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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 27.03.2007 INC.2006.32104

27 marzo 2007·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,032 parole·~15 min·2

Riassunto

Proroga del carcere preventivo

Testo integrale

Incarto n. INC.2006.32104

Lugano 27 marzo 2007

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere presentata il 12 marzo 2007 dal

Procuratore pubblico Marco Villa, Ministero pubblico del Cantone Ticino

  nei confronti di

__________

accusato dei reati di cui agli artt. 140, 139 (in parte in relazione con l'art. 21 cpv. 1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LFStup;

viste le osservazioni della difesa (23 marzo 2007);

visti gli inc. MP __________, nonché __________ e __________;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in diritto

1.

Come già riscontrato in precedente decisione di questo ufficio:

"1.

__________ è stato arrestato in __________ (dove è giunto a seguito di estradizione) il 30 giugno 2006; contestualmente gli è stata promossa l'accusa per le ipotesi di reato menzionate nel cappello della presente (cfr. doc. 1, inc. GIAR 321.2006.1).

L'arresto è stato confermato il 1° luglio 2006 da questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, necessità istruttorie e pericolo di recidiva (doc. 10, inc. GIAR 321.2006.1).

Al momento della conferma dell'arresto, le generalità indicate (e confermate dall'accusato) erano quelle che figurano sull'ordine d'arresto del 12 aprile 2006 (AI 25), cioè __________.

2.

In sintesi, __________ è accusato di aver preso parte a due rapine e otto furti, commessi nel __________ nel corso del mese di marzo 2003 (doc. 1, inc. GIAR 321.2006.1), con almeno altre tre persone.

Gli altri reati oggetto di promozione dell'accusa sono correlati/connessi alla commissione di quelli appena indicati, con la ovvia eccezione dell'ipotizzata infrazione all'art. 19a LFStup (cfr. estensione dell'accusa del 2 agosto 2006 in sede di verbale davanti al PP: AI 64).

L'identificazione (iniziale) del qui accusato è avvenuta, a quanto par di comprendere, mediante il ritrovamento di impronte digitali a lui riconducibili (doc. 4, inc. GIAR 321.2006.1); quella dei presunti correi mediante analisi genetica, rispettivamente sulla base di sua (dell'accusato) indicazione e successivo riconoscimento fotografico (doc. 4, inc. GIAR 321.2006.1 e AI 3, inc. __________)."

(GIAR 19 dicembre 2006, 321.2006.3)

2.

__________, era stato arrestato a __________ il 5 maggio 2006 (AI 30) ed estradato in __________ il 30 giugno 2006 (AI 43). I due presunti correi risultano essere stati anch'essi arrestati all'estero (sempre in __________, il 5 agosto 2006) ed estradati in __________ l'8 febbraio 2007, rispettivamente il 13 febbraio 2007, dove il loro arresto è stato confermato (cfr. AI 20, 21 e 23 inc. MP __________, rispettivamente AI 13, 15 e 16).

Dopo le menzionate estradizioni, all'accusato qui istante sono state prospettate/contestate le dichiarazioni dei correi e, inoltre, l'accusa gli è stata estesa per ulteriori ipotesi di reato (furto, danneggiamento, violazione di domicilio, furto d'uso, infrazione alla LDDS) presunti commessi nel 2002 (AI 92, pag. 1 ss., 11 ss.).

3.

Con l'istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 321.2006.4) il magistrato inquirente chiede che il carcere preventivo, cui è astretto __________, sia prorogato ulteriormente (una prima proroga di tre mesi, e fino al 30 marzo 2007, era stata concessa con la già menzionata decisione del 19 dicembre 2006) fino al 30 maggio 2007.

