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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 10.07.2006 INC.2006.22202

10 luglio 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·3,931 parole·~20 min·1

Riassunto

Libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC2006.22202

Lugano 10 luglio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

            sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 29 giugno/3 luglio 2006 da

__________, __________, attualmente c/o __________ (Avv. __________)  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 6 luglio 2006 da

Procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti

preso atto che la difesa non ha ritenuto di presentare osservazioni;

visti gli inc. MP __________, __________, __________, nonché tre classificatori ("__________", "__________, fatture ricevute", "parti lese __________ ") intestati REF Polizia cantonale;

ritenuto e considerato

in fatto

A.

__________ è stato tratto in arresto il 9 maggio 2006. Nei suoi confronti era pendente un ODA (19 aprile 2006) per le ipotesi di reato di truffa e falsità in documenti per fatti avvenuti nel corso del 2004, in Svizzera ed all'estero, commessi in correità con terzi e "sotto il paravento della società __________ " (cfr. ODA).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il 10 maggio 2006, ritenuti presenti gravi indizi di reato, pericolo di fuga, di collusione e inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR 222.2006.1).

Per la precisione, va detto che con la richiesta di conferma dell'arresto (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.1) l'accusa, per gli stessi titoli di reato, è stata estesa a fatti avvenuti tra il settembre 2005 e l'aprile 2006 e commessi "sotto il paravento" della __________.

B.

In buona sostanza, __________ è accusato (come detto, in correità con terzi) di aver ingannato astutamente "titolari e/o collaboratori di aziende svizzere ed estere, ordinando loro sotto false generalità" merce che veniva poi ritirata e/o spedita all'estero tramite spedizionieri lasciando impagate le fatture o consegnando (ai fini del pagamento) assegni privi di copertura (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.1).

L'ipotesi formulata al momento dell'arresto parla di merci per un valore pari a diverse centinaia di euro.

L'inchiesta, i cui atti sono contenuti in tre incarti (ciascuno con propria numerazione) ed in tre classificatori di polizia, si è sin qui sviluppata mediante l'acquisizione di documentazione (da banche, da UEF, da rogatorie, da denunce da parte di terzi che si costituiscono parte civile, da ditte presunte parti lese), l'emanazione di ordini d'arresto nei confronti dei presunti correi, l'inoltro di una rogatoria presso la competente autorità giudiziaria italiana, nonché l'audizione di alcuni testi e dell'accusato detenuto (cfr. elenco atti dei tre incarti menzionati nel cappello della presente).

A conclusione di un verbale reso alla polizia (5 luglio 2006) il magistrato inquirente ha esteso l'accusa nei confronti di __________ a fatti presunti commessi anche per il tramite della __________ (gennaio 2004/aprile 2006) e per l'ipotesi qualificata di truffa per mestiere.

C.

Con l'istanza qui in discussione, __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.

Dopo alcune premesse (punti da 1 a 8), afferma di non aver ancora avuto accesso agli atti dell'inchiesta, eccezion fatta per qualche deposizione testimoniale (punti da 9 a 12) e di fondarsi su quanto indicato oralmente e sommariamente dal PP (punti da 12 a 15).

L'istante si dichiara estraneo a qualsiasi truffa, lamenta di essere stato interrogato solo tre volte dalla polizia (in 51 giorni di detenzione preventiva), e mai dal Procuratore, senza contestazione di fatti specifici (punti da 16 a 20).

Il confronto con il direttore di una casa di spedizione si sarebbe risolto a suo favore (dell'accusato) e il difensore, che ha assistito all’audizione di un altro teste, ha avuto la sensazione che un eventuale confronto tra l'accusato e questo teste, a cui comunque il difensore ha omesso di formulare domande, avrebbe avuto esito analogo al confronto precedente (punti da 21 a 28).

L'istante, e la sua difesa, ritengono di non essere in grado di giudicare se vi sia stata o meno una truffa, in quanto nessun elemento sarebbe stato concretamente presentato che non sia qualche generica indicazione orale (punto 31). Comunque, ritengono insufficienti gli elementi a favore della partecipazione dell'accusato (la conoscenza di altri accusati nulla dimostrerebbe - punti 32 e 35).

