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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 01.05.2006 INC.2006.12102

1 maggio 2006·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,836 parole·~14 min·1

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2006.12102

Lugano 1° maggio 2006

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Edy Meli

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 25/26 aprile 2006 da

__________  

e qui trasmessa con preavviso negativo del 28 aprile 2006 dal

Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi

viste le osservazioni della difesa (28 aprile 2006);

visto l'inc. MP __________, nonché __________;

ritenuto e considerato

in fatto ed in diritto

1.

__________ è stato arrestato il 15 marzo 2006 con contestuale promozione dell'accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 146 cpv. 1 CP (subordinatamente 147 cpv. 1 CP), 251 CP e 217 CP (doc. 1 e 2, inc. GIAR 121.2006.1).

Questo giudice ha confermato l'arresto il giorno successivo, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove, nonché pericolo di fuga (doc. 4, inc. GIAR 121.2006.1).

2.

In sostanza __________ è accusato di aver effettuato transazioni fraudolente con carte di credito (quale titolare del negozio __________) per oltre FRS 130'000.-, riuscendo ad incassare almeno FRS 75'000.-, nonché di aver abusato del codice informatico relativo al conto postale della __________ riuscendo ad ottenere ca. FRS 13'000.-.

Per quanto concerne l'ipotesi di reato di cui all'art. 217 CP, la stessa si fonda sulla costatazione di accumulo di arretrati per ca. FRS 40'000.-.

L'inchiesta, il cui sviluppo (acquisizione documenti e atti di altri procedimenti, perquisizioni e sequestri, audizioni accusato e testi) si evince dall'elenco atti prodotto (in particolare AI da 1 a 45, inc. MP __________), ha portato ad un estensione dell'accusa per i reati di cui agli artt. 146 cpv. 1 CP, 251 CP, 169 CP, 292 CP, 96 LCstr, 87 LAVS, in relazione alla ricezione di un importo di FRS 5'800.- nel 2001/2002, alla sottoscrizione di moduli contrattuali nel 2005 (in relazione ai rapporti con gli istituti emittenti le carte di credito e istituti bancari), al mancato rispetto degli obblighi LAVS dal 2000, alla distrazione di valori sottoposti a procedimento giudiziale (diritto di ritenzione) e relativa disobbedienza a decisioni dell'autorità nel 2006, nonché ad un episodio di guida senza licenza avvenuto nel 2005 (cfr. AI 39).

3.

Con scritto del 25 aprile 2006, __________ ha postulato la sua messa in libertà provvisoria (doc. 1, inc. GIAR 121.2006.2).

Dopo aver indicato data dell'arresto e del trasferimento al __________, il contenuto della conferma d'arresto del 16 marzo 2006, nonché i principi generali di diritto che debbono presiedere la restrizione della libertà personale (Istanza, punti da 1 a 5) e indicato, sempre in termini generali, i concetti e i principi applicativi dei bisogni istruttori, pericolo di recidiva e di fuga (Istanza, punti 6, 7 e 8) conclude asserendo come pacifico il fatto che non sussisterebbero più motivi a giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva (Istanza, punto 9).

Per quanto concerne il caso concreto (e per la sussunzione del fatto al diritto), l'istante afferma: che bisogni istruttori non sono più dati in quanto l'inchiesta sarebbe giunta al termine, che non esistono elementi concreti indizianti la recidiva e che il rischio di fuga è controindicato oltre che dalla cittadinanza svizzera, dall'esistenza di solidi rapporti famigliari in __________ (madre e fratello), nonché limitabile dalla possibilità di disporre un obbligo di residenza presso i famigliari con ritiro dei documenti di legittimazione.

4.

Con scritto del 28 aprile 2006 (doc. 2, inc. GIAR 121.2006.2) il magistrato inquirente preavvisa negativamente l'istanza.

Dopo aver riassunto dettagliatamente (e con puntuali riferimenti agli atti dell'incarto, in particolare ai verbali) gli indizi di reato sia per i fatti del 2006 che per quelli del 2001/2002, segnalando ammissione per il reato di cui all'art. 217 CP e, per così dire, ovvietà di quello relativo all'art. 87 AVS (Osservazioni, pag. 2 e 3), il magistrato inquirente indica gli elementi concreti che fondano, a suo dire, l'esistenza (e l'attualità) del pericolo di recidiva e di quello di fuga (Osservazioni, pagina 4 e 5), negando, per quest'ultimo, possibile efficacia delle misure sostitutive proposte.

Inoltre, per il magistrato inquirente, la detenzione preventiva e il suo perdurare sono rispettosi del principio di proporzionalità, anche alla luce del fatto che il deposito degli atti è previsto a breve.

5.

Con scritto del 28 aprile 2006 (doc. 4, inc. GIAR 121.2006.2), dopo ricezione delpreavviso negativo, la difesa segnala di aver esaustivamente espostro gli argomenti a favore della scarcerazione nell'istanza del 25 aprile 2006. Inoltre, sostiene insufficiente motivazione circa il pericolo di recidiva aggiungendo che "in caso contrario qualunque detenuto dovrebbe presentare pericoli di recidiva, cosa che ben evidentemente non è corretto"

6.