Ricordati i gravi indizi di colpevolezza, il magistrato inquirente segnala come dai verbali dei due correi siano emerse ipotesi di ulteriori reati nei confronti di __________ (per fatti risalenti al 2002) e come la versione di quest'ultimo circa le modalità di commissione dei fatti ammessi, che già non corrispondeva con le versioni fornite dalle vittime, presenti discrepanze anche con quella fornita dai correi; indica gli atti ancora da esperire per concludere l'inchiesta (confronti tra correi, a questa data già avvenuti, e con alcune delle vittime per i fatti del 2005/2006; la contestazione di ulteriori elementi relativi ai fatti del 2002) e conclude riconfermando l'esistenza di un concreto pericolo di fuga e proporzionalità della proroga richiesta, ritenuta la gravità dei reati ascritti ed il fatto che la durata dell'inchiesta sia in gran parte conseguente alla circostanza che gli accusati riparavano in __________ dopo i fatti.

Con riferimento a quanto prospettato nella sentenza del 19 dicembre 2006 (cons. 12.d.), in relazione alla celerità, il Procuratore pubblico spiega di aver rinunciato a presentare domanda di assistenza giudiziaria, per l'interrogatorio dei correi, a seguito delle assicurazioni avute circa i tempi di esecuzione dell'estradizione (poi sostanzialmente rispettati).

4.

La difesa, con osservazioni del 23 marzo 2007 (doc. 3, inc. GIAR 321.2006.4), dopo aver ribadito che l'inchiesta si era fermata in attesa dell'estradizione dei correi e che ora il confronto con questi è avvenuto, rileva che nel caso di concessione della proroga richiesta __________ subirebbe oltre un anno di detenzione preventiva, tra l'altro in regime (definito) particolare, ciò che violerebbe il principio di proporzionalità.

5.

Pacifica la legittimazione del Ministero pubblico a presentare l'istanza di proroga. Questa è pure tempestiva in quanto presentata prima della scadenza e con anticipo sufficiente a permettere l'assegnazione di un congruo termine alla difesa per le osservazioni.

6.

I criteri di legge applicabili alla carcerazione preventiva, sebbene noti al Procuratore pubblico ed al difensore, nonché esplicitamente richiamati nella precedente decisione, vengono qui di seguito riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 6.10.2005, 362.2005.3)

7.

Per quanto concerne l'esistenza, in capo a __________ di gravi e concreti indizi di colpevolezza (invero non contestati dall'accusato e dalla sua difesa) si può, innanzitutto, ribadire quanto detto nella precedente decisione:

"L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo a __________. Quanto emerso dai suoi verbali, ultimo dei quali quello davanti al Procuratore pubblico (AI 64), in uno con il ritrovamento delle sue impronte sul luogo di una rapina e su quello di tre furti (cfr. all. 13, 14, 15, 17 dell'AI 23) è più che sufficiente a confermarne l'esistenza."

(GIAR 19 dicembre 2006, 321.2006.3)

A queste indicazioni si possono ora aggiungere le dichiarazioni dei correi (AI 27, inc. MP __________; AI 36, inc. MP __________) e, per i fatti del 2002, le stesse dichiarazioni dell'accusato __________ nel verbale di polizia del 6 marzo 2007 (pag. 3 ss.) così come le risultanze contenute nel rapporto informativo del 9 marzo 2002 (AI 97).

Pertanto, in capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza per tutte le ipotesi di reato oggetto di promozione (e/o estensione) dell'accusa.

8.

Anche per il pericolo di fuga si può far capo a quanto accertato nella precedente decisione (elementi, anche questi, giustamente non contestati dalla difesa):

"10.

a)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile (comunque, "… elemento "indiziante" importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale … omissis … (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)." GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005, 1S.15/2004, e riferimenti) non basta, da sola, a motivare la carcerazione. Occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

b)

