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Ticino Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto 06.05.2005 INC.2005.8602

6 maggio 2005·Italiano·Ticino·Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto·HTML·2,559 parole·~13 min·2

Riassunto

Istanza di libertà provvisoria

Testo integrale

Incarto n. INC.2005.8602

Lugano 6 maggio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

  sedente per statuire sull'istanza di libertà provvisoria presentata il 2 maggio 2005 da

__________ patr. d'ufficio dalla __________

                                         e qui trasmessa con preavviso negativo del 4 maggio 2005 dal

Procuratore pubblico Marco Villa, Lugano;

viste le osservazioni della difesa dell'accusata (6 maggio 2005);

visto l'inc. MP __________;

considerato,

in fatto

A.

__________ è stata arrestata il 23 febbraio 2005 con l'accusa di ripetuto furto, subordinatamente complicità in furto tentato e consumato, e meglio, "per avere, agendo in correità con __________, rispettivamente aiutando quest'ultimo quale complice sia agendo come palo che per l'occultamento della refurtiva, a Gordola, Tenero, Cadenazzo, ed in altre località non meglio precisate, perlomeno nel periodo 11.08.2004/23.02.2005, onde procacciarsi un indebito profitto al fine di appropriarsene, ripetutamente sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui da appartamenti privati" (doc. 1, inc. GIAR 86.2005.1).

L'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno successivo, vista l'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza, pericolo di fuga e bisogni dell'istruzione (doc. 3, inc. GIAR cit.).

B.

__________, dopo aver inizialmente negato ogni addebito (cfr. verbale GIAR 24.02.2005), ha successivamente ammesso la sua partecipazione a numerosi furti consumati e tentati in correità con __________, precisando che suo compito era quello di aiutare __________ andando a suonare i campanelli delle abitazioni per verificare se all'interno vi fosse qualcuno (cfr. verb. PP 16.03.2005). L'inchiesta ha inoltre permesso di stabilire che i furti hanno avuto luogo perlomeno a far tempo dal giugno 2004 e hanno interessato anche altri Cantoni.

C.

Con l'istanza qui in discussione, __________, per il tramite del difensore d'ufficio, chiede di essere immediatamente posta in libertà provvisoria. L'istante - la quale non contesta l'esistenza di seri concreti indizi di colpevolezza a suo carico - sostiene di avere sempre collaborato con le autorità inquirenti, di aver risposto alle domande postele dal Procuratore pubblico nel corso dell'interrogatorio 16 marzo 2005 e che i sopralluoghi disposti dal magistrato inquirente "sono terminati e l'accusata è stata interrogata dalla polizia a seguito di ognuno di questi". In tali circostanze il mantenimento della carcerazione preventiva sarebbe inutile e sproporzionato, tanto più che in relazione agli accertamenti ancora da eseguire (verifiche soggiorni, tabulati telefonici ecc.) non vi sarebbe alcun rischio di inquinamento delle prove. Al pericolo di fuga si potrebbe invece ovviare con la presentazione di una cauzione (quantificata nell'ordine di fr. 5'000.--) o con altra misura sostitutiva. Infine, si evidenzia la disponibilità a "sospendere" l'istanza qualora __________ dovesse essere liberata al termine del prossimo interrogatorio PP, già fissato per il 17 maggio 2005.

D.

Il magistrato inquirente preavvisa negativamente la richiesta (4 maggio 2005). Ribadita l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di __________, elenca, seppur a titolo non esaustivo, gli atti istruttori ancora da esperire e per i quali il mantenimento in carcere dell'accusata risulta essere di vitale importanza, rilevando nel contempo l'esistenza di un manifesto pericolo di collusione /inquinamento delle prove in caso di scarcerazione. Pure dato, e non ovviabile con la prestazione di una cauzione, concreto pericolo di fuga. Infine, il carcere preventivo sofferto e ancora da esperire sarebbe rispettoso del principio di proporzionalità.