L'istanza (ricevibile in quanto emanata da persona detenuta) e relativo preavviso negativo sono stati trasmessi tempestivamente dal procuratore pubblico a questo ufficio (cfr. termine di cui all'art. 108 cpv. 1 CPP, computato ex art. 20 CPP che esclude tale modalità di computo dei termini solo per quello previsto dall'art. 100).

La decisione di questo giudice, che ha ricevuto l'istanza e il preavviso in data 28 aprile 2006, deve quindi essere prolata, sempre secondo il computo ex art. 20 CPP, al più tardi martedì 2 maggio 2006.

7.

In diritto, ancorché noto alle parti, è opportuno ricordare che:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H., 1P.477/1993, consid. 3).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

La prima condizione per l'eventuale mantenimento della misura restrittiva, cioè l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve essere verificata d'ufficio anche se, come nel presente caso, non formalmente contestata.

Nel caso in esame, e considerati i limiti di competenza di questo giudice (derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio), gravi indizi di reato sono presenti.

L'effettuazione di transazioni con carte di credito risultate false o clonate, per un montante importante (e relativo incasso parziale di ca. 75'000.-), spezzettando le operazioni al fine di rimanere entro i limiti di garanzia, sull'arco di pochi giorni/ore (allorquando nei precedenti mesi la cifra d'affari inerente l'utilizzo di carte di credito era massicciamente inferiore), con clienti sconosciuti o quantomeno dei quali non sono neppure state registrate le generalità e che hanno utilizzato carte di credito con nomi diversi e riconducibili a persone di sesso diverso, in relazione a (dichiarata) vendita di importanti partite di merce per la quale non vi è credibile riscontro d'acquisto, rispettivamente di effettiva presenza in negozio, costituisce indubbiamente grave e concreto indizio dei reati ascritti e relativi all'attività del negozio __________ (cfr. AI 1 e allegati, 10, AI 27. 1 doc. all. da 1 a 5, 27.10, Verbale __________ GIAR 16 marzo 2006, Verbali di cui agli AI A.2, A.3 pag. 3, A.4 pag. 5 ss., 27.2, 27.5).

Pure sufficientemente indiziati sono gli altri reati oggetto di promozione/estensione dell'accusa: cfr. AI A.3 pag. 4, nonché inc. __________, per quelli di cui agli artt. 169 e 292 CP; AI A.5 pag. 6/7 per quelli di cui agli artt. 217 CP e 87 LAVS, AI 2 e 11 dell'inc. MP __________ per le imputazioni relative ai fatti del 2001/2002.

9.

a)

Per quanto concerne la seconda condizione (una di quelle alternative) a giustificazione della detenzione preventiva, il magistrato inquirente afferma esistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva. Lo fa come, detto, con esplicito riferimento ad elementi concreti che emergono dall'incarto.

b)

b.1.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69).

Pacifico che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: GIAR 18 agosto 2005 in re D., 325.2005.3).

b.2.

In capo a __________, il pericolo di fuga é presente e concreto. Per gli elementi a sostegno di tale concretezza basterebbe rinviare al dettagliato esposto del magistrato inquirente in sede di preavviso negativo, noto all'accusato ed alla sua difesa (DTF 123 I 130).

Comunque, l'accusato pur essendo cittadino svizzero con la famiglia d'origine residente in __________ si è trasferito in __________ da anni (dal 2000, AI A.1 pag. 2) dove ha fondato una nuova famiglia e, con questa (moglie e figlia in tenera età), vi risiede stabilmente, per altro con possibilità abitativa presso i suoceri a relativamente basso canone d'affitto e attività professionale della moglie (ibidem). Il centro dei suoi interessi socio-famigliari deve essere quindi considerato come situato in __________.

Certo, pur trasferendosi in __________ egli ha, di fatto, continuato a lavorare in __________ (commettendo, peraltro, gli atti di cui è accusato); tuttavia, nel caso in esame, tale situazione è lungi dal costituire un elemento a favore dell'assenza di pericolo di fuga, sia per il motivo del trasferimento del domicilio all'estero (sottrarsi a procedure esecutive, comprese quelle conseguenti gli obblighi alimentari, non pagare le imposte; cfr. AI A1 pag. 2), sia perché le possibilità professionali in __________ appaiono ora, forse definitivamente, compromesse e comunque con notevole situazione debitoria a cui far eventualmente fronte (cfr. a titolo indicativo i soli AI 25 e 26).

b.3.

Pertanto, a giudizio di questo giudice elementi concreti indicano che l'accusato potrebbe preferire le conseguenze di una fuga (se si preferisce, la permanenza all'estero come finora) al rischio di una ulteriore carcerazione sia preventiva che in eventuale espiazione di pena (visto il rischio che la eventuale pena sia da espiare, causa il precedente del 28 agosto 2002 ed il fatto che almeno i reati di cui agli artt. 217 CP e 87 LAVS, se confermati, sarebbe avvenuto anche nel periodo di prova), rispettivamente alle conseguenze, anche civili, del seguito della procedura e del dibattimento (si vedano, tra le altre le sentenze citate alle note 37 e 38 da M. Luvini in REP 1989, pag. 287 ss.; SJ 1981 note 64, 75, 79, 81, in SJ 1981 p. 369 ss.).