__________ (cfr. le sue stesse dichiarazioni in AI 64) è cittadino __________ (peraltro, sedicente tale), residente in __________ dove il padre sarebbe titolare di una piccola impresa edile nella quale lavorano alcuni suoi fratelli. Altri fratelli lavorerebbero in __________, nella zona di __________ e per loro tramite egli sarebbe già venuto in __________ nel 2002 per lavorare, parte in nero e parte in modo regolare. Va evidenziato che, già in quell'occasione, l'accusato risulta essere entrato in __________ per commettere dei furti: il 10 marzo del 2003, con le generalità di __________, è stato condannato dalla Magistratura dei minorenni a 22 giorni di carcerazione. Rientrato in __________, afferma di essere tornato, temporaneamente, in __________ nell'estate del 2005 e poi ancora nel febbraio 2006, sempre allo scopo di cercare lavoro ma senza esito positivo.

Il curriculum, da lui stesso dettato, evidenzia una totale assenza di legami (personali, sociali o economici) con la __________, paese che egli ha frequentato unicamente al fine di commettere reati patrimoniali (in più occasioni), avendo comunque e sempre come base __________.

Se le accuse dovessero essere confermate, il rischio di una pena non lieve esiste anche nell'eventualità di applicazione delle nuove norme della parte generale del CP (alcuni dei reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono la pena minima edittale di un anno di pena detentiva: art. 140 cifra 2 nCP). Quest'elemento, come detto, da solo non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

c)

Tutte le circostanze esposte, permettono di concludere che il pericolo di fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

Infatti, non si vede cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta la misura cautelare, dal riparare all'estero, come ha sempre peraltro fatto, sia dopo i reati per i quali è già stato condannato, sia dopo i fatti per i quali è oggi accusato."

(GIAR 19 dicembre 2006, 321.2006.3)

Dalle emergenze successive alla decisione menzionata, si può dire che il rischio di pena è aggravato perlomeno (volendo tralasciare le dichiarazioni dei correi circa il "ruolo" di primattore di __________ nelle rapine e nei furti: cfr. Confronti del 13 e 16 marzo 2007) dalla presenza di indizi concreti di coinvolgimento in ulteriori reati risalenti al 2002.

9.

Di regola, confermata una delle condizioni alternative a fondamento della misura cautelare, non è necessario approfondirne altre eventualmente avanzate dall'inquirente (in casu i bisogni istruttori, ma solo come atti ancora da effettuare per la conclusione dell’inchiesta).

10.

a)

La proroga richiesta, ulteriori due mesi, è contestata dalla difesa in quanto ritenuta non (più) rispettosa del principio di proporzionalità.

b)

Sebbene non vi sia nessuna contestazione circa l'utilità dei passi procedurali prospettati per il seguito dell'inchiesta, è bene precisare innanzitutto che gli atti d'inchiesta che il magistrato inquirente ha indicato come ancora da effettuare, sono conseguenti in particolare a quanto emerso dall'audizione dei correi (ruolo nei fatti del 2006 e partecipazione ai furti del 2002) e certamente rilevanti per determinare le effettive responsabilità di ognuno e, quindi quelle, dello stesso __________.

Nel contempo, le divergenze tra gli accusati circa i rispettivi ruoli (cfr. i verbali a confronto del 13 e 16 marzo 2007) e la loro (ora) contemporanea presenza in __________, giustificano di operare ai fini di un dibattimento unico.

c)

Constatato che gli atti per l'espletamento dei quali è chiesta la proroga non sono atti inutili o di poca rilevanza, si ricorda che, come già detto anche nella precedente decisione, la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse.

Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004, 1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

d)

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (ca. 9 mesi, cui si aggiungono comunque i poco meno di due mesi in attesa di estradizione) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in caso di concessione della proroga (altri due mesi) non appare ancora lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (oltre che il patrimonio concernono la libertà e l'integrità fisica delle persone) e prevedono anche pene edittali minime già superiori al periodo di detenzione preventiva sin qui patita (cfr. art. 140 cifra 3 nCP).