In conclusione (e posto che __________ non può essere trattenuto nella sola speranza che confessi, rispettivamente a causa della latitanza dei presunti correi - punti 33 e 34), l'istante e la sua difesa ritengono insufficienti gli indizi di reato e, nella denegata ipotesi di un suo effettivo coinvolgimento, insussistente il pericolo di recidiva (viste le dimensioni dell'inchiesta - ?) e esagerato ritenere un pericolo di fuga per un frontaliero (punti da 36 a 40).

D.

Con preavviso negativo del 6 luglio 2006 (doc. 1, inc. GIAR 222.2006.2), il magistrato inquirente afferma che gli indizi di reato presenti al momento dell'arresto si sono rafforzati a seguito degli accertamenti compiuti.

In particolare è emerso l'utilizzo di una terza società (__________), le parti lese hanno prodotto e stanno producendo la documentazione relativa ai rapporti avuti con le tre società in questione ed è sostanzialmente confermato l'utilizzo di false generalità, nonché di assegni bancari non coperti, da parte degli autori dei reati.

Il teste __________ ha confermato, a confronto, l'attività dell'accusato per conto della __________ ed il teste __________ ha confermato di aver procurato il mantello societario (__________) per conto di __________, persona sempre presente negli uffici della società.

Inoltre, sempre secondo il magistrato inquirente, il teste __________ avrebbe confermato di aver costituito la __________ a richiesta sempre dell'accusato che, peraltro, al momento dell'arresto era in possesso di documentazione (compresa lista delle forniture) della __________.

I gravi indizi di reato, quindi, non fanno difetto e, per l'inquirente, si cumulano sia con un concreto pericolo di fuga (vista l'assenza di legami particolari con il territorio svizzero) e di inquinamento delle prove (dato che gli accertamenti all'estero, in merito ai correi ed alla destinazione della merce, non hanno ancora potuto essere eseguiti dall'autorità italiana richiesta).

E.

Alla difesa istante è stata concessa facoltà di presentare osservazioni al preavviso negativo entro le 16.00 del 7 luglio 2006 (doc. 3, inc. GIAR 222.2006.2; art. 108 cpv. 2 CPP).

Nessuna osservazione è pervenuta a questo ufficio, né entro il termine indicato, né posteriormente allo stesso.

Delle altre osservazioni/argomentazioni delle parti, si dirà se necessario nel seguito della presente.

in diritto

1.

L'istanza, presentata dall'accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

La stessa è stata ricevuta dal Ministero pubblico il 3 luglio 2006 e trasmessa a questo ufficio (brevi manu) il 6 luglio 2006: i termini di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP sono rispettati. Il termine assegnato a questo giudice scade, in conseguenza dell'applicazione dell'art. 20 CPP sul computo, lunedì 10 luglio 2006.

2.

Preliminarmente e sulla questione della conoscenza degli atti d'inchiesta (che l'istante e la sua difesa affermano di non aver potuto visionare), si rileva che poco dopo l'arresto, la difesa ha chiesto al magistrato inquirente di poter ricevere copia degli atti allegati alla richiesta d'arresto e questi ha comunicato che la richiesta era prematura (inc. 9579/2004, AI 23). Non risultano, a questo giudice, reclami contro tale rifiuto; dagli atti degli incarti menzionati, non risultano neppure richieste (se si preferisce: istanze) di accesso agli atti successive a quella del 12 maggio 2006 (allegata all'AI 23 citato).

Ne consegue che la questione non è e non può essere oggetto del presente reclamo, che è dato solo contro decisioni o omissioni formali del PP (cfr. per analogia DTF 14 gennaio 2005, 1S.15/2004).

D'altro canto, si deve anche constatare che neppure a questo ufficio (a seguito dell'istanza di libertà provvisoria e ai fini della formulazione di osservazioni) è stato chiesto di poter visionare la documentazione, che accompagna il preavviso negativo (DTF 9 luglio 2004, 1S 1/2004).

3.

