste circostanze e del breve intervallo di tempo trascorso dalla precedente sentenza, appare superfluo rianalizzare e/o riscrivere dettagliatamente quanto (allora) ritenuto in fatto e considerato in diritto.

Ci si limiterà quindi a verificare se le novità addotte dall'accusato impongano di modificare le conclusioni della precedente decisione che, per il rimanente e in quanto nota alle parti, si da per integralmente ribadita (DTF 123 I 130).

7.

a)

L'aumento della somma che il datore di lavoro è disponibile a versare quale cauzione non è, da sola, rilevante per permettere modifica delle conclusioni sull'esistenza di un concreto pericolo di fuga e sulla possibilità di limitare tale pericolo mediante il versamento di una cauzione.

Infatti, nei considerandi 11 e 14 della precedente decisione, si è chiaramente stabilita (e motivato) l'esistenza di un concreto pericolo di fuga non limitabile (G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, n. 2441, 2442; N. SCHMID, Strafprozessrecht, n. 717; CRP 17.11.2005 in re M. cons. 12) mediante versamento cauzionale. La successiva discussione/argomentazione sull'insufficienza della somma proposta è stata fatta a titolo abbondanziale.

b)

Comunque, tale concetto può essere qui ribadito. Gravità dei reati prospettati (crimini nei confronto di minore), rischio di pena in caso di condanna, rischio di espiazione (con conseguente impossibilità di percepire un reddito), motivo della presenza in __________, rispettivamente della prosecuzione di tale permanenza (conseguimento di un reddito per far fronte alle necessità della famiglia), imminenza della conclusione dell'inchiesta (così come indicate nei considerandi 11.b., 11.c. e nella prima parte del considerando 13. della decisione del 17 agosto 2006 (e riprodotti al considerando 2 della presente) impongono (ancora) di concludere per la presenza di un concreto ed importante rischio di fuga che una cauzione (oltretutto versata da parte di un terzo) non è atta a limitare in modo sostanziale e sufficiente.

Ciò a maggior ragione oggi che l'ultimo atto istruttorio, ed il relativo deposito atti, è previsto "a breve" (col che deve intendersi a giorni e non settimane) e che le indicazioni (correttamente) fornite dalla difesa sulla situazione patrimoniale dell'accusato permettono di constatare che qualora l'accusato, pur sottraendosi al seguito del procedimento, intendesse rimborsare la cauzione al datore di lavoro (quindi non speculando sulle difficoltà di un recupero forzato in __________) potrebbe farlo mediante aumento del debito ipotecario i cui interessi sarebbero comunque onere minore delle conseguenze di una forzata impossibilità di svolgere attività lucrativa in caso di condanna ad una pena da espiare.

c)

Neppure il fatto che l'inchiesta sia giunta ad un "punto fermo" impone di modificare le conclusioni della precedente decisione in merito sia al pericolo di fuga che al rispetto di celerità. Infatti, che l'inchiesta sembrava essere alle battute conclusive era già stato ipotizzato (GIAR 17 agosto 2006, cons. 13 e 15) ed ora è confermato dal magistrato inquirente che lo afferma esplicitamente segnalando imminenza dell'ultimo interrogatorio e successivo deposito atti. Questa circostanza, come detto più sopra, non fa che avvicinare il giudizio di merito con conseguente aumento del rischio di fuga (cfr. GIAR 17 agosto 2006, cons. 14; M. Luvini, in REP 1989 pag. 287 ss., nota 38).

Gli insulti all'accusato da parte della polizia (fatti più che deprecabili - se verificatisi - e sui quali il titolare dell'inchiesta non spende una parola) possono certamente confermare che non vi sono più atti di inchiesta particolari da esperire per miglior accertamento dei fatti, ma non modificano quanto appena detto.

8.

Pertanto, ed in conclusione, anche la presente (e seconda) istanza di libertà provvisoria presentata da __________ deve essere respinta. Sono ancora manifestamente presenti gravi indizi di reato e un concreto pericolo di fuga non limitabile, a giudizio di questo giudice, in modo sufficiente mediante versamento cauzionale (così come già indicato e stabilito nei considerandi 9, 11 e 14 della decisione 17 agosto 2006 ed in quelli che precedono), neppure se la cifra proposta di FRS 60'000.-.

Il mantenimento della detenzione preventiva non è lesivo del principio di proporzionalità considerata la privazione della libertà già sofferta (poco più di 40 giorni), e quella prevedibilmente ancora da soffrire (l'inchiesta, come detto, dovrebbe concludersi "a breve"), in relazione con la gravità dei reati ascritti e le pene erogabili (uno dei reati prevede la reclusione).

Da ultimo, non emergono elementi di violazione del principio di celerità, allo stato attuale del procedimento; nel tempo intercorso dalla prima istanza di libertà provvisoria l'accusato è stato ulteriormente (e, a quanto par di capire, definitivamente) interrogato (e non solo sulla versione divergente da quella della vittima - AI 174), così come sono stati sentiti altri testi (AI 144 a 176).

P.Q.M.

        viste le norme applicabili citate, in particolare gli artt. 187, 189, 190 CP, 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1.    L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è         respinta.

2.    Non si prelevano tasse e spese.

3.    Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.        Intimazione:

                                                                                giudice Edy Meli