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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 03.08.2006 INC.2006.31104

3 agosto 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,437 parole·~17 min·1

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2006.31104

Lugano 3 agosto 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 25/26 luglio 2006 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo 28/31 luglio 2006 dal

Procuratore pubblico Rosa Item

preso atto che la difesa non ha presentato osservazioni al preavviso negativo;

visto l'inc. MP __________;

ritenuto

in fatto

A.

Al termine del verbale 28 giugno 2006 il Procuratore pubblico ha ordinato l'arresto di __________ per i reati di violenza carnale ai danni di __________ - fatti avvenuti a __________ verso le 3.00 del 28 giugno 2006 presso l'abitazione di __________ -, abuso di impianti di telecomunicazione, danneggiamento, ingiuria, contravvenzione alla LFStup e furto (cfr. rapporto di polizia 28.06.2006, AI 1). Con riferimento al reato di violenza carnale, nel suddetto verbale __________ ha dapprima negato, per poi ammettere di avere abusato sessualmente di __________, la quale avrebbe cercato di difendersi fisicamente, nonché verbalmente avrebbe chiesto aiuto.

L'arresto è stato confermato il giorno successivo da questo giudice, in considerazione dell'esistenza, oltre che di seri e concreti indizi di colpevolezza, anche di bisogni dell'istruzione, legati alla necessità di chiarire l'esatta dinamica dei fatti. In tale occasione l'accusato ha negato ogni addebito, sostenendo di avere avuto un rapporto consenziente con __________; a suo dire, la polizia avrebbe insistito affinché egli ammettesse di avere violentato la ragazza.

Nel prosieguo dell'inchiesta __________ ha continuato a ribadire di non avere violentato __________.

B.

Con la presente istanza (25 luglio 2006) __________, per il tramite del proprio legale, chiede di essere immediatamente posto in libertà provvisoria. Dopo aver rilevato che l'accusato è incensurato, la difesa, che non contesta l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza, rileva che i bisogni istruttori possono essere pienamente garantiti anche con l'accusato a piede libero, tanto più che nel caso in esame non sussistono né pericolo di fuga, trattandosi di cittadino __________, né tantomeno pericolo di inquinamento delle prove "ritenuto che l'inchiesta è già stata avviata e che al difensore non risulta che gli inquirenti debbano ancora udire testimonianze rilevanti, malgrado vi sia una differenza di versioni tra quanto indicato dalla presunta vittima del reato principale di violenza carnale e quanto indicato dall'accusato. Un confronto tra il qui istante e la presunta vittima è inoltre stato aggiornato per giovedì 27 luglio p.v.". In siffatte circostanze il mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe contrario al principio di proporzionalità ed, inoltre, impedirebbe all'accusato, muratore in proprio, di ultimare i lavori già iniziati, rispettivamente di trovarne di nuovi, con conseguente ulteriore peggioramento della sua già difficile situazione economica.

Il 27 luglio 2006 ha avuto luogo dinanzi al Procuratore pubblico il confronto fra __________ e __________, i quali si sono riconfermati nelle rispettive e tra loro contrastanti versioni dei fatti.

C.

Il Procuratore pubblico ha formulato preavviso negativo (28 luglio 2006).

Evidenziata l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, il magistrato inquirente rileva l'esistenza di ulteriori bisogni istruttori, e meglio la necessità di procedere all'audizione di tre testi (già sentiti in Polizia) e di altri testi, quindi alla successiva contestazione all'accusato. Inoltre sarebbe dato un concreto pericolo di collusione non soltanto con detti testi, ma anche e soprattutto nei confronti di __________, visto anche l'atteggiamento negatorio dell'accusato.

La carcerazione sin qui sofferta e quella ancora da esperire sarebbe rispettosa del principio di proporzionalità, tenuto conto della delicatezza dell'indagine e della gravità dei fatti addebitati a __________.

La difesa, come detto, non ha presentato osservazioni nel termine assegnatole da questo giudice.

E considerato

in diritto

1.