Sebbene noti al patrocinatore ed al magistrato inquirente, i principi generali in materia di detenzione cautelare vengono qui di seguito riassunti:

L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 (per cui mantiene validità la pregressa giurisprudenza: v. decisione 10 gennaio 1996 in re T. H., GIAR 2.96.2) - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare ed eventualmente proroga del carcere preventivo a norma dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - segnatamente i bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss) - ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128).

4.

A questo stadio del procedimento ed in questa sede (che non è deputata ad esprimersi sul merito delle accuse e deve, anzi, evitare di pregiudicarlo limitandosi a verosimiglianza per il giudizio di legittimità delle misure d'inchiesta - GIAR 26 ottobre 2001 in re A.), si può concludere per la presenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascritti.

Elementi indizianti una attività truffaldina, così come descritta dal magistrato inquirente nella promozione dell'accusa e nelle osservazioni, messa in opera per il tramite delle società menzionate, emerge dalle denunce (inc. 9579/2004, AI 1; 3238/2006, AI 7, 15, 19, 25), da parte della documentazione contenuta nei classatori "fatture ricevute" e "parti lese" prodotti con l'incarto, dalla documentazione bancaria delle società (che rivela l'assenza di fondi - nonché di movimentazione, ma contestuale emissione di assegni ; inc. __________, AI 5; inc. __________ AI 7), nonché dai verbali di alcuni fornitori (Polizia 10.05.2006 __________; Polizia 16.05.2006 __________; Polizia 29.05.2006 __________) e da quelli degli amministratori tabulari delle società, rispettivamente dell'amministratore dello stabile in cui una di queste aveva uffici (Polizia 8.5.2006 __________; Polizia 25.5.2006 __________).

Il coinvolgimento del qui accusato nell'attività delle società in questione emerge in modo sufficiente (per le necessità del presente giudizio) dai verbali dello spedizioniere __________ (contatti per la spedizione/importazione/esportazione di merce: Verbale PP __________ 31 maggio 2006, pag. 2 e 3), da quelli di __________ e __________ (reperimento, rispettivamente costituzione delle società, pagamento delle relative spese e presenza negli uffici: Verbale PP __________ 14 giugno 2006, pag. 3 in particolare; Verbale PS __________ 9 giugno 2006). Inoltre, tale coinvolgimento risulta anche dalla documentazione trovata in possesso dell'accusato al momento dell'arresto, relativa ai "fornitori" delle società oggetto d'inchiesta (si vedano gli allegati al verbale PP __________ 31 maggio 2005 e relative contestazioni - meglio: le risposte alle contestazioni -, in particolare alle pagine 6 e ss.) e dal possesso di un telefonino di pertinenza della __________ (idem, pag. 8).

Da ultimo, l'accusato sembra conoscere praticamente tutte le persone in qualche modo riconducibili alle tre società oggetto d'inchiesta (cfr. Verbali PS __________ 5 luglio 2006, 9 maggio 2006, 11 maggio 2006, 23 maggio 2006; Verbale PP __________ 31 maggio 2006).

Poco comprensibile l'apodittica affermazione della difesa dell'istante, secondo cui il confronto con __________ si sarebbe risolto a suo (dell'accusato) favore. Attinente ad altri ambiti la "sensazione" del difensore circa in merito al fatto che "la tesi" (recte: le affermazioni) del teste __________ "non avrebbero resistito in sede di confronto" (Istanza, punto 27). Purtroppo non verificabili direttamente le affermazioni dell'istante secondo cui la sua presenza negli uffici della __________, il possesso di documentazione di fornitori di questa società e di un telefonino acquisito dalla stessa, siano dovuti unicamente ai suoi rapporti con la defunta signora __________ (cfr. verbali PS __________ 11 maggio 2006, Verbale PP __________ 31 maggio 2006, pag. 8)

Abbondanzialmente (in quanto non risulta tra gli atti trasmessi né il verbale __________, né il rapporto dei carabinieri del 21 settembre 2004: cfr. inc. __________ AI 3 ed elenchi atti e verbali per tutti gli incarti) un ulteriore indizio emergerebbe dal fatto che un teste avrebbe indicato il numero di cellulare italiano dell'accusato come recapito di contatto con la __________, più precisamente con una persona che si faceva chiamare __________, descritta come avente caratteristiche fisiche analoghe a quelle dell'accusato (cfr. verbale PS __________ 14 giugno 2006 e relative contestazioni).