Un obbligo di residenza presso il fratello, se non assortito da adeguata cauzione, non appare atto a limitare sufficientemente tale rischio.

c)

L'accertamento di un concreto pericolo di fuga sarebbe sufficiente a giustificare il mantenimento della detenzione preventiva. Tuttavia, abbondanzialmente e visti i circostanziati elementi esposti dal magistrato inquirente (quindi, a giudizio di questo giudice, senza lacune nella motivazione) per affermare la concretezza anche di questo pericolo, ci si può pronunciare anche su questa seconda causa a fondamento della detenzione preventiva.

c.1.

Notoriamente, il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26).

Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione più larga di quella dell'art. 67 CP: l'esistenza di precedenti specifici non basta, da sola, a concretizzarlo, così come non basta, sempre da solo, l'inesistenza a escluderlo ( DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). Anche la gravità del reato, condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti). Occorre che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, ecc.) imponga una prognosi sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005, 1P.750/2004).

c.2.

Il Procuratore pubblico ritiene dato e concreto il pericolo di recidiva, sostanzialmente perché __________ risulta aver delinquito durante il periodo di prova concessogli in sede di precedente condanna, aver commesso ripetutamente reati di una certa gravità, essersi sottratto ai creditori mediante il trasferimento del domicilio all'estero ma fornendo falso indirizzo in __________ ed anche per l'atteggiamento assunto in corso d'inchiesta.

In effetti, è indubbio che i reati imputati a __________, pur non essendo di gravità assoluta, non sono delle bagatelle (sia per gli importi in gioco che per le modalità di esecuzione, in cui non manca l'utilizzo di falsi documenti : CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357 cons. 9), così come il fatto che __________, se i fatti di cui è accusato troveranno conferma nell'eventuale giudizio di merito, abbia agito con una certa frequenza (per non dire continuità per quanto concerne le imputazioni relative all'AVS ed all'art. 217 CP), sempre in ambito economico finanziario (che si tratti di illecito profitto o illecito risparmio) che già concerneva la precedente condanna (cfr. casellario), e in una sorta di "crescendo" dell'attività delittuosa come testimoniano gli episodi del 2006 (CRP 17 novembre 2005, 60.2005.357 cons. 9).

Altrettanto indubbia la circostanza che, nel corso di questi stessi anni, la sua situazione economica (perlomeno in svizzera) non sia minimamente migliorata, col che i motivi che verosimilmente stanno alla base delle attività delittuose sono tuttora presenti, e non di poca entità. Da ultimo, va pure considerato che egli ha comunque, perlomeno in parte, agito durante il periodo di prova, che ha mostrato costante sprezzo per tutte le regole a garanzia dei diritti (foss'anche solo economici) dei terzi (cfr. AI A.5 pag. 6, AI A.3 pag 4.) e che il suo atteggiamento processuale attuale (legittimo) non permette di concludere a pentimento o coscienza dell'illiceità di quanto commesso (se confermato).

c.3.

Quelli sopra elencati sono tutti elementi concreti che, presi nel loro insieme, impongono di ritenere il pericolo di recidiva. Elementi di segno opposto non emergono in modo evidente dall'incarto, tantomeno sono indicati dalla difesa che si limita a richiamare gli elementi di carattere generale che possono fondare il pericolo di recidiva.

In capo a __________ va dunque ritenuto presente anche un concreto pericolo di recidiva.

10.

Il principio di proporzionalità della misura restrittiva della libertà personale è rispettato: __________ è in carcere dal 15 marzo 2006 e l'inchiesta è in fase conclusiva (il deposito degli atti è previsto dal magistrato inquirente fra circa una decina di giorni). Il rischio di pena, se le accuse dovessero essere confermate è certamente ancora superiore al carcere preventivo sin qui sofferto ed a quello prevedibilmente ancora da soffrire (anche indipendentemente dalla revoca dei 5 mesi a cui è stato condannato nell'agosto 2002); nel contempo l'inchiesta non evidenzia momenti di stallo che possano mettere in discussione il principio di celerità.

11.

In conclusione, ritenuti presenti gravi indizi di reato, concreti pericoli di fuga e di recidiva, ed essendo la carcerazione preventiva ancora rispettosa del principio di proporzionalità, l'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ viene respinta con la presente decisione esente da tasse e spese.

P.Q.M.

Visti gli artt. 146, 147, 251, 217, 169, 292 CP, 87 LAVS, 96 LCstr, 95 ss, 96, 102, 108, 284 CPP, 10, 29, 31 CF, 5 e 6 CEDU,

decide

1.        L'istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.        Non si prelevano tasse e spese.

3.        Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di

Appello, Lugano, entro 10 giorni dall'intimazione.

4.        Intimazione:

                                                                                  giudice Edy Meli

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