E.

Con osservazioni 6 maggio 2005 la difesa si riconferma sostanzialmente nella primitiva istanza.

E ritenuto,

in diritto

1.

__________, accusata e detenuta, è certamente legittimata all'inoltro della presente istanza.

Il preavviso negativo, consegnato unitamente all'incarto a questo ufficio il 4 maggio 2005, è tempestivo.

2.

I principi che reggono la materia, pur se noti alle parti, vengono qui riproposti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

3.

Sufficienti presupposti di legge, come esplicati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua libertà.

3.1.

I seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ (non formalmente contestati dalla difesa, ma comunque soggetti a verifica da parte di questo giudice) sono senz'altro dati.

Basti qui rilevare che l'accusata, da ultimo nel corso del verbale PP 16 marzo 2005 ha ammesso di aver partecipato a più furti, commessi in correità con __________. Sono pertanto dati i presupposti oggettivi e soggettivi del reato a lei prospettato: in sostanza, così come evidenziato dal Procuratore pubblico nel proprio preavviso, resta da stabilire a quanti furti l'accusata ha partecipato non potendo essere contestata, viste le modalità, l'aggravante della banda con __________.

3.2.

Quanto alle necessità istruttorie atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è inutile ricordare i seguenti principi:

"

-      In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

-      E', inoltre, necessario che questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es müssen vielmehr konktrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

-      Gli elementi di concretezza del pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p.19). Il semplice atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Va da sé che i criteri sopra esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la detenzione) é in corso da un certo tempo.

In concreto, l'istruttoria, contrariamente a quanto sostenuto nell'istanza, non è affatto terminata. Infatti sono già stati fissati due ulteriori verbali d'interrogatorio di polizia (4 e 13 maggio 2005) per la continuazione e conclusione della sistematica contestazione dei furti ancora in sospeso (stimabili in ancora 70/80) ed un interrogatorio di chiarificazione (17 maggio 2005) dinanzi al Procuratore pubblico, nonché dovranno essere contestate all'accusata da parte sia della polizia che del magistrato inquirente le risultanze delle rogatorie inoltrate nel Canton Nidwaldo e Vaud (la necessaria documentazione di supporto è pervenuta al Ministero pubblico soltanto il 2 e 3 maggio scorsi). Gli stessi atti, vista la correità, dovranno essere esperiti nei confronti di __________. In una fase successiva si dovrà dapprima procedere, sempre per entrambi i correi, alla contestazione di tutti i furti non ancora ammessi, ma che sono o saranno comprovati dalla presenza di DNA, di impronte digitali o di scarpe, o ancora dalle dichiarazioni di danneggiati e di eventuali testi, quindi, a dipendenza delle risultanze così ottenute, alla verifica delle dichiarazioni di __________ con quelle del correo __________ ed, in caso di discrepanze, a tutta una serie di confronti sia con il correo sia con le parti lese ed i testi.

Si tratta di passi d'inchiesta che esigono il mantenimento del carcere preventivo di __________, ciò a salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio dell'accusata stessa. Il fatto che i suddetti atti istruttori non siano ancora stati effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di proporzionalità, tenuto conto del fatto che l'inchiesta, pur tenuto conto della sua complessità - in caso di furti seriali, ancor più quelli commessi da più persone, i tempi di inchiesta sono comunque per loro natura lunghi -, è stata sin qui condotta in modo celere e preciso - l'istante è stata più volte sentita dagli inquirenti ed ulteriori verbali sia di polizia che dinanzi al Procuratore pubblico sono già stati fissati - e che l'inchiesta procede parallelamente anche contro altre persone, segnatamente __________, con la conseguenza che gli atti d'inchiesta nei confronti dell'uno sono funzionali anche all'inchiesta dell'altro. Non va inoltre dimenticato che a fronte della chiamata in correità di __________ per 80 furti tentati e consumati, la qui istante ne ammette meno della metà (verb. PP 16.03.2005).