La prima (e cumulativa) condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

5.

a)

In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).

b)

È, di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.). Nel caso in esame, il Procuratore pubblico indica un pericolo di collusione con i correi,  (Preavviso, pag. ).

Ora, sebbene il magistrato inquirente non spenda molte parole per sostanziare la concretezza di tale pericolo, risulta in modo evidente dall'incarto che l'audizione dei (presunti) correi menzionati, nonché dei testi indicati nella rogatoria trasmessa alle autorità italiane (inc. __________, AI 36) è di sicura importanza per l'inchiesta, per l'accertamento dei fatti e dei ruoli, compreso quello effettivo del qui istante.

c)

Nel contempo è indubbio che le dichiarazioni di __________ sono tese a limitare la (sua) conoscenza dei fatti, rivendicare ruolo marginale (quando non casuale), senza consapevolezza del possibile illecito e limitata conoscenza dell'identità delle altre persone coinvolte; addirittura anche di quelle che gli avrebbero commissionato la costituzione di una delle società (vedi tale __________: verbale PS __________ 5 luglio 2006 pag. 1 e 2; __________). Ora, tali affermazioni possono anche corrispondere a verità ma debbono comunque essere verificate e l'audizione dei presunti correi e/o testi menzionati non è certamente elemento secondario o marginale per tale verifica e deve poter avvenire senza che sia possibile (per gli interessati) concordare versioni di comodo a favore dell'uno o dell'altro, o di tutti.

Nel contempo, non va dimenticato che perlomeno parte del provento di reato non è stata recuperata (cfr. classificatori trasmessi con gli incarti); pertanto una sua prematura messa in libertà potrebbe anche compromettere il ritrovamento della merce, delle tracce di destinazione della stessa o del provento sostitutivo (GIAR 20 giugno 2003 in re E. cons. 4 b., 337.2003.2 : "L'accertamento del destino di queste ultime [n.d.r.: il provento di reato] non è importante solo per la qualifica giuridica del reato [appropriazione indebita o amministrazione infedele, fine di lucro] e per la determinazione dell'eventuale pena [ex art. 63, motivi a delinquere - cfr. DTF 116 IV 288] ma anche per l'eventuale recupero delle stesse e la conseguente applicazione dell'art. 59 CP. Trattasi di uno specifico elemento probatorio [provento di reato].").

d)

Considerando le dichiarazioni poco trasparenti dell'accusato istante in relazione ai terzi con i quali è stato in contatto (o ha in qualche modo operato) la discrepanza tra le dichiarazioni (in merito al suo ruolo) e quella di alcuni testi, il fondato sospetto (per non dire concreto indizio) di utilizzo (nell'ambito dei fatti a lui contestati) di nome di fantasia (al telefono e non) la sparizione dagli uffici della __________ della (eventuale) documentazione cartacea e l'abbandono dei locali (cfr. AI 9) così come segnalato dall'amministratore, non è certo azzardato, a questo stadio, dubitare sulla completa veridicità delle sue dichiarazioni, né ritenere concreto il pericolo di collusione con i presunti correi indicati, nonché di inquinamento di eventuali prove circa la destinazione della merce (GIAR 20 giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2; Rep 1980 p. 45)

Il pericolo di collusione e di inquinamento delle prove è, a giudizio di questo giudice, attuale.

6.

a)

Stabilita l'esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, ci si potrebbe esimere dall'esaminare se sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di fuga e quello di recidiva, come sostenuto dal magistrato inquirente.

Tuttavia, dato che le necessità istruttorie che giustificano oggi il mantenimento del carcere preventivo potrebbero venir meno a seguito dell'espletamento di successivi atti d'inchiesta ed avendo l'accusato accennato alla possibilità di prestare cauzione, può essere di una certa utilità esprimersi in merito perlomeno al pericolo di fuga ed alla sua eventuale limitazione mediante cauzione. Il tutto, ovviamente, tenuto conto della situazione attuale e senza pregiudizio per eventuali future decisioni.

b)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso.