Inoltre, la determinazione nell'esecuzione dei furti e (soprattutto) delle rapine, la ripetizione dell'agire, il salto qualitativo effettuato nel tempo (da furti nel 2002 a rapine nel 2006) e, non da ultimo, il riparare ogni volta oltre frontiera per spartire il bottino e riorganizzarsi, così come emergono dagli atti (cfr. Verbali vittime e correi), impongono anche di considerare che nell'ipotesi di una condanna, la pena potrebbe non solo essere superiore al minimo edittale ma anche (cfr. ad esempio: Assise Criminali 24 agosto 2006, inc. 72.2006.67) situarsi oltre i limiti per il beneficio della sospensione condizionale anche parziale (ricordato, comunque, che la sospensione "…dipenderà dalla prognosi (ex art. 41 CP, rispettivamente 42 nCP) di competenza del giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere considerata in questa sede (DTF 125 I 60)": GIAR 19 dicembre 2006, 321.2006.3).

e)

Quanto all'obbligo di celerità, non risulta che tale principio sia stato violato dopo la precedente decisione (nella quale si era già considerato lo stallo derivante dall'attesa dell'estradizione dei correi, ritenendolo non lesivo di questo obbligo/principio: decisione 19 dicembre 2006, cons. 12.c.).

A fronte di assicurazioni di una celere estradizione appare giustificato attendere qualche settimana senza procedere alla presentazione di rogatorie che possono esigere, per la loro esecuzione, lo stesso tempo; a maggior ragione quando, come nel caso specifico e come già indicato al considerando 10.b., é importante procedere con un unico dibattimento.

Si ribadisce che chi agisce con terzi e, inoltre, approfitta della vicina frontiera per fare del paese confinante sia la base operativa per la commissione di reati sul territorio __________, sia il "rifugio" dopo la commissione di reati stessi, è malvenuto a lamentarsi dei tempi di raccolta di prove all'estero e/o di estradizione dall'estero dei correi (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9 e 3.1.2005, 392.2004.2). Trattasi di difficoltà e complicazioni, "inevitabili e fisiologiche a comportamenti illeciti transfrontalieri" e al fatto di "agire non da solo ma con altri" (CRP 7 marzo 2007, inc. 60.2007.73), peraltro conseguenti a precise scelte dell’accusato volte, evidentemente, a rendere più difficile, quando non impossibile, l'attività degli inquirenti.

f)

Da tutto quanto sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice, neppure da quello ancora prospettabile (recte: la proroga richiesta): una proroga di due mesi appare ancora rispettosa del principio, con riferimento sia alla presumibile pena, sia alla presumibile durata dell’istruttoria e dei relativi incombenti.

11.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, in capo a __________ (qui accusato) sono presenti e concreti gravi indizi di reato e pericolo di fuga, come meglio descritti ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da soffrire in base alla proroga richiesta (dettata da esigenze effettive dell'istruttoria e degli incombenti per la sua conclusione formale) non violano il principio di proporzionalità. Nel contempo la conduzione dell'inchiesta non rivela violazioni dell'obbligo di celerità.

Abbondanzialmente, e per quanto concerne il regime di carcerazione preventiva cui è sottoposto l'accusato, si rinvia a quanto già detto nella precedente decisione (19 dicembre 2006, cons. 13 in fine); inoltre, e dopo la precedente decisione, nessuna istanza (tantomeno reclamo) è stata presentata in merito.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. artt. 140, 139 (in parte in relazione con l'art. 21 cpv. 1), 144, 186 CP, 33 cpv. 1 LFarmi, 23 cpv. 1 LDDS, 19a LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1.    L’istanza di proroga della carcerazione preventiva è accolta; di conseguenza:

       §.  il carcere preventivo cui è astretto __________ (sedicente), è prorogato                                  di due mesi e verrà a scadere il 30 maggio 2007 (compreso).

2.      Non si prelevano tasse e spese.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione:

                                                                                giudice Edy Meli

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