Inoltre, in caso di scarcerazione, è senz'altro dato, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con __________, essendo altamente verosimile che un loro possibile contatto indiretto tramite amici comuni - ad esempio tramite corrispondenza contenente messaggi criptati o ricorrendo a __________ o alla di lui compagna __________. Ciò, anche in considerazione dell'atteggiamento poco trasparente della qui istante, che dopo aver dichiarato di poter essere in grado di riconoscere "le case da noi visitate" (verb. PP 16.03.2005), di fatto ha riconosciuto ben poche abitazioni (spesso in forma dubitativa "potrebbe ) e nella maggior parte dei casi si è limitata a "mai visto ..mai stata" sino ad affermare "riconosco questa casa come obbiettivo dei furti di __________ ma non so se __________ sia poi entrato a rubare o no". A tale ultimo proposito giova ricordare che, se è pur vero che il carcere preventivo non può e non deve essere utilizzato per ottenere confessioni è altrettanto vero che un accusato che non collabora (come suo diritto) può dover in qualche modo sopportare le eventuali conseguenze che questa sua scelta potrebbe avere sull'evoluzione dell'inchiesta (SJ 1998 p. 247).

3.3.

In casu è pure dato concreto pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertarne l'esistenza. L'accusata non ha infatti particolari legami con il territorio svizzero (né familiari, né professionali).

Inoltre, il suo comportamento processuale, come evidenziato al consid. 3.2, indica un atteggiamento che non può certo essere definito trasparente, legittimo in capo ad un accusato, ma che non esenta da valutazione per la verifica del rischio di fuga.

La richiesta di fissare una cauzione può essere oggetto di discussioni (posto che tutti gli elementi per una sua determinazione siano dati, ciò che qui non è il caso vista l'impossibilità di stabilire un importo secondo i criteri minimi riconosciuti - N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 719; Hauser/Schweri, op. cit., § 68 n. 44; DTF 105 Ia 187) allorquando l'unico motivo a giustificazione del mantenimento della detenzione preventiva è il pericolo di fuga. In presenza di altri motivi a fondamento della carcerazione (nel caso specifico il pericolo di collusione) la cauzione non entra comunque in linea di conto. In ogni caso, il versamento di una cauzione di soli fr. 5'000.--, come proposto dalla difesa, appare comunque, di primo acchito, insufficiente, a garantire la presenza dell'accusata agli atti istruttori, rispettivamente al dibattimento.

4.

In concreto sono quindi date le condizioni che giustificano la detenzione preventiva - seri indizi di colpevolezza, bisogni istruttori, pericolo di collusione e pericolo di fuga -.

Tenuto conto della complessità dei fatti da appurare (i furti che entrano in considerazione sono almeno 101 anche limitandosi al solo Ticino, sono stati compiuti in un arco di tempo di oltre 6 mesi ed hanno interessato più Cantoni), della presenza di almeno due coaccusati, delle divergenti versioni rese da questi (__________sostiene che la qui istante avrebbe partecipato a circa ottanta furti, quest'ultima ne ammette una ventina), dell'atteggiamento non trasparente dell'accusata ("non ricordo"), il carcere preventivo sofferto ed ipotizzabile, in un procedimento che risulta essere condotto con sollecitudine nonostante le suddette oggettive difficoltà, è rispettoso del principio di proporzionalità, con riferimento anche alla presumibile pena.

Resta sottinteso l'obbligo per il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

Il presente giudizio, in tema di libertà personale, è esente da spese e tassa di giustizia.

P.Q.M.

richiamati gli articoli 21, 25 e 139 CP, 95 ss. 102, 103, 279 ss, 284 CPP,

decide:

1.      L'istanza è respinta.

2.      Non si percepiscono né tassa né spese giudiziarie.

3.      Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.      Intimazione (anticipata via fax):

                                                                                 giudice Ursula Züblin

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