__________ è cittadino italiano, residente in Italia, e non ha legami particolari con il nostro territorio se non il permesso G, da alcuni mesi "inutilizzato" (verbale PS 9 maggio 2006, pag. 1) che gli sarebbe però servito (sostanzialmente e se le accuse dovessero essere confermate) a commettere gli atti di cui è accusato.

Se le accuse dovessero essere confermate il rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono anche la reclusione). Non è neppure certo che egli possa (sempre eventualmente) beneficiare della sospensione condizionale. Quest'elemento, da solo, non é determinante, ma deve essere attentamente considerato se ad esso se ne sommano altri come sopra descritto (SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

La fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del dibattimento e all'eventuale relativo processo) può apparirgli quale soluzione più interessante che non l’affrontare i rischi di un processo, dal quale sono peraltro assenti, per il momento, i presunti correi.

Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 585).

c)

Quanto alla possibilità di stabilire una cauzione a limitazione del pericolo di fuga, va preliminarmente detto che la sua entità deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a disposizione sono praticamente inesistenti. Dagli atti d'inchiesta non è possibile dedurre alcunché di utile (cfr. verbali PS 9 maggio 2006, pag. 1 e 23 maggio 2006, pag. 1), se non che l'accusato non ha chiesto il gratuito patrocinio (cfr. verbale GIAR 10 maggio 2004). L'istanza di libertà provvisoria è totalmente silente in merito alla situazione economica.

Ne consegue impossibilità di determinare un importo cauzionale che non sia unicamente in relazione con l'entità/gravità dei reati imputati. Comunque, nel caso in esame vista la sussistenza di pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, nonché il fatto che la refurtiva non è ancora stata recuperata, è esclusa la messa in libertà previo versamento cauzionale (in un recente caso, per fattispecie analoga, è stato ritenuto inadeguato un importo, offerto, di FRS 70'000.- ; CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357).

7.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie (tenuto conto delle sue eventuali ramificazioni - anche internazionali -, ecc.) con la pena presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso concreto, il carcere preventivo sofferto (poco più di 2 mesi) e quello prevedibilmente ancora da soffrire in attesa dell'espletamento delle audizioni richieste alle autorità italiane. Non va dimenticato che i reati ascritti sono gravi, commessi con notevole intensità delittuosa (è imputato il mestiere), e possono condurre, se confermati, a pene di sicura gravità e anche superiori al limite per la concessione della sospensione condizionale.

Per quanto concerne gli atti ancora soggetti a pericolo di inquinamento e collusione, non si può certo parlare di violazione del principio di celerità ritenuto che le rogatorie sono state presentate non appena acquisiti gli elementi utili per formularle e non vi è motivo di ritenere che le autorità italiane non diano seguito in tempi ragionevoli. D'altro canto chi compie reati in correità e/o con modalità transfrontaliere deve sopportare anche le necessità istruttorie (e i tempi) che valgono nei confronti dei terzi in questione e che dipendono dalle autorità estere (GIAR 3 gennaio 2005 in re K., 392.2004.2 e GIAR 19 agosto 1999 in re L., 386.1999.9), perlomeno finché ciò è compatibile con il principio di proporzionalità, come è qui il caso.

8.

In conclusione, in capo a __________ sono presenti gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti ed è presente e concreto un pericolo di collusione con i presunti correi italiano e di inquinamento delle prove in fase di acquisizione (per rogatoria). Pure presente e concreto un pericolo di fuga che non può essere (oggi) sufficientemente limitato da una cauzione, comunque (sempre oggi) determinabile solo per rapporto alla gravità del reato, vista l'assenza di indicazioni da parte dell'istante circa la sua situazione economica e quella delle persone a lui vicine.

Il mantenimento del carcere preventivo risulta ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

L'istanza va quindi respinta.

P.Q.M

visti gli artt. 138, 146, 158, CP, artt. 20, 95 ss., 108, 280 ss., 284 CPP, 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU;

decide

1.   L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.   Non si prelevano tasse e spese.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione (anticipata via fax, ritenuto che il termine di ricorso decorre

      dall’intimazione dell’originale):

                                                                                giudice Edy Meli

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