L'accusato, detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. in particolare, il preavviso è stato inviato per posta il 28 luglio 2006 (cfr. timbro postale) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 31 luglio 2006, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra lunedì 31 luglio 2006, scade giovedì 3 agosto 2006 ex art. 20 cpv. 2 CPP.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L'art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza - peraltro neppure contestata dalla difesa - deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel presente caso sono certamente dati sufficienti indizi di colpevolezza a carico di __________ per il reato principale, quello di violenza carnale, e meglio, quelli riassunti dal PP nel corso del verbale 12 luglio 2006 (AI 15):

"

La PP mi fa prendere atto e mi contesta che oltre alla versione di __________, di essere stata violentata da me, in concreto che si sia trattato di violenza carnale, emerge in modo univoco e convergente anche da diverse altre risultanze:

- innanzitutto da quanto raccontato dalla vittima in modo coerente e credibile;

- dal fatto che non appena io sono entrato in casa, la sig. __________, vicina di casa – che aveva sentito battere le persiane in modo abbastanza pesante e si era quindi alzata dal letto - ha sentito __________ dire “lasciami, lasciami mi fai male” poi ha sentito dei colpi, poi ha sentito __________ piangere e respirare in maniera molto forte. “Mi sembrava di sentire un lamento come di quelli che si vedono nei film quando stanno per strozzare qualcuno”;

- dal fatto che dopo aver introdotto il pene nella vagina di __________, io non abbia continuato fino a raggiungere l’orgasmo per la reazione di __________ che ha cercato in tutti i modi di sottrarsi alla violenza riuscendo infine a liberarsi;

- dal fatto che io sono scappato e che non mi sono fermato neppure all’Alt della Polizia;

- dal fatto che per scappare non mi sono nemmeno infilato le mutande, ritrovate dalla polizia a casa di __________, in cucina. La PP mi fa presente che non ci sarebbe stato alcun motivo per scappare se si fosse trattato di un rapporto “consenziente”;

- dal fatto che io stesso ho ammesso che da quando __________ mi ha lasciato e cioè dal mese di aprile 2006, l’ho chiamata ripetutamente, ad ogni ora sul natel, l’ho chiamata sul posto di lavoro ecc., le ho mandato svariati sms ecc., l’ho seguita con la macchina, in una parola, come mi contesta la PP, l’ho letteralmente perseguitata;

- la sequenza stessa dei miei spostamenti della sera dei fatti, indica che vi è stato un crescendo delle mie azioni culminate nella violenza carnale. Io stesso ho ammesso di essere passato, la sera del 28.06.2006, a casa di __________ per vedere se c’era __________ “….spiando per cercare di capire se __________ era li. Infatti ho capito che __________ era a casa di __________ A quel punto dentro di me si è scatenata la rabbia.

                              In quel momento ho visto che __________ stava tagliando della cocaina sottoforma di sasso. Lo stesso chiedeva a __________ se ne voleva.

  Da parte mia data la situazione sono partito in preda alla collera.

A bordo quindi della mia vettura mi sono diretto a __________ dove si trova la cantina del padre di __________, praticamente è una casa adibita a deposito per il vino.

Sapendo dove sono nascoste le chiavi per avere l’accesso ai locali, ecco che mi sono introdotto ed ho asportato circa una decina di cartoni di vino. Mi sembra ci possano essere 12 bottiglie di vino.

  Ho preso inoltre della grappa.

Tutte queste bottiglie le ho caricate sulla mia vettura e sono partito in direzione di __________, comunque __________, zona __________.

Qui ho scaricato le bottiglie nell’appartamento di mio fratello. Preciso che in tale appartamento non abita mio fratello ma lo stesso occupa l’appartamento li accanto.

  A questo punto mi sono diretto a casa di __________.

  Mi intenzione era di mettere a posto la storia con lei.

Il motivo per il quale ho sottratto le bottiglie era per fare una ripicca; volevo punire __________ per quanto mi stava facendo. Ero colmo di rabbia in quel momento”

Le dichiarazioni di innocenza dell'accusato, con riferimento al reato principale non consentono di sovvertire siffatta conclusione, tanto più che lo stesso, dopo aver inizialmente ammesso le proprie responsabilità, dichiarandosi pure pentito di quanto aveva fatto (cfr. verbale pol. 28.06.2006), ha ritrattato - sulla base di differenti e poco credibili giustificazioni alla ritrattazione (pressione della polizia, stanchezza, confusione, perché gli era stato riferito che "che la PP è una persona severa; cfr. verb. PP 12.07.2006) - fornendo una versione nient'affatto convincente: egli avrebbe estratto il pene dalla vagina che "si è afflosciato perché vedevo che __________ aveva piacere del rapporto sessuale", a giustificazione della ferita al naso e delle varie escoriazioni e graffi riportati ha dichiarato che __________ si sarebbe arrabbiata "perché ho estratto il pene dalla vagina perché vuol farmela pagare per qualche cosa, non so per cosa", in merito alle urla udite dai vicini ha asserito "nel momento in cui io ho avuto il rapporto sessuale con __________, lei ci stava, era consenziente, Preciso che lei si è messa a urlare solo dopo il rapporto sessuale quando io ho estratto il pene dalla vagina", precisando pure che sarebbe stata __________ a picchiarlo e non viceversa (cfr. verb. PP 12.07.2006). Ancora nel corso del verbale di confronto con __________, __________, ha negato di averla violentata riconfermandosi nella propria versione dei fatti.

Per contro la versione dei fatti data da __________ appare lineare, disinteressata e corroborata da riscontri oggettivi.

Per quanto riguarda gli altri reati addebitati al qui istante, gli stessi, peraltro di minore gravità rispetto a quello di violenza carnale, sono stati sostanzialmente da lui ammessi.

4.

In merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

Riassumendo, per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova, ecc.

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) è in corso da un certo tempo.

A sostegno del mantenimento del carcere preventivo il Procuratore pubblico invoca l'esistenza di bisogni istruttori e concreto pericolo di collusione.

In concreto, il Procuratore pubblico deve ancora procedere all'audizione dei vicini di casa di __________, __________ ed __________, e di __________, già sentiti in polizia ed i cui interrogatori sono già stati fissati per il 18 agosto p.v., nonché ad ulteriori, e non meglio precisate, audizioni per meglio circostanziare "la persecuzione messa in atto da __________ nei confronti di __________ dopo che è terminata la relazione sentimentale"; testimonianze che dovranno poi essere contestate all'accusato. Trattasi quindi di atti che dovrebbero esaurirsi in un lasso di tempo piuttosto breve.

Nei confronti dei vicini di casa di __________ e di __________, è senz'altro dato pericolo di collusione: considerato l'atteggiamento negatorio dell'accusato e la gravità del reato principale con conseguente rischio di un'importante pena in caso di condanna, vi è il rischio concreto che l'accusato, se messo in libertà provvisoria, possa prendere contatto con detti testi per influenzarli a proprio vantaggio. Non va inoltre trascurato a questo proposito che ci si trova confrontati con un procedimento indiziario.

Per quanto riguarda invece gli altri non meglio precisati testi, non può essere dato un pericolo di collusione concreto, bensì soltanto teorico, non essendo nota la loro identità e neppure indicata l'esistenza di rapporti o legami con l'accusato.

Per quanto concerne l'esistenza di un pericolo di collusione con __________, il Procuratore pubblico non ne motiva concretezza, né dagli atti emergono elementi concreti per ritenere che, su pressione di __________, __________ potrebbe cambiare la propria versione dei fatti, peraltro lineare, credibile e più volte confermata dinnanzi agli inquirenti: la presunta vittima è maggiorenne, nel corso del verbale Procuratore pubblico e soprattutto in occasione del confronto 27 luglio 2006 con l'accusato ha ribadito di essere stata violentata, anche in quella sede, apparentemente, senza tentennamenti o timori, per contro non vi è alcun indizio concreto per ritenere che la stessa si trovi in uno stato di dipendenza affettiva e/o psicologica nei confronti di __________, quindi in una situazione tale per cui potrebbe essere manipolata o indotta a ritrattare per opera dell'accusato. Allo stadio attuale dell'inchiesta ed in assenza di indizi concreti in tal senso, l'esistenza di un concreto pericolo di collusione con la presunta vittima può tuttavia rimanere indecisa, essendo comunque dato concreto pericolo di collusione, come detto sopra, con i suddetti testi noti che saranno sentiti dal magistrato inquirente il 18 agosto 2006.

Da ultimo, giova ricordare che, se è pur vero che il carcere preventivo non può e non deve essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione dell'inchiesta (SJ 1998 p. 247).

5.

Essendo dati seri e concreti indizi di colpevolezza, nonché pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, non occorre qui esaminare l'esistenza del pericolo di fuga e di quello di recidiva, peraltro neppure evocati dal magistrato inquirente a sostegno del mantenimento della carcerazione preventiva.

6.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta (dal 28 giugno 2006), alla luce della gravità delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di condanna e della complessità dell'inchiesta (procedimento indiziario e versioni contrastanti tra accusato e presunta vittima), resa ancor più difficoltosa dalla scelta (certamente legittima) di linea difensiva di negare totalmente ogni addebito relativamente al reato più grave e dall'atteggiamento che non può certo essere definito trasparente dell'accusato (iniziali ammissioni poi ritrattate), è sicuramente data. Gli inquirenti hanno proceduto con sufficiente celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato e __________ ma hanno provveduto/stanno provvedendo alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i fatti, viste le differenti versioni. In ogni caso, resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l'istanza di libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese di giudizio (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro 10 giorni alla Camera dei ricorsi penali del tribunale d'Appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 139, 144, 177, 179 septies, 190 CP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.                L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.                Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.                Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.                Intimazione